(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
                           SCHEDA TECNICA 
                       INDICAZIONE GEOGRAFICA 
              "GRAPPA DEL TRENTINO" O "GRAPPA TRENTINA" 
 
    1.  Denominazione  della  bevanda   spiritosa   con   indicazione
geografica: "Grappa del Trentino" o "Grappa trentina" 
    Categoria della bevanda  spiritosa  con  indicazione  geografica:
Acquavite di vinaccia 
    La denominazione "Grappa del Trentino"  o  "Grappa  trentina"  e'
riservata esclusivamente all'acquavite  di  vinaccia  ottenuta  dalla
distillazione di materie  prime  in  ottimo  stato  di  conservazione
ricavate da uve prodotte e vinificate nel territorio della  Provincia
Autonoma di Trento, distillata e imbottigliata  in  impianti  situati
nel Trentino. 
    2. Descrizione della bevanda spiritosa: 
      a) Caratteristiche fisiche, chimiche e/o  organolettiche  della
categoria 
        e' ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate
direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua; 
        alle vinacce puo' essere aggiunta una quantita' di fecce  non
superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate; 
        la quantita' di  alcole  proveniente  dalle  fecce  non  puo'
superare il 35 %  della  quantita'  totale  di  alcole  nel  prodotto
finito; 
        la distillazione e' effettuata in presenza  delle  vinacce  a
meno di 86 % vol.; 
        e' autorizzata  la  ridistillazione  alla  stessa  gradazione
alcolica; 
        ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl
di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di  1000  g/hl
di alcole a 100 % vol.; 
        non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o  non
diluito; 
        non e' aromatizzata; cio' non esclude i metodi di  produzione
tradizionali individuati alla successiva lettera d); 
        puo' contenere caramello aggiunto solo come colorante per  la
"Grappa   del   Trentino"   o   "Grappa   trentina"   sottoposta   ad
invecchiamento almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie  e
nazionali vigenti. 
      b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa  rispetto
alla categoria cui appartiene 
        un titolo alcolometrico non inferiore a 40% e non superiore a
60% in volume; 
        un tenore di 2-butan-1-olo non superiore a 100 g/hl di alcole
a 100% vol.; 
        un tenore di acidi volatili (espressi in acido  acetico)  non
superiori a 50 g/hl di alcole per le grappe  non  invecchiate  e  100
g/hl per le grappe invecchiate, stravecchie e riserva; 
        tenore di rame non superiore a 5 mg/l. 
      c) Zona geografica interessata 
    L'intero territorio della Provincia Autonoma di Trento. 
      d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa 
    La "Grappa del Trentino" o  "Grappa  trentina"  e'  ottenuta  per
distillazione con impianto discontinuo (messo a  punto  dal  trentino
Tullio  Zadra),  direttamente  mediante  vapore  acqueo  oppure   con
l'aggiunta  di  acqua  nell'alambicco,  di   vinacce   fermentate   o
semifermentate. Nella produzione della grappa e' consentito l'impiego
di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25  kg  per
100 kg di vinacce utilizzate.  La  quantita'  di  alcole  proveniente
dalle fecce non puo' superare il 35 per cento della quantita'  totale
di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali
di vino puo' avvenire mediante  aggiunta  delle  fecce  alle  vinacce
prima del passaggio in distillazione, o  mediante  disalcolazione  in
parallelo della vinaccia e delle fecce  e  invio  alla  distillazione
della miscela delle due flemme, o  mediante  disalcolazione  separata
delle  vinacce  e  delle  flemme  e  successivo  invio  diretto  alla
distillazione.  Dette  operazioni  devono  essere  effettuate   nella
medesima distilleria di produzione. La  distillazione  delle  vinacce
fermentate o semifermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve
essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite
e' consentita  la  ridistillazione  del  prodotto.  L'osservanza  dei
limiti previsti deve risultare dalla tenuta di appositi  registri  in
cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il  tenore  alcolico
delle vinacce, delle fecce liquide  naturali  di  vino  avviate  alla
distillazione, nonche' delle flemme,  nel  caso  in  cui  l'avvio  di
queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente  alla
loro produzione. 
    Nella preparazione della grappa "Grappa del Trentino"  o  "Grappa
trentina" e' consentita l'aggiunta di: 
      piante aromatiche o loro parti, nonche'  frutta  o  loro  parti
secondo i metodi di produzione tradizionali;  Le  indicazioni  devono
essere riportate nella denominazione di  vendita  della  "Grappa  del
Trentino" o "Grappa trentina"; 
      zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per  litro,  espresso
in zucchero invertito in conformita' alle definizioni di cui al punto
3, lettere da a) a c) dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008; 
      caramello, solo per  la  grappa  sottoposta  ad  invecchiamento
almeno dodici mesi, secondo le secondo le disposizioni comunitarie  e
nazionali vigenti. 
    La  "Grappa  del  Trentino"  o  "Grappa  trentina"  puo'   essere
sottoposta ad invecchiamento in botti, tini ed  altri  recipienti  di
legno. Nella presentazione e nella promozione e' consentito l'uso dei
termini "vecchia" o "invecchiata" per  la  "Grappa  del  Trentino"  o
"Grappa trentina" sottoposta  ad  invecchiamento,  in  recipienti  di
legno non verniciati ne' rivestiti, per un periodo  non  inferiore  a
dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale,  in  impianti  ubicati
nel Trentino. Sono consentiti i normali trattamenti di  conservazione
del legno dei recipienti. E' consentito, altresi', l'uso dei  termini
"riserva" o "stravecchia" per la  "Grappa  del  Trentino"  o  "Grappa
trentina" invecchiata almeno 18  mesi.  Puo'  essere  specificata  la
durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in
mesi. 
      e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente  geografico
o con l'origine geografica 
    La produzione della "Grappa del Trentino"  o  "Grappa  trentina",
cosi' come documentato in numerose  testimonianze  storiche,  e'  per
tradizione effettuata mediante distillazione diretta delle vinacce ed
e' legata  strettamente  al  territorio  di  origine.  Il  metodo  di
distillazione discontinuo utilizzato e'  quello  messo  a  punto  dal
trentino Tullio Zadra, maestro nella  costruzione  degli  alambicchi,
che negli anni cinquanta e sessanta, perfeziono' appunto  il  "metodo
bagnomaria discontinuo" che ancora oggi porta il suo nome. 
    La produzione della "Grappa del Trentino"  o  "Grappa  trentina",
risponde alla vocazione vitivinicola del  territorio  provinciale  in
relazione anche alla grande variabilita' ambientale e  varietale.  E'
consolidata  l'attivita'  di   distillazione   dei   prodotti   della
vinificazione in modo particolare per quanto  riguarda  l'ottenimento
di grappe  monovarietali,  da  varieta'  aromatiche,  o  da  varieta'
autoctone del Trentino.  Le  cantine  ove  si  ottengono  le  vinacce
fresche e fermentate si trovano nelle  vicinanze  delle  distillerie,
cio' consente di condizionare le vinacce in breve tempo prima  che  a
carico delle stesse avvengono fenomeni di degradazione qualitativa  e
di mantenere quindi le caratteristiche  sensoriali  delle  uve.  Tale
elemento e' di fondamentale importanza per l'estrazione dei profumi e
dei composti che conferiscono il carattere organolettico della Grappa
Trentina. 
    L'origine  delle  materie  prime   risulta   dai   documenti   di
accompagnamento e dai registri dei distillatori. 
      f)  Disposizioni  da  rispettare  in  forza   di   disposizioni
comunitarie e/o nazionali e/o regionali 
    D.P.R.  16  luglio  1997,  n.  297;   Circolari   del   Ministero
dell'Industria  del  commercio  e  dell'artigianato  n.  163  del  20
novembre 1998 e n. 166 del 12 marzo 2001. 
      g)  Termini  aggiuntivi  all'indicazione  geografica  e   norme
specifiche in materia di etichettatura 
    La  "Grappa  del  Trentino"  o  "Grappa  trentina",  deve  essere
etichettata in conformita' al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, e successive modifiche e nel rispetto dei seguenti principi: 
    Il termine "Grappa del Trentino" o "Grappa trentina" puo'  essere
completato dal riferimento: 
      a) al nome  di  un  vitigno,  qualora  sia  stata  ottenuta  in
distillazione da materie prime provenienti per il 100% in peso  dalla
vinificazione di uve di tale vitigno: e' ammessa  una  tolleranza  di
altri vitigni fino ad un massimo del 15% in peso; 
      b) ai nomi di non  piu'  di  due  vitigni,  qualora  sia  stata
ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti
dalla vinificazione  di  uve  ottenute  dalla  coltivazione  di  tali
vitigni. I vitigni devono essere menzionati in  etichetta  in  ordine
ponderale decrescente. Non e'  consentita  l'indicazione  di  vitigni
utilizzati in misura inferiore al  15%  in  peso.  L'indicazione  dei
vitigni in  etichetta  deve  avvenire  con  lo  stesso  carattere  ed
evidenza tipografica; 
      c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT qualora le materie  prime
provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino;  in  tal
caso e' vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e  IGT)
(DOP, IGP) sia in sigla che per esteso; 
      d) al metodo di distillazione, continuo  o  discontinuo,  e  al
tipo di alambicco. 
    Per  le  grappe  che   rispondono   contemporaneamente   a   piu'
riferimenti di cui ai precedenti punti a),  b)  e  c)  deve  comunque
essere utilizzata una sola denominazione di vendita. 
      h) Nome e indirizzo del richiedente 
    Istituto Tutela della Grappa del Trentino -  Via  Suffragio,  3 -
38100 Trento TN.