(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
                           SCHEDA TECNICA 
 
 
   Indicazione geografica «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia» 
 
1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione  geografica:
  «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia» 
    Categoria della bevanda  spiritosa  con  indicazione  geografica:
Acquavite di vinaccia 
2. Descrizione della bevanda spiritosa: 
a)  Caratteristiche  fisiche,  chimiche  e/o   organolettiche   della
categoria 
      e' ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate  e  distillate
direttamente, mediante  vapore  acqueo,  oppure  dopo  l'aggiunta  di
acqua; 
      alle vinacce puo' essere aggiunta una quantita'  di  fecce  non
superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate; 
      la  quantita'  di  alcole  proveniente  dalle  fecce  non  puo'
superare il 35 %  della  quantita'  totale  di  alcole  nel  prodotto
finito; 
      la distillazione e' effettuata in presenza delle vinacce a meno
di  86  %  vol.;  e'  autorizzata  la  ridistillazione  alla   stessa
gradazione alcolica; 
      ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a  140  g/hl
di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di  1000  g/hl
di alcole a 100 % vol.; 
      non deve essere addizionata di alcole etilico,  diluito  o  non
diluito; 
      non e' aromatizzata; cio' non esclude i  metodi  di  produzione
tradizionali individuati alla successiva lettera d). 
b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa  rispetto  alla
  categoria cui appartiene 
      La denominazione «Grappa siciliana» o «Grappa  di  Sicilia»  e'
esclusivamente  riservata  all'acquavite  di  vinaccia  ottenuta   da
materie prime ricavate da  uve  prodotte  e  vinificate  in  Sicilia,
distillata ed imbottigliata in impianti ubicati sul territorio  della
regione Sicilia; 
      tenore di sostanze volatili  diverse  dagli  alcoli  etilico  e
metilico non inferiore a 140 g/hl  di  alcole  a  100  per  cento  in
volume; 
      il titolo alcolometrico volumico minimo e' di 40 % vol.; 
      2-butanolo: max 50 mg per ogni 100 ml di alcol  etilico  anidro
(a.a.); 
      Acetato di etile: max 200 mg/100 ml a.a.; 
      Acetaldeide e acetale (espressi in acetaldeide): 150 mg/100  ml
a.a.; 
      Acidita' (espressa in acido acetico): 50 mg/100 ml a.a. per  le
grappe giovani e 100 mg/100 ml a.a.  per  le  tipologie  invecchiata,
riserva e stravecchia; 
      Rame: max 2 mg/l; 
      Zucchero: max 20 g/l; 
      puo' contenere caramello aggiunto solo come  colorante  per  la
«Grappa  siciliana»  o  «Grappa  di   Sicilia»   invecchiata   ovvero
sottoposta ad invecchiamento almeno 12 mesi, secondo le  disposizioni
comunitarie e nazionali vigenti. 
c) Zona geografica interessata 
    L'intero territorio della regione Sicilia. 
d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa 
    La «Grappa siciliana» o  «Grappa  di  Sicilia»  e'  ottenuta  per
distillazione,  direttamente  mediante  vapore  acqueo  oppure   dopo
l'aggiunta  di  acqua  nell'alambicco,  di   vinacce   fermentate   o
semifermentate. Nella produzione della grappa e' consentito l'impiego
di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25  kg  per
100 kg di vinacce utilizzate.  La  quantita'  di  alcole  proveniente
dalle fecce non puo' superare il 35 per cento della quantita'  totale
di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali
di vino puo' avvenire mediante  aggiunta  delle  fecce  alle  vinacce
prima del passaggio in distillazione, o  mediante  disalcolazione  in
parallelo della vinaccia e delle fecce  e  invio  alla  distillazione
della miscela delle due flemme, o dei  vapori  alcolici,  o  mediante
disalcolazione separata delle vinacce  e  delle  fecce  e  successivo
invio diretto alla distillazione della miscela  delle  flemme.  Dette
operazioni devono essere effettuate  nella  medesima  distilleria  di
produzione.   La   distillazione   delle   vinacce    fermentate    o
semifermentate, in  impianto  continuo  o  discontinuo,  deve  essere
effettuata a meno di 86% in volume. Entro tale limite  e'  consentita
la ridistillazione del prodotto  ottenuto.  L'osservanza  dei  limiti
previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono
riportati giornalmente i quantitativi  e  il  tenore  alcolico  delle
vinacce,  delle  fecce  liquide  naturali  di   vino   avviate   alla
distillazione, nonche' delle flemme,  nel  caso  in  cui  l'avvio  di
queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente  alla
loro produzione. 
    Nella preparazione della «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia»
e' consentita l'aggiunta di: 
      piante aromatiche o loro parti, nonche'  frutta  o  loro  parti
secondo i metodi di produzione tradizionali; 
      zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per  litro,  espresso
in zucchero invertito in conformita' alle definizioni di cui al punto
3, lettere da a) a c) dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008; 
      caramello, solo per la grappa sottoposta ad  invecchiamento  di
almeno 12 mesi,  secondo  le  disposizioni  comunitarie  e  nazionali
vigenti. 
    Nella denominazione di vendita della «Grappa siciliana» o «Grappa
di Sicilia» deve essere riportata l'indicazione di piante  aromatiche
o loro parti, nonche' frutta o loro parti, se utilizzate. La  «Grappa
siciliana»  o  «Grappa  di  Sicilia»  puo'   essere   sottoposta   ad
invecchiamento in botti, tini ed altri  recipienti  di  legno.  Nella
presentazione e nella promozione e'  consentito  l'uso  dei  termini,
«vecchia» o «invecchiata» per la grappa sottoposta ad invecchiamento,
in recipienti di legno non verniciati ne' rivestiti, per  un  periodo
non inferiore a dodici mesi in regime  di  sorveglianza  fiscale,  in
impianti ubicati nel territorio nazionale. Sono consentiti i  normali
trattamenti di conservazione del legno dei recipienti. E' consentito,
altresi', l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per  la  grappa
invecchiata  almeno  18  mesi.  Puo'  essere  specificata  la  durata
dell'invecchiamento, espressa in mesi e/o in anni. 
e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o  con
  l'origine geografica 
    La produzione della «Grappa  siciliana»  o  «Grappa  di  Sicilia»
risponde alla  rinomata  vocazione  vitivinicola  siciliana  ed  alla
collegata attivita' di distillazione dei  sottoprodotti.  La  «Grappa
siciliana»  o  «Grappa  di  Sicilia»,  cosi'  come   documentato   in
testimonianze  storiche,  e'   tradizionalmente   ottenuta   mediante
distillazione diretta delle vinacce  ed  e'  strettamente  legata  al
territorio di origine della Sicilia, la piu' grande isola dell'Italia
e del Mediterraneo, e dei suoi arcipelaghi (Eolie, Egadi e Pelagie  e
dalle isole di Ustica e Pantelleria). 
    In questa terra che viene spesso definita  «isola  del  sole»  si
sono avvicendate una lunghissima sequenza di genti,  colonizzatori  e
conquistatori che hanno apportato, e di  volta  in  volta  integrato,
molteplici e  suggestive  consuetudini  tra  le  quali  quella  della
produzione  di  distillati.   Grazie   alle   condizioni   climatiche
mediterranee,  tali  distillati  hanno  gusti  e  valenze   peculiari
determinati dalle caratteristiche possedute dalle uve  qui  coltivate
da  sempre.  L'abbondante  disponibilita'  di   vinacce   fresche   e
fermentate  ha  reso  possibile,  nel  tempo,  lo  sviluppo   di   un
particolare sistema di distillazione dal quale si ottengono  a  bassa
gradazione vapori alcolici che hanno la proprieta' di conservare  nel
prodotto i molteplici composti aromatici delle uve che contribuiscono
a conferire il tipico carattere organolettico alla grappa. 
    L'origine  delle  materie  prime   risulta   dai   documenti   di
accompagnamento e dai registri dei distillatori. 
f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie  e/o
  nazionali e/o regionali 
    D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297. 
g) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e  norme  specifiche
  in materia di etichettatura 
    La  «Grappa  siciliana»  o  «Grappa  di  Sicilia»   deve   essere
etichettata in conformita' al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, e successive modifiche e nel rispetto dei seguenti principi: 
      1. Il termine «Grappa siciliana» o  «Grappa  di  Sicilia»  puo'
essere completato dal riferimento: 
        a) al nome di un  vitigno,  qualora  sia  stata  ottenuta  in
distillazione da materie prime provenienti per il 100% in peso  dalla
vinificazione di uve di tale vitigno: e' ammessa  una  tolleranza  di
altri vitigni fino ad un massimo del 15% in peso; 
        b) ai nomi di non piu' di  due  vitigni,  qualora  sia  stata
ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti
dalla vinificazione  di  uve  ottenute  dalla  coltivazione  di  tali
vitigni. I vitigni devono essere menzionati in  etichetta  in  ordine
ponderale decrescente. Non e'  consentita  l'indicazione  di  vitigni
utilizzati in misura inferiore al  15%  in  peso.  L'indicazione  dei
vitigni in  etichetta  deve  avvenire  con  lo  stesso  carattere  ed
evidenza tipografica; 
        c) al nome di un vino DOCG, DOC o  IGT  (anche  di  carattere
regionale) prodotto  nel  medesimo  territorio  regionale  siciliano,
qualora  le  materie  prime  provengano  da  uve   utilizzate   nella
produzione di detto vino, conformemente ai rispettivi disciplinari di
produzione; in tal caso e' vietato utilizzare i simboli e le diciture
(DOC, DOCG e IGT) (DOP, IGP) sia in sigla  che  per  esteso.  Non  e'
consentito l'impiego del nome «Marsala» proprio della IG  «Grappa  di
Marsala». 
        d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo,  e  al
tipo di alambicco. 
      2. Per le  grappe  che  rispondono  contemporaneamente  a  piu'
riferimenti di cui ai precedenti punti a),  b)  e  c)  deve  comunque
essere utilizzata una sola denominazione di vendita. 
h) Nome e indirizzo del richiedente 
    Federvini - Sezione Regionale  Siciliana,  Via  Curatolo  n.  32,
Palazzo Fiorito - 91025 Marsala.