(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modifiche al disciplinare  di  produzione  dei  vini  DOP  "Trebbiano
                             d'Abruzzo" 
 
    Il penultimo comma dell'art. 4 e' sostituito dal seguente testo: 
    "Anche in annate favorevoli i  quantitativi  di  uve  ottenute  e
destinate  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Trebbiano d'Abruzzo" devono essere riportati nei  limiti
di cui sopra, purche' la produzione globale  non  superi  del  20%  i
limiti  medesimi,  fermi  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per  i
quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite  decade  il  diritto
alla denominazione per tutto il prodotto. ".