Art. 6. Esecuzione della richiesta 1. La Parte richiesta adotta tutte le misure necessarie per procedere all'esecuzione della richiesta nel modo piu' rapido e completo possibile. 2. Nel corso dell'esecuzione della richiesta si applica la legge della Parte richiesta. 3. La Parte richiesta puo' sollecitare alla Parte richiedente ulteriori informazioni qualora le ritenga necessarie per l'adeguata esecuzione della richiesta. 4. Nel caso in cui la Parte richiesta ritenga che l'esecuzione immediata della richiesta possa interferire con il procedimento penale avviato nel proprio Stato, puo' differire l'esecuzione della richiesta o subordinarla a condizioni che sono comunicate alla Parte richiedente e da questa accettate espressamente. 5. Salvo che la legislazione nazionale stabilisca altri limiti temporali, la Parte richiesta deve comunicare i risultati della richiesta alla Parte richiedente nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione.