(Accordo-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
                        Diniego d'assistenza 
 
  1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza puo' essere  negata,
in tutto o in parte, nei seguenti casi: 
    a)  l'esecuzione  della   richiesta   arreca   pregiudizio   alla
sovranita', sicurezza o interessi nazionali dello Stato  della  Parte
richiesta; 
    b) l'esecuzione della richiesta e' in conflitto  con  le  proprie
leggi nazionali o con gli impegni internazionali  dello  Stato  della
Parte richiesta; 
    c) la richiesta non e' collegata ad un reato previsto dalle leggi
dello Stato richiesto di fornire assistenza; 
    d) l'esecuzione della richiesta arreca pregiudizio alle  indagini
e alle altre attivita' svolte dall'altra Parte. 
  2.  Laddove  possibile  la  Parte  richiesta,  prima  di  rifiutare
l'assistenza ai sensi del presente Accordo, si consulta con la  Parte
richiedente per verificare se  l'assistenza  puo'  essere  fornita  a
condizioni espressamente stabilite  dalla  Parte  richiesta.  Qualora
accetti di ricevere  l'assistenza  alle  condizioni  stabilite  dalla
Parte richiesta, la Parte richiedente ottempera a dette condizioni. 
  3. La Parte richiedente riceve comunicazione  scritta,  debitamente
motivata, in merito al totale  o  parziale  rifiuto  di  eseguire  la
richiesta.