(Accordo-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
                      Riunioni e consultazioni 
 
  Al  fine  di  agevolare  l'esecuzione  del  presente   Accordo,   i
rappresentanti  delle  Parti  possono,  qualora  necessario,   tenere
incontri e consultazioni per discutere e migliorare la cooperazione.