(Accordo-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
             Autorita' competenti ed obbligo a cooperare 
 
  1.  Le  Autorita'  competenti  responsabili  dell'applicazione  del
presente Accordo sono: 
    a)  per  il  Governo  della  Repubblica  italiana,  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza; 
    b) per il Congresso di Stato della Repubblica di San  Marino,  la
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici  -  Dipartimento
di Polizia allargato all'Ufficio Centrale Nazionale Interpol. 
  2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo,  le
Parti si scambiano un elenco degli  Uffici  autorizzati  a  stabilire
contatti diretti per adempiere alle disposizioni del presente Accordo
ed i canali di comunicazione utilizzabili a tale scopo. 
  3. Le Parti si informano immediatamente circa eventuali  variazioni
nell'elenco degli Uffici di cui al paragrafo 2. 
  4. La cooperazione avviene, in via principale, attraverso il canale
«Interpol».