Art. 8. Autorita' competenti ed obbligo a cooperare 1. Le Autorita' competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono: a) per il Governo della Repubblica italiana, il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza; b) per il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici - Dipartimento di Polizia allargato all'Ufficio Centrale Nazionale Interpol. 2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti si scambiano un elenco degli Uffici autorizzati a stabilire contatti diretti per adempiere alle disposizioni del presente Accordo ed i canali di comunicazione utilizzabili a tale scopo. 3. Le Parti si informano immediatamente circa eventuali variazioni nell'elenco degli Uffici di cui al paragrafo 2. 4. La cooperazione avviene, in via principale, attraverso il canale «Interpol».