(Accordo-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
           Limiti relativi all'utilizzo delle informazioni 
                           e dei documenti 
 
  1. Le Parti concordano che  le  informazioni  e  i  dati  personali
trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati  unicamente
per gli scopi da  esso  previsti,  nel  rispetto  delle  disposizioni
contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani  di  cui
le Parti sono membri. 
  2. I dati personali e, in particolare, le informazioni di carattere
sensibile, scambiati fra le Parti sono soggetti agli stessi  standard
di protezione che si applicano ai dati  nazionali,  conformemente  al
diritto interno delle Parti applicabile in materia. 
  3. Le Parti riconoscono che la gestione e il trattamento  dei  dati
personali vicendevolmente acquisiti sono di importanza  cruciale  per
la  compiuta  attuazione  del  presente  Accordo   e   si   impegnano
reciprocamente a garantire un analogo livello di protezione dei  dati
personali.  Le  Parti  adottano  le  necessarie  misure  tecniche   e
organizzative  per  tutelare  i  dati  personali  dalla   distruzione
accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione,
dall'alterazione o dall'accesso non autorizzati o da  qualsiasi  tipo
di trattamento non consentito. In particolare, le Parti  adottano  le
opportune misure al fine di garantire che ai dati personali  accedano
esclusivamente le persone autorizzate. 
  4. Le Parti non comunicano i dati forniti, ai  sensi  del  presente
Accordo, ad alcuno Stato terzo, organismo internazionale  o  soggetto
privato, senza il consenso della Parte che ha fornito i dati e  senza
le appropriate garanzie. 
  5. A richiesta della Parte  trasmittente,  la  Parte  ricevente  e'
tenuta a  rettificare,  bloccare  o  cancellare,  conformemente  alla
propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente
Accordo che  siano  inesatti  o  incompleti,  oppure  se  la  propria
raccolta o ulteriore trattamento contravviene al presente Accordo. 
  6. Quando una Parte viene a conoscenza  dell'inesattezza  dei  dati
ricevuti dall'altra Parte, ai  sensi  del  presente  Accordo,  adotta
tutte le misure necessarie per prevenire che si  faccia  erroneamente
affidamento su tali dati. 
  7. Ciascuna Parte informa l'altra se viene a conoscenza che i  dati
materiali da essa trasmessi all'altra  Parte  o  ricevuti  dall'altra
Parte, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti o inattendibili o
possano dare adito a dubbi significativi.