(Accordo-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
                       Richieste di assistenza 
 
  1. La cooperazione nell'ambito del  presente  Accordo  avra'  luogo
sulla base  delle  richieste  di  assistenza  pervenute  dalla  Parte
interessata o  su  iniziativa  della  Parte  che  ritiene  che  detta
assistenza sia di interesse per l'altra Parte. 
  2. Una Parte puo' trasferire, in assenza di richiesta, informazioni
all'altra  Parte  se  sussistono  ragioni  per  ritenere  che   siano
d'interesse per quest'ultima. 
  3. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto,  ovvero
per via telematica. 
  4. Le richieste di assistenza contengono: 
    a) il nome dell'organismo della Parte che richiede assistenza  ed
il nome dell'organismo della Parte cui e' indirizzata la richiesta di
assistenza; 
    b) informazioni dettagliate sul caso; 
    c) lo scopo e i motivi della richiesta; 
    d) una descrizione dell'assistenza richiesta; 
    e)   qualsiasi   altra   informazione   che   possa   contribuire
all'effettiva esecuzione della richiesta.