(Accordo-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
 
            Entrata in vigore, cessazione ed emendamenti 
 
  1. Il presente  Accordo  entra  in  vigore  alla  data  dell'ultima
notifica con cui le Parti si comunicano reciprocamente per  iscritto,
attraverso  i  canali  diplomatici,  l'avvenuto   adempimento   delle
rispettive procedure interne. 
  2. Il presente Accordo resta in vigore fino a  denuncia  effettuata
attraverso i canali diplomatici da  una  delle  due  Parti  all'altra
Parte circa la sua intenzione  di  porre  fine  all'accordo,  con  un
preavviso scritto di almeno sei mesi. 
  3. Le Parti, con reciproco consenso, possono apportare  emendamenti
al presente Accordo. 
  In  fede  di  che,  i  sottoscritti   rappresentanti,   debitamente
autorizzati dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  e  sancito  il
presente Accordo in due originali, in lingua italiana. 
    Fatto a Roma il giorno 29 di febbraio dell'anno 2012 
 
                                                   p. Il Governo      
                                            della Repubblica italiana 
                                                    Cancellieri       
   p. Il Congresso di Stato 
della Repubblica di San Marino 
           Mularoni