Art. 14. Entrata in vigore, cessazione ed emendamenti 1. Il presente Accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica con cui le Parti si comunicano reciprocamente per iscritto, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto adempimento delle rispettive procedure interne. 2. Il presente Accordo resta in vigore fino a denuncia effettuata attraverso i canali diplomatici da una delle due Parti all'altra Parte circa la sua intenzione di porre fine all'accordo, con un preavviso scritto di almeno sei mesi. 3. Le Parti, con reciproco consenso, possono apportare emendamenti al presente Accordo. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato e sancito il presente Accordo in due originali, in lingua italiana. Fatto a Roma il giorno 29 di febbraio dell'anno 2012 p. Il Governo della Repubblica italiana Cancellieri p. Il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino Mularoni