(Accordo-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
                      Modalita' di cooperazione 
 
  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2 del presente  Accordo  e
in conformita'  con  la  propria  legislazione  nazionale,  le  Parti
collaborano nei seguenti modi: 
    a) scambio di informazioni, anche di natura  operativa,  relative
ai fenomeni criminali e  ad  altri  settori  di  interesse  reciproco
specificati nel presente Accordo; 
    b) scambio di informazioni sui reati commessi  o  pianificati  di
reciproco interesse e sulle misure necessarie a prevenirli; 
    c) scambio di informazioni sulle organizzazioni criminali e sulle
persone coinvolte in attivita' criminali; 
    d) scambio delle informazioni sui  gruppi  terroristici  operanti
nei rispettivi territori, sulle persone ad  essi  collegate,  nonche'
sulle relative attivita' svolte; 
    e)  scambio  e  analisi   delle   informazioni   sulle   sostanze
stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e  sui  metodi
di  produzione  e  fabbricazione,  sui  canali  e  mezzi  usati   dai
trafficanti, comprese le modalita'  di  occultamento,  nonche'  sulle
tecniche di analisi; 
    f) scambio di informazioni finalizzato all'identificazione e alla
localizzazione di persone e di beni riferibili  a  reati  contemplati
dal presente Accordo, nonche' delle vittime di tali reati; 
    g)  scambio  delle  informazioni  ed  esperienze  in  materia  di
sicurezza dei trasporti; 
    h) scambio di informazioni in materia di immigrazione  irregolare
ed illegale, nonche' delle rispettive relazioni sulla valutazione del
rischio connesso ai flussi ed alle rotte dell'immigrazione; 
    i)   esecuzione   delle   richieste   di   assistenza    previste
nell'articolo 5; 
    l) assistenza in materia  di  formazione  e  miglioramento  delle
capacita' attraverso corsi di formazione per il personale  delle  due
Parti; 
    m) scambio di  informazioni  concernenti  le  legislazioni  e  le
prassi di interesse reciproco; 
    n) possibile invio, per determinati periodi di tempo e in accordo
fra le Parti, di esperti finalizzato a promuovere lo  svolgimento  di
operazioni congiunte, le  cui  modalita'  esecutive  potranno  essere
definite in un successivo Protocollo; 
    o)  scambio  di  altre  informazioni  ritenute  dalle  Parti   di
reciproco interesse istituzionale. 
  2. Allo scopo di salvaguardare l'ordine e  la  sicurezza  pubblica,
attraverso un'attivita'  di  prevenzione  generale  e  controllo  del
territorio, e  al  fine  di  combattere  con  maggiore  efficacia  la
criminalita', le Parti possono pianificare lo svolgimento di  servizi
misti, in relazione alle esigenze di volta in volta rappresentate.  A
tal fine ciascuna Parte indichera', entro 30 giorni  dall'entrata  in
vigore dell'Accordo, gli Uffici competenti in materia di polizia  che
possano collaborare con i corrispondenti Uffici dell'altra Parte. 
  Le relative procedure saranno regolate da specifiche intese. 
  Le  Parti  potranno,  altresi',  avviare  progettualita'  volte   a
migliorare  i  modelli  operativi  dei  servizi  sul  territorio   di
interesse comune per renderli piu' rispondenti alle realta' locali. 
  3. Le Parti concordano sulla necessita' di rendere piu'  rapido  lo
scambio e l'utilizzo delle informazioni  delle  rispettive  Forze  di
Polizia concernenti, oltre alla criminalita'  organizzata,  anche  la
prevenzione e la repressione della criminalita' in genere nonche' dei
dati in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
  A tal fine, per migliorare  le  metodologie  di  comunicazione,  le
Parti  possono  adottare  un  collegamento  tra  «punti  di  contatto
nazionali» che sono: 
  per la Parte italiana, il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale
- Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia; 
  per la Parte sammarinese, la Segreteria di  Stato  per  gli  Affari
Esteri e Politici - Dipartimento  di  Polizia  allargato  all'Ufficio
Centrale Nazionale Interpol in collaborazione con la Gendarmeria. 
  Il «punto di contatto» che riceve la richiesta,  nel  rispetto  del
proprio diritto nazionale, effettua la consultazione, senza  ritardo,
comunicandone l'esito al «punto di contatto» richiedente. 
  Le  modalita'  di   comunicazione   saranno   regolate   attraverso
specifiche intese tecniche.