(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI DELLE
  REGIONI SUI RENDICONTI REGIONALI PER L'ESERCIZIO 2014,  SECONDO  LE
  PROCEDURE DI CUI ALL' ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI, L. 23  DICEMBRE
  2005, N. 266, RICHIAMATO DALL'ART. 1,  COMMA  3,  D.L.  10  OTTOBRE
  2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA  L.  7  DICEMBRE
  2012, N. 213. 
 
     1. Tra le piu' incisive funzioni di controllo  successivo  sulla
gestione delle Autonomie regionali e degli  enti  che  compongono  il
Servizio sanitario regionale assegnate alla Corte dei conti dall'art.
1 del  decreto  legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  l.  7  dicembre  2012,   n.   213,   la   piu'
qualificante, in termini di sinergica collaborazione  tra  organi  di
controllo interno ed esterno, e'  certamente  quella  introdotta  dal
combinato disposto di cui ai commi 3 e 4, che ha esteso  agli  Organi
di revisione economico-finanziaria istituiti  presso  le  Regioni  le
procedure previste dall'art.  1,  co.  166  e  ss.,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266,  gia'  collaudate  nei  confronti  degli  enti
locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. 
    Il tratto distintivo principale di tale strumento di raccordo fra
i Collegi dei revisori dei conti delle Regioni e le Sezioni regionali
di controllo della Corte dei  conti  puo'  cogliersi  nella  funzione
razionalizzatrice delle verifiche sulla sana gestione finanziaria che
gli organismi di controllo attuano con forme comuni e  coordinate  di
riesame dei risultati gestionali, cosi' da ottimizzare l'efficienza e
l'efficacia dei controlli e costituire, al tempo stesso, garanzia  di
autonomia; raccordo che trova ulteriore riconoscimento nell'art.  30,
l. 30 ottobre 2014, n.  161  (legge  europea  2013-bis),  che  sembra
attribuire  rilevanza  comunitaria  alla  funzione  di   orientamento
esercitata dalla Sezione delle  autonomie  mediante  le  linee  guida
indirizzate ai revisori degli enti territoriali. 
    A tale ultimo scopo,  si  coniugano,  da  un  lato,  gli  effetti
prodotti dalle linee di indirizzo operativo  adottate  dalla  Sezione
delle autonomie per stimolare  l'acquisizione  di  piu'  approfondite
conoscenze da parte dei Collegi dei revisori dei conti delle  Regioni
in ordine  ai  profili  gestionali  di  maggior  impatto  finanziario
asseverati dai rendiconti  dell'esercizio,  dall'altro,  gli  effetti
determinati   dalla   deliberazione    n.    3/SEZAUT/2012/INPR    di
individuazione  dei  criteri  relativi   agli   specifici   requisiti
professionali in  materia  di  contabilita'  pubblica  richiesti  per
l'iscrizione  nell'elenco  dei  revisori  da  cui  sono  estratti   i
componenti dei predetti Collegi di controllo interno (art. 14,  comma
1,  lettera  e,  d.l.  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,   con
modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148). 
    Tale sinergia operativa deve saper corrispondere  alle  finalita'
di fondo della riforma del  sistema  dei  controlli  sulle  Autonomie
territoriali culminata nel  d.l.  n.  174/2012,  che  si  compendiano
nell'esigenza di garantire il rispetto delle regole contabili  e  del
pareggio di bilancio a tutela dell'unita' economica della  Repubblica
e del coordinamento della finanza pubblica, con specifico riferimento
alla "...verifica del rispetto  degli  obiettivi  annuali  posti  dal
patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto  in
materia  di  indebitamento  dall'articolo  119,  sesto  comma,  della
Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento e  dell'assenza
di irregolarita' suscettibili di pregiudicare, anche in  prospettiva,
gli equilibri economico-finanziari degli enti". 
    2. In questo quadro,  il  percorso  di  attuazione  del  d.l.  n.
174/2012 ha visto le Sezioni regionali di controllo della  Corte  dei
conti impegnate in  nuovi  adempimenti  istruttori,  il  cui  momento
centrale e' costituito dai giudizi di  parificazione  dei  rendiconti
regionali e dalle allegate relazioni. Ad essi  si  legano  gli  altri
controlli intestati alle Sezioni  regionali  (sulla  copertura  delle
leggi di spesa, sul sistema dei controlli interni, sui rendiconti dei
gruppi consiliari, sui bilanci  preventivi,  sulla  razionalizzazione
della spesa regionale etc.) rivolti a comporre un  sistema  circolare
di riscontri di regolarita' contabile  e  finanziaria  preordinati  a
ricostruire il quadro gestionale all'interno del quale trovano logica
spiegazione i risultati del rendiconto. 
    La   centralita'   del   giudizio    di    parificazione    trova
giustificazione  nel  suo  inserimento   nel   processo   legislativo
regionale e, in particolare, nell'ausiliarieta' delle funzioni svolte
dalle Sezioni regionali di controllo nei  confronti  delle  Assemblee
legislative; ausiliarieta' che si ricollega alla finalita' primigenia
della resa del conto,  che  e'  quella  di  consentire  al  Consiglio
regionale di esercitare il controllo politico  sulla  gestione  delle
pubbliche risorse da parte della Giunta. 
    Il collegamento teleologico tra l'attivita' di parificazione e la
legge di approvazione del rendiconto e' ben presente  al  legislatore
che, nel fissare termini omogenei per l'approvazione dei bilanci,  ha
previsto una disciplina specifica per le Regioni, che  al  30  aprile
approvano la proposta di Giunta per il rendiconto generale  dell'anno
precedente e al 31 luglio la approvano mediante legge  regionale:  il
doppio  termine  e'  dettato  proprio  al  fine  di   consentire   la
parificazione dei rendiconti generali delle regioni (art. 18, co.  1,
lett. b, 23 giugno 2011, n. 118, emendato dal d.lgs. 10 agosto  2014,
n. 126). 
    In questa prospettiva, le relazioni dei Collegi dei revisori  dei
conti sui rendiconti  regionali  devono  trovare  una  loro  coerente
collocazione funzionale all'interno del ciclo di bilancio, gia' nelle
attivita'  istruttorie  preordinate  al  giudizio  di  parificazione,
affinche'  ne  sia  pienamente  valorizzato  il  relativo  contributo
informativo, anche in conformita' al disposto  del  citato  art.  14,
d.l. n. 138/2011, secondo il quale i revisori  regionali  operano  in
raccordo con le Sezioni regionali di controllo. 
    In termini operativi,  le  predette  relazioni  degli  Organi  di
revisione contabile devono poter essere funzionali  alle  valutazioni
svolte dalle Sezioni regionali nella relazione sul rendiconto,  sotto
il profilo della conformita' alle regole giuridiche delle  operazioni
riepilogate nel consuntivo  e  della  ricostruzione  del  complessivo
quadro contabile-finanziario. Tuttavia, in quanto la pronuncia  delle
Sezioni regionali  di  controllo  si  interpone  tra  l'attivita'  di
rendicontazione e la legge che  approva  il  rendiconto,  allo  scopo
precipuo di  agevolare  l'Assemblea  legislativa  nel  controllo  del
rispetto dei vincoli di bilancio e delle autorizzazioni di  spesa  da
parte della Giunta regionale, anche le  relazioni  del  Collegio  dei
revisori dei conti devono precedere l'approvazione del rendiconto  da
parte del Consiglio. 
    Sara' cura  delle  Sezioni  regionali  di  controllo  verificare,
successivamente alla decisione di parifica, quale seguito  sia  stato
dato  alle  osservazioni  della  Corte,  anche   sotto   il   profilo
dell'affidabilita' dei conti. A tal fine,  gli  organi  di  revisione
contabile proseguiranno il monitoraggio  condotto  sulla  base  delle
presenti Linee guida,  desumendo  dalla  legge  di  approvazione  del
rendiconto sia il grado di recepimento delle  eventuali  osservazioni
svolte in sede di parifica nonche' ulteriori  modifiche  che  fossero
intervenute rispetto alla proposta  di  rendiconto  presentata  dalla
Giunta. 
    Infine, le informazioni raccolte con modelli uniformi su tutto il
territorio nazionale, potranno essere utilizzate per  l'attivita'  di
referto al Parlamento sugli andamenti della finanza territoriale. 
    Nell'ottica di coordinamento e  di  ottimizzazione  dei  tempi  e
delle procedure, la  richiesta  di  dati  alle  Regioni  viene  cosi'
inserita all'interno di  una  procedura  che  consente  alle  diverse
articolazioni della Corte dei conti di elaborare i dati  raccolti  ai
fini di rispettiva competenza, fatti salvi  gli  ulteriori  strumenti
istruttori che le Sezioni regionali riterranno di affiancare  per  le
loro  specifiche  finalita'  conoscitive,   senza   duplicazioni   di
richieste alle amministrazioni regionali. 
    Le presenti Linee guida costituiscono  supporto  operativo  anche
per le Regioni a Statuto speciale e  le  due  Province  autonome,  le
quali, sulla base dei principi richiamati dalla sentenza  n.  23/2014
della Corte costituzionale, potranno utilizzarle nel  rispetto  degli
ordinamenti  giuridici  e  degli  specifici   regimi   di   autonomia
differenziata. In tale ottica, negli  appositi  quadri  riservati  ai
chiarimenti potra' essere indicata, a cura delle  Regioni  a  Statuto
speciale  e  delle  Province  autonome,  la  normativa  eventualmente
applicata negli specifici regimi di autonomia differenziata in  luogo
di quella citata nel testo. 
    3. Al pari dello scorso anno, i nuovi  schemi  di  relazione  sui
consuntivi  regionali  per  l'esercizio  2014  sono  strutturati   in
questionari a  risposta  sintetica  da  compilare  on  line  mediante
l'applicativo Con.Te. (Contabilita' Territoriale), anche da parte dei
responsabili degli Uffici regionali in mancanza di  operativita'  dei
Collegi di revisione. 
    In    ordine     alle     modalita'     di     gestione     della
relazione-questionario, il sistema ConTe e'  composto  da  due  macro
funzioni distinte: la parte "Quesiti", dedicata a alle informazioni a
carattere essenzialmente  testuale,  compilabile  mediante  fogli  di
lavoro, e la parte "Quadri contabili", dedicata  all'acquisizione  di
dati numerici, sviluppata per consentire la  successiva  gestione  ed
elaborazione degli stessi da parte del sistema informativo. 
    La parte "Quesiti",  suddivisa  in  sette  sezioni,  compendia  i
tratti  caratteristici  di  particolari  profili  gestionali  idonei,
potenzialmente, ad incidere sulla sana gestione economico-finanziaria
dell'ente. 
    La parte "Quadri contabili", invece, e' destinata ad implementare
la banca dati  contabili  e  si  articola  in  vari  quadri,  la  cui
compilazione  alimenta  una  serie  di  prospetti  di   sintesi   che
caratterizzano la situazione economico-finanziaria  dell'ente.  Sara'
consentito compilare o modificare ciascuna sezione  di  questa  parte
del questionario anche in tempi diversi, salvando a  piu'  riprese  i
dati  immessi  al  fine  di   memorizzarli   provvisoriamente   prima
dell'invio  finale  ("Validazione").  Sara'  disponibile  anche   una
funzione   di   annullamento    dell'invio    effettuato    ("Annulla
Validazione"), per permettere l'integrazione/rettifica dei dati. 
    La parte  "Quesiti"  del  questionario,  e'  articolata  come  di
seguito indicato: 
      la prima sezione (Domande preliminari) mira  a  realizzare  una
prima ricognizione dei principali adempimenti di carattere  contabile
e finanziario; 
      la seconda sezione (Regolarita' della gestione amministrativa e
contabile)  e'  volta  ad  intercettare  la  presenza  di   eventuali
problematiche in materia di gestione del personale ovvero di una  non
corretta rappresentazione contabile delle effettive risultanze  della
gestione finanziaria; 
      la terza sezione (Gestione contabile - Altri dati  contabili  -
Fondo cassa)  contiene  alcune  verifiche  in  ordine  all'avanzo  di
amministrazione applicato all'esercizio di competenza,  al  fondo  di
cassa, alla consistenza patrimoniale, agli obblighi di  comunicazione
ed alle  contabilita'  speciali.  La  sezione  contiene  alcuni  dati
integrativi  relativi  alle   Regioni   in   sperimentazione   (Fondo
pluriennale applicato, di parte corrente e in conto capitale); 
      la quarta sezione (Sostenibilita' dell'indebitamento e rispetto
dei vincoli) e' intesa  a  ricostruire  lo  stock  del  debito  e  ad
analizzare la  sua  composizione,  con  attenzione  al  rispetto  dei
vincoli di indebitamento; 
      la quinta sezione (Organismi  partecipati  -  quesiti)  mira  a
verificare il rispetto delle prescrizioni  normative  in  materia  di
esternalizzazione dei servizi in organismi e societa' partecipate; 
      la sesta sezione (Patto di stabilita') contiene domande dirette
a verificare l'effettivo rispetto degli obblighi  e  degli  obiettivi
fissati dal Patto di stabilita' interno per il 2014; 
      la settima sezione (Servizio sanitario regionale) e' diretta ad
evidenziare la presenza di eventuali criticita' nel finanziamento del
Servizio sanitario regionale e nella relativa gestione. 
    La parte "Quadri contabili" del  questionario  e'  caratterizzata
dalla raccolta dei soli dati  contabili  dell'ultimo  triennio,  e  i
quadri di sintesi privilegiano la rappresentazione dei  risultati  di
consuntivo distinti nelle seguenti Sezioni: 
      VIII.1-2-3 Andamento delle entrate e delle spese  nel  triennio
considerato; 
      VIII.4 Andamento generale dei risultati di amministrazione  nel
triennio considerato; 
      VIII.5 Andamento degli equilibri di bilancio,  con  particolare
riguardo agli equilibri di parte corrente, di conto capitale e  delle
contabilita' speciali; 
      VIII.6  Analisi  delle  contabilita'  speciali,  distinte   per
competenza e cassa; 
      VIII.7 Analisi della gestione dei residui attivi e passivi; 
      VIII.8 Analisi del contenimento delle spese; 
      VIII.9  Andamento  del  conto   del   patrimonio   e   relativo
aggiornamento degli inventari; 
      VIII.10-11  Analisi  dell'indebitamento,  degli  strumenti   di
finanza derivata e del rispetto del vincolo di indebitamento; 
      VIII.12 Andamento dell'indebitamento degli  enti  del  Servizio
sanitario regionale; 
      VIII.13 Analisi delle erogazioni di  cassa  e  dei  contenziosi
giudiziari in materia sanitaria; 
      VIII.14 Analisi del bilancio sanitario consolidato; 
      IX.1-2-3-4  Organismi  partecipati:  dati   anagrafici   e   di
partecipazione; dati di  bilancio  dell'organismo  partecipato;  dati
contabili dell'ente partecipante; affidamenti; 
      X. (Note) Dedicata all'inserimento di informazioni  integrative
e/o rettificative relative ai dati contabili contenuti nella  Sezione
VIII. 
    Nell'ottica  della  semplificazione  e  della   riduzione   delle
richieste  informative,  i  dati  gia'  noti   al   sistema   saranno
automaticamente precompilati negli appositi quadri del  questionario,
in modo da evitare una duplice  richiesta  di  dati  agli  Organi  di
revisione  contabile.  Allo  stesso  modo,  ove  possibile,   saranno
acquisiti da altra fonte i dati che attualmente sono gia' oggetto  di
invio ad altri  soggetti  da  parte  degli  enti  in  ottemperanza  a
specifici obblighi di legge e  raccolti  in  specifiche  banche  dati
(dati sul Patto di  stabilita'  interno,  sulle  spese  di  personale
etc.). 
    In ordine alle modalita' di gestione del questionario, lo  schema
di  relazione  presenta  una  forma  sufficientemente  flessibile  ed
aperta, tale da consentire  ai  destinatari  (che  nelle  more  della
effettiva  operativita'  dei  Collegi  dei  revisori  possono  essere
individuati nei Responsabili degli uffici bilancio  e  finanze  della
Regione)  di  integrare  adeguatamente  la  risposta  sintetica   con
l'esplicazione circostanziata di ogni utile chiarimento in proposito.
La possibilita' di fornire ulteriori delucidazioni e' prevista  anche
per la parte dei "Quadri contabili",  la  cui  sezione  X  "Note"  e'
dedicata ai chiarimenti che si  rendano  necessari  e  che  non  sono
riportabili nei quadri a contenuto esclusivamente numerico.  Per  gli
enti ad autonomia differenziata, gli  appositi  quadri  riservati  ai
chiarimenti  saranno   utili   ad   indicare   anche   la   normativa
eventualmente applicata in luogo di quella citata nel testo. 
    4. Profili operativi 
    Per le molteplici finalita' cui  sono  preordinate  le  verifiche
della Corte che si basano sulle informazioni contabili delle  Regioni
e, in particolare, il giudizio di parificazione, la seconda parte del
questionario, nel supporto informatico, si articola in  due  distinte
fasi temporali: 
      1. nella fase preconsuntivo sono inseriti i  dati  relativi  al
rendiconto approvato dalla giunta; 
      2. nella  fase  rendiconto  definitivo  sono  inseriti  i  dati
relativi al rendiconto approvato con legge regionale. 
    Per agevolare il compito degli Organi di  revisione,  il  sistema
prevede il riversamento automatico dei dati dalla fase provvisoria  a
quella definitiva, all'atto dell'apertura di questa seconda  fase  da
parte degli amministratori di sistema, sicche' i compilatori dovranno
soltanto confermare i dati della  precedente  fase  contabile,  senza
doverli nuovamente inserire, salva la  possibilita'  di  procedere  a
rettifiche, ove necessario. 
    I dati contabili sono richiesti in  serie  storica.  In  sede  di
compilazione on line, il sistema visualizza i  quadri  contabili  con
riferimento alle  singole  annualita'.  Le  informazioni  relative  a
quelle precedenti, ove gia' inserite e validate  come  da  rendiconto
approvato dal Consiglio regionale, risulteranno  precompilate,  fatta
salva la possibilita'  di  apportare  le  necessarie  correzioni  e/o
integrazioni. 
    Si  evidenzia  che  la  relazione-questionario,  che  sara'  resa
disponibile on line nei tempi tecnici necessari, previa comunicazione
agli utenti da parte della Sezione delle autonomie,  potra'  mostrare
talune  differenze  di  carattere  meramente  formale  rispetto  alla
versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, per esigenze  legate  allo
sviluppo del software. 
    Per procedere  alla  compilazione  della  relazione-questionario,
occorre entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi on line,
selezionare  il  link  "Controllo  e  Referto"  e,   successivamente,
selezionare il sistema ConTe (Contabilita' Territoriale). 
    Per gli utenti gia'  registrati  sul  sistema  SIQuEL  non  sara'
necessario effettuare una nuova registrazione;  gli  stessi  potranno
accedere direttamente al sistema ConTe. 
    Per  gli  utenti  sprovvisti  di  credenziali  di  accesso  sara'
necessario eseguire prima la registrazione nel sistema GET - Gestione
Enti Territoriali  (all'interno  dell'Area  "Controllo  e  Referto").
Quindi, dopo avere effettuato la  registrazione  per  il  profilo  di
pertinenza (Presidente del collegio dei revisori - PCR; Collaboratore
del collegio dei revisori - CCR; Responsabile Organismi Partecipati -
ROP; Responsabile Ragioneria/Servizi Finanziari della Regione -  RSF)
e ottenute, via e-mail, user-id e password, sara'  possibile  entrare
sia su ConTe sia su SIQuEL. Al riguardo,  si  sottolinea  che  per  i
citati profili ROP e RSF l'individuazione del responsabile  da  parte
dell'ente prescinde da  una  diretta  corrispondenza  con  i  profili
professionali  contemplati   dall'assetto   organizzativo   dell'ente
stesso. 
    Con riferimento agli Organismi Partecipati, si fa presente che le
informazioni  richieste  nella  sezione  IX   della   parte   "Quadri
contabili" (dati anagrafici e  di  partecipazione  dati  di  bilancio
dell'organismo partecipato, dati contabili dell'ente partecipante  ed
affidamenti), devono  esser  inserite  nel  sistema  SIQuEL,  ove  e'
operativa una specifica banca  dati  per  gli  Organismi  partecipati
dagli enti territoriali (Regioni ed Enti  locali).  E'  in  corso  un
piano di razionalizzazione e di semplificazione  della  stessa  banca
dati, all'esito del quale le informazioni richieste saranno allineate
ai contenuti della richiamata sezione IX. In  attesa  della  completa
revisione,  i  dati  saranno  comunque  acquisiti  con  le   consuete
modalita' per  essere  poi  riversati,  in  automatico,  nella  nuova
versione della banca dati degli Organismi partecipati. 
    L'accesso al sistema SIQuEL e' parimenti necessario per fornire i
dati  di  dettaglio  relativi  agli  strumenti  di  finanza  derivata
(sezione VIII della parte Quadri Contabili, tabella 8.10.5). 
    All'interno del sistema  ConTe  saranno  fornite  le  indicazioni
necessarie  per  accedere  alle  predette  banche  dati,   oltre   ai
riferimenti per ottenere supporto ed assistenza tecnica sull'utilizzo
dei sistemi.