(Allegato)
                                                             Allegato 
    Il Provvedimento adottato d'intesa dalla Banca d'Italia  e  dalla
Consob in data 22 febbraio 2008 recante la «Disciplina dei servizi di
gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle
relative societa' di gestione», e' modificato come segue: 
    1. Nella Parte I, Titolo  II,  Capo  II,  alla  Sezione  IV  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 21, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. L'ultimo intermediario consente ai  soggetti  legittimati
di avanzare la richiesta indicata nel comma 1 tramite almeno un mezzo
di  comunicazione  a  distanza,  secondo  modalita',   dallo   stesso
prestabilite, che consentano l'identificazione  del  richiedente,  al
quale, su domanda, viene rilasciata, con lo stesso mezzo, conferma di
ricezione  e/o  copia  della  comunicazione  emessa  ai  sensi  degli
articoli 22, 23 o 23-bis.»; 
      b) dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente articolo: 
        «Art. 23-bis (Maggiorazione del voto). - 1. Il  soggetto  che
intenda iscriversi nell'elenco previsto dall'articolo  127-quinquies,
comma 2,  avanza  apposita  richiesta  all'ultimo  intermediario,  in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1. 
        2. La legittimazione all'iscrizione nell'elenco e'  attestata
da una comunicazione all'emittente contenente le informazioni di  cui
all'articolo 21, comma 2, con clausola "fino a revoca". 
        3. Ove lo statuto preveda una successiva  attestazione  della
legittimazione ai fini  del  conseguimento  della  maggiorazione  del
voto, decorso il periodo continuativo indicato ai sensi dell'articolo
127-quinquies, comma 1 del  TUF,  il  soggetto  iscritto  nell'elenco
chiede   all'ultimo   intermediario   di   effettuare   una   seconda
comunicazione, avente le medesime caratteristiche della comunicazione
di cui al comma 2. 
        4.  In  caso  di  aumento  di  capitale,  la   legittimazione
all'estensione della maggiorazione eventualmente applicabile ai sensi
dell'articolo  127-quinquies  e'  attestata  da   una   comunicazione
all'emittente ai sensi del comma 2. 
        5. L'emittente notifica all'intermediario  senza  indugio,  e
comunque entro la giornata contabile in cui effettua  l'aggiornamento
dell'elenco  secondo  quando  previsto  dalla  disciplina   attuativa
dell'articolo  127-quinquies  del  TUF,  l'avvenuta  o   la   mancata
iscrizione o, a seconda dei  casi,  il  conseguimento  o  il  mancato
conseguimento della maggiorazione, per gli  adempimenti  conseguenti,
esplicitando la motivazione dell'eventuale diniego. 
        6.   L'intermediario   comunica   all'emittente   l'eventuale
trasferimento  totale  o  parziale  delle  azioni  interessate  dalla
comunicazione   prevista   nel   comma   2,   nonche'   la   rinuncia
all'iscrizione nell'elenco ove ad  esso  notificata,  attraverso  una
comunicazione di revoca totale o parziale, che  indichi  altresi'  la
causale specifica e il numero progressivo annuo di emissione della  o
delle comunicazioni originarie laddove disponibile. Nel caso  in  cui
abbia effettuato piu' di una comunicazione ai sensi del comma 2 e  il
trasferimento o la rinuncia non riguardino la totalita' delle azioni,
al fine di indicare il numero progressivo annuo di emissione della  o
delle comunicazioni originarie l'intermediario  considera  trasferite
le azioni registrate sul conto secondo un criterio  "ultimo  entrato,
primo uscito". Nei casi in cui l'indicazione del  numero  progressivo
annuo  della  o  delle   comunicazioni   originarie   sia   mancante,
l'emittente  applica  il  criterio  "ultimo  entrato,  primo  uscito"
nell'aggiornamento dell'elenco. 
        7.  Il  comma  precedente  non  si  applica   nel   caso   di
trasferimento  totale  o  parziale  delle  azioni  interessate  dalla
comunicazione di cui al comma 2  senza  cambio  di  intestazione  del
conto, effettuato secondo modalita' che garantiscono all'emittente di
conoscere l'identita' degli intermediari partecipanti al  sistema  di
gestione accentrata coinvolti nel trasferimento. 
        8. Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o
scissione del titolare del conto  ove  notificate  all'intermediario,
l'intermediario  comunica   all'emittente   tali   eventi   per   gli
adempimenti conseguenti. 
        9. L'intermediario segnala all'emittente la  costituzione  di
vincoli  ai  sensi  dell'articolo  83-octies  del  TUF  sulle  azioni
interessate dalla comunicazione  prevista  dal  comma  2  e  la  loro
modificazione o estinzione, indicando altresi' il numero  progressivo
annuo della o delle comunicazioni originarie laddove disponibile. 
        10. L'emittente notifica all'intermediario senza  indugio,  e
comunque entro la giornata contabile in cui effettua  l'aggiornamento
dell'elenco  secondo  quando  previsto  dalla  disciplina   attuativa
dell'articolo 127-quinquies del TUF, la cancellazione dall'elenco  o,
a seconda dei casi, la perdita della maggiorazione del voto per cause
diverse dalla cessione delle azioni  a  titolo  oneroso  o  gratuito,
esplicitando la relativa motivazione. 
        11. L'intermediario conserva, in ordine progressivo annuo  di
emissione, le registrazioni delle comunicazioni effettuate  ai  sensi
del presente articolo. 
        12. Per gli aspetti operativi non espressamente  disciplinati
nel presente provvedimento, intermediari,  emittenti  e  societa'  di
gestione accentrata sono tenuti ad uniformarsi alle  migliori  prassi
di mercato.»; 
      c) all'articolo 25, comma 1, le parole «articoli 22 e 23»  sono
sostituite dalle parole «articoli 22, 23 e 23-bis»; 
      d) all'articolo 27, 
        i) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. Le comunicazioni previste dagli articoli 22, 23, 23-bis
e 24 e  le  segnalazioni  previste  dall'articolo  23-bis,  comma  9,
dall'articolo 26  e  dall'articolo  26-bis,  comma  1,  sono  inviate
all'emittente  dall'intermediario  partecipante  ad  un  sistema   di
gestione accentrata, conformemente alle proprie scritture contabili e
sulla base delle indicazioni ricevute dagli  altri  intermediari  sui
conti dei quali sono  registrati  gli  strumenti  finanziari  oggetto
delle comunicazioni o delle segnalazioni.»; 
        ii) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: 
          «3-bis.  Le  comunicazioni  e  le   segnalazioni   previste
dall'articolo 23-bis sono inviate all'emittente senza indugio. A  tal
fine tutti gli intermediari sui conti dei quali  sono  registrate  le
azioni oggetto delle comunicazioni o delle  segnalazioni  trasmettono
senza indugio le indicazioni rilevanti all'intermediario partecipante
al  sistema  di  gestione  accentrata  o,   a   seconda   dei   casi,
all'intermediario che tiene il conto sul  quale  sono  registrate  le
azioni.»; 
      e) all'articolo 29, comma 5, le parole «articoli 22, 23  e  25»
sono sostituite dalle parole «articoli 22, 23, 23-bis e 25»; 
    2. Nella Parte I, Titolo II, Capo II, Sezione V, all'articolo 30,
comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) nel caso di pagamento  di  utili  e  altre  distribuzioni
relativi a strumenti finanziari immessi  nella  gestione  accentrata,
mantengono separata evidenza  delle  relative  risultanze  contabili,
attraverso  codici  identificativi  distinti  tra  loro,  fino   alla
ricezione delle istruzioni di incasso o, comunque, fino allo  scadere
del termine di prescrizione ordinaria;»; 
      b) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera: 
        «c-bis) nel caso di iscrizione  di  un  soggetto  nell'elenco
previsto  dall'articolo  127-quinquies,  comma  2,  del  TUF   e   di
conseguimento della maggiorazione del  voto  ai  sensi  del  medesimo
articolo,  mantengono  separata  evidenza  delle  azioni  interessate
attraverso codici  identificativi  distinti  tra  loro  e  da  quello
originario. Separata evidenza delle azioni interessate potra'  essere
analogamente mantenuta per le azioni  in  relazione  alle  quali  sia
stata effettuata una comunicazione  ai  sensi  dell'articolo  23-bis,
comma  2,  ma  non   sia   stata   ancora   conseguita   l'iscrizione
nell'elenco.».