Art. 4. Limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti 1. Le Parti concordano che le informazioni e i dati personali trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani di cui le Parti sono membri. 2. I dati personali e, in particolare, le informazioni di carattere sensibile, scambiati fra le Parti sono soggetti agli stessi standard di protezione che si applicano ai dati nazionali, conformemente al diritto interno delle Parti applicabile in materia. 3. Le Parti riconoscono che la gestione e il trattamento dei dati personali vicendevolmente acquisiti sono di importanza cruciale per la compiuta attuazione del presente Accordo e si impegnano reciprocamente a garantire un analogo livello di protezione dei dati personali. Le Parti adottano le necessarie misure tecniche e organizzative per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzati o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate. 4. Le Parti non comunicano i dati forniti, ai sensi del presente Accordo, ad alcuno Stato terzo, organismo internazionale o soggetto privato, senza il consenso della Parte che ha fornito i dati e senza le appropriate garanzie. 5. A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente e' tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la propria raccolta o ulteriore trattamento contravviene al presente Accordo. 6. Quando una Parte viene a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie per prevenire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati. 7. Ciascuna Parte informa l'altra se viene a conoscenza che i dati materiali da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti o inattendibili o possano dare adito a dubbi significativi.