Art. 3. Zona di produzione La zona di produzione dell'Indicazione Geografica Protetta "Marche" coincide con i limiti territoriali della regione Marche il cui territorio risulta olivato ed idoneo per ottenere produzioni con caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione. Tutte le fasi produttive devono avvenire esclusivamente all'interno del territorio della Regione Marche.