(Allegato 1a)
                                                          Allegato 1a 
 
Schema della procedura proposta per la gestione delle segnalazioni di
         condotte illecite all'interno dell'Amministrazione 
 
    1. L'identita' del segnalante  verra'  acquisita  contestualmente
alla  segnalazione  e  gestita  secondo  le  modalita'  indicate   in
delibera. 
    2. Il segnalante invia una segnalazione compilando un modulo reso
disponibile dall'amministrazione sul proprio sito istituzionale nella
sezione   «Amministrazione   trasparente»,    sotto-sezione    «Altri
contenuti-Corruzione»,  nel  quale  sono  specificate   altresi'   le
modalita' di compilazione e di invio. Il  modulo  deve  garantire  la
raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del  fatto  e
ad accertare la fondatezza di quanto segnalato (a tal fine,  si  veda
il modulo disponibile nell'allegato 2 alla delibera). Resta fermo che
la segnalazione potra'  essere  presentata  anche  con  dichiarazione
diversa  da  quella  prevista  nel  modulo,  purche'  contenente  gli
elementi  essenziali  indicati  in  quest'ultimo.   La   segnalazione
ricevuta  da  qualsiasi  soggetto  diverso  dal  Responsabile   della
prevenzione della corruzione deve  essere  tempestivamente  inoltrata
dal ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione. 
    Nel caso in cui la segnalazione riguardi  il  Responsabile  della
prevenzione della Corruzione e/o un  funzionario  facente  parte  del
gruppo di lavoro che effettua le  istruttorie  il  dipendente  potra'
inviare la propria segnalazione all'ANAC nelle modalita' definite nel
paragrafo 4.2 del testo della delibera; 
    3. il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  o  un
componente del gruppo di lavoro prende in carico la segnalazione  per
una  prima  sommaria   istruttoria.   Se   indispensabile,   richiede
chiarimenti al segnalante e/o a eventuali  altri  soggetti  coinvolti
nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele; 
    4.  il   Responsabile   della   prevenzione   della   corruzione,
eventualmente con il componente designato del gruppo di lavoro, sulla
base di una valutazione dei fatti oggetto  della  segnalazione,  puo'
decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare
la segnalazione.  In  caso  contrario,  valuta  a  chi  inoltrare  la
segnalazione in relazione ai profili di illiceita' riscontrati tra  i
seguenti soggetti: dirigente della struttura cui  e'  ascrivibile  il
fatto;  Ufficio  Procedimenti  Disciplinari;  Autorita'  giudiziaria;
Corte dei conti;  ANAC;  Dipartimento  della  funzione  pubblica.  La
valutazione  del  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione
dovra'  concludersi  entro   termini   fissati   nell'apposito   atto
organizzativo; 
    5. i dati  e  i  documenti  oggetto  della  segnalazione  vengono
conservati a norma di legge; 
    6. nell'atto organizzativo sono definite anche le  modalita'  con
cui il Responsabile della prevenzione della corruzione  rende  conto,
con  modalita'   tali   da   garantire   comunque   la   riservatezza
dell'identita' del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute  e
del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale  di
cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012. 
    Il processo sommariamente descritto puo' essere  in  tutto  o  in
parte automatizzato. Se l'amministrazione non ha automatizzato,  essa
puo' utilizzare canali e tecniche tradizionali, ad esempio  inserendo
la documentazione cartacea in doppia busta chiusa inviata all'ufficio
protocollo, che la trasmette al Responsabile della prevenzione  della
corruzione. Diversamente, nel caso  in  cui  l'amministrazione  abbia
informatizzato il processo, puo' essere previsto l'accreditamento del
segnalante  su  una  piattaforma  informatica   ove   e'   sviluppato
l'applicativo di gestione delle segnalazioni. In questo caso  i  dati
relativi all'identita' del segnalante vengono crittografati  ed  egli
riceve dal sistema  un  codice  che  consente  l'accesso  al  sistema
stesso. Anche il contenuto della segnalazione viene  crittografato  e
inviato   a    chi,    all'interno    dell'amministrazione,    svolge
l'istruttoria. Quanto detto puo' essere esteso a tutte  le  fasi  del
processo descritto. 
    In ogni caso, tenuto conto della rilevanza  e  della  delicatezza
della  materia,  si  ritiene  opportuno  che,   prima   dell'adozione
definitiva delle proprie misure in attuazione  dell'art.  54-bis  del
d.lgs. n. 165/2001, le singole  amministrazioni  prevedano  forme  di
coinvolgimento degli attori, in particolare del personale dipendente,
nel processo di elaborazione dei sistemi e/o delle misure di  tutela.
Cio' permette non  solo  di  risolvere  eventuali  problematiche  che
dovessero  essere  segnalate,  ma  contribuisce   anche   a   rendere
consapevoli  i  dipendenti  dell'esistenza  e  dell'importanza  dello
strumento, riducendo le resistenze alla  denuncia  degli  illeciti  e
promuovendo la diffusione della cultura della legalita' e  dell'etica
pubblica. 
    Inoltre, al fine di sensibilizzare i dipendenti, il  Responsabile
della prevenzione della corruzione invia a  tutto  il  personale  con
cadenza periodica una comunicazione specifica in cui sono  illustrate
la finalita' dell'istituto del «whistleblowing» e la procedura per il
suo utilizzo. Ogni amministrazione intraprende  ulteriori  iniziative
di sensibilizzazione  mediante  gli  strumenti  (formazione,  eventi,
articoli su eventuali house organ,  newsletter  e  portale  intranet,
ecc.) che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza  relativa
all'istituto.