Art. 5. Richieste di assistenza 1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avra' luogo sulla base delle richieste di assistenza pervenute dalla Parte interessata o su iniziativa della Parte che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l'altra Parte. 2. Una Parte puo' trasferire, in assenza di richiesta, informazioni all'altra Parte se sussistono ragioni per ritenere che siano d'interesse per quest'ultima. 3. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto, ovvero per via telematica. 4. Le richieste di assistenza contengono: a) il nome dell'organismo della Parte che richiede assistenza ed il nome dell'organismo della Parte cui e' indirizzata la richiesta di assistenza; b) informazioni dettagliate sul caso; c) lo scopo e i motivi della richiesta; d) una descrizione dell'assistenza richiesta; e) qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.