Art. 3. Modalita' di cooperazione 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2 del presente Accordo e in conformita' con la propria legislazione nazionale, le Parti collaborano nei seguenti modi: a) scambio di informazioni, anche di natura operativa, relative ai fenomeni criminali e ad altri settori di interesse reciproco specificati nel presente Accordo; b) scambio di informazioni sui reati commessi o pianificati di reciproco interesse e sulle misure necessarie a prevenirli; c) scambio di informazioni sulle organizzazioni criminali e sulle persone coinvolte in attivita' criminali; d) scambio delle informazioni sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori, sulle persone ad essi collegate, nonche' sulle relative attivita' svolte; e) scambio e analisi delle informazioni sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti, comprese le modalita' di occultamento, nonche' sulle tecniche di analisi; f) scambio di informazioni finalizzato all'identificazione e alla localizzazione di persone e di beni riferibili a reati contemplati dal presente Accordo, nonche' delle vittime di tali reati; g) scambio delle informazioni ed esperienze in materia di sicurezza dei trasporti; h) scambio di informazioni in materia di immigrazione irregolare ed illegale, nonche' delle rispettive relazioni sulla valutazione del rischio connesso ai flussi ed alle rotte dell'immigrazione; i) esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'articolo 5; l) assistenza in materia di formazione e miglioramento delle capacita' attraverso corsi di formazione per il personale delle due Parti; m) scambio di informazioni concernenti le legislazioni e le prassi di interesse reciproco; n) possibile invio, per determinati periodi di tempo e in accordo fra le Parti, di esperti finalizzato a promuovere lo svolgimento di operazioni congiunte, le cui modalita' esecutive potranno essere definite in un successivo Protocollo; o) scambio di altre informazioni ritenute dalle Parti di reciproco interesse istituzionale. 2. Allo scopo di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, attraverso un'attivita' di prevenzione generale e controllo del territorio, e al fine di combattere con maggiore efficacia la criminalita', le Parti possono pianificare lo svolgimento di servizi misti, in relazione alle esigenze di volta in volta rappresentate. A tal fine ciascuna Parte indichera', entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo, gli Uffici competenti in materia di polizia che possano collaborare con i corrispondenti Uffici dell'altra Parte. Le relative procedure saranno regolate da specifiche intese. Le Parti potranno, altresi', avviare progettualita' volte a migliorare i modelli operativi dei servizi sul territorio di interesse comune per renderli piu' rispondenti alle realta' locali. 3. Le Parti concordano sulla necessita' di rendere piu' rapido lo scambio e l'utilizzo delle informazioni delle rispettive Forze di Polizia concernenti, oltre alla criminalita' organizzata, anche la prevenzione e la repressione della criminalita' in genere nonche' dei dati in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. A tal fine, per migliorare le metodologie di comunicazione, le Parti possono adottare un collegamento tra «punti di contatto nazionali» che sono: per la Parte italiana, il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia; per la Parte sammarinese, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici - Dipartimento di Polizia allargato all'Ufficio Centrale Nazionale Interpol in collaborazione con la Gendarmeria. Il «punto di contatto» che riceve la richiesta, nel rispetto del proprio diritto nazionale, effettua la consultazione, senza ritardo, comunicandone l'esito al «punto di contatto» richiedente. Le modalita' di comunicazione saranno regolate attraverso specifiche intese tecniche.