Art. 2. Settori della cooperazione 1. Le Parti collaborano, nel rispetto delle reciproche legislazioni nazionali vigenti, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue: a) crimine organizzato transnazionale, inclusi la criminalita' informatica e il traffico illecito di beni culturali; b) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori utilizzati per la loro preparazione; c) immigrazione irregolare e tratta di persone in tutte le sue forme, con particolare riferimento allo sfruttamento, anche sessuale, di donne e minori; d) frode o falsificazione o contraffazione di documenti; e) traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, sostanze tossiche e radioattive; f) riciclaggio, reati economici e finanziari. 2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e nel contrasto al terrorismo in conformita' con la legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi e con gli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 3. Nel rispetto della normativa vigente in ciascuno dei due Paesi, le Parti si impegnano a fornire assistenza e collaborazione nelle operazioni speciali delle consegne sorvegliate e delle attivita' sottocopertura.