Allegato Modifiche al disciplinare di produzione dei vini DOP "Trebbiano d'Abruzzo" Il penultimo comma dell'art. 4 e' sostituito dal seguente testo: "Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto. ".