(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                               CCASGO 
   Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza Grandi Opere 
 
 
                  SISTEMA MONITORAGGIO FINANZIARIO 
                       DELLE GRANDI OPERE, MGO 
 
 
                        SCHEMA DI LINEE-GUIDA 
 
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). 
    Approvazione di aggiornate linee guida in materia di sicurezza  e
lotta antimafia ex  art.  176,  comma  3,  lettera  e),  del  decreto
legislativo n. 163/2006. 
    Art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114. 
A) Premessa. 
1. Art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. 
    L'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  ha  disposto
che il controllo dei flussi finanziari relativi alla realizzazione di
infrastrutture strategiche e insediamenti  produttivi  venga  attuato
secondo le modalita' e le procedure, anche informatiche,  individuate
dalla  deliberazione   5   maggio   2011,   n.   45,   del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE). 
    E' previsto inoltre che, dalla data  di  entrata  in  vigore  del
citato decreto-legge, le stazioni  appaltanti  debbono  adeguare  gli
atti generali di propria competenza alle  modalita'  di  monitoraggio
finanziario  previste  dalla  citata  delibera  CIPE,  nonche'   alle
ulteriori prescrizioni  contenute  nella  delibera  che  il  medesimo
organismo e' chiamato ad adottare. 
    Sempre  l'art.  36,  al  comma  2,  contiene   una   disposizione
transitoria volta a estendere, entro sei mesi dalla predetta data, ai
contratti stipulati anteriormente,  le  modalita'  di  controllo  dei
flussi finanziari alle indicazioni della citata delibera  n.  45  del
CIPE e della successiva che il CIPE intendera' adottare. 
    Si tratta di un complesso di disposizioni volte a  rafforzare  la
cornice  di  sicurezza,  trasparenza  e  legalita'  del  sistema   di
realizzazione degli appalti relativi alle grandi opere,  disposizioni
che costituiscono un'evoluzione del modello gia'  introdotto  con  le
norme in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui  alla
legge n. 136/2010 attraverso meccanismi  di  cui  si  dira'  piu'  in
dettaglio nel prosieguo. 
    Al  fine  di  un   migliore   inquadramento   del   sistema   MGO
(Monitoraggio  delle  grandi   opere),   relativo   al   monitoraggio
finanziario   degli   investimenti   per   la   realizzazione   delle
infrastrutture strategiche, e' opportuno ripercorrere  le  fasi  che,
nel corso del tempo, hanno portato all'adozione delle recenti  misure
di cui al decreto-legge in argomento. 
2. Quadro generale di riferimento. 
    Come e' noto, l'art. 176 del decreto legislativo  n.  163/2006  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni  (Codice  dei   contratti
pubblici) attribuisce al CIPE il  compito  di  definire  i  contenuti
degli accordi in materia  di  sicurezza,  nonche'  di  prevenzione  e
repressione della criminalita', sulla base delle linee guida indicate
dal Comitato di coordinamento per l'alta  sorveglianza  delle  grandi
opere (CCASGO). 
    A tal fine, con delibera n. 58 del 3  agosto  2011,  il  CIPE  ha
approvato l'atto di indirizzo formulato  dal  CCASGO,  ai  sensi  del
cennato art. 176. 
    Per quanto concerne, in particolare, il monitoraggio finanziario,
le cennate linee guida prevedevano, nel testo approvato dal CIPE, che
i  pagamenti  relativi  ai  contratti,  subcontratti   e   subappalti
sarebbero stati soggetti  alle  norme  del  monitoraggio  finanziario
secondo i criteri di carattere generale che sarebbero  stati  fissati
dal CIPE stesso. 
    Con le medesime linee guida  veniva,  altresi',  confermato  che,
nelle more dell'adozione della cennata delibera,  sarebbe  proseguita
la sperimentazione di monitoraggio finanziario, prevista  per  alcune
infrastrutture dalla citata delibera CIPE  n.  45/2011,  mentre,  per
tutte  le  opere  non  rientranti  nella   cennata   sperimentazione,
avrebbero continuato a trovare applicazione le ordinarie procedure di
tracciamento finanziario di cui alla legge n. 136/2010. 
B) Fase di sperimentazione. 
    Il progetto del sistema MGO e'  stato  avviato  nel  2008  da  un
gruppo di lavoro che riuniva fra gli altri, oltre alla Presidenza del
Consiglio,  Dipartimento  della  programmazione  e   della   politica
economica (DIPE), e al  Ministero  dell'interno  (CCASGO),  anche  il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il consorzio CBI  di
ABI e che ha iniziato a lavorare sui dati relativi alla realizzazione
di una parte di una tratta della metro C di Roma e poi della variante
di Cannitello, opera propedeutica al Ponte sullo Stretto di Messina. 
    I risultati ottenuti hanno fatto ritenere opportuno completare il
progetto, specie per la messa a  punto  di  un  sistema  di  warning,
completamento che e' stato proposto,  per  il  cofinanziamento,  agli
uffici della Commissione europea dal CCASGO. 
    La positiva risposta della commissione ha dato luogo al  progetto
C.A.P.A.C.I. (Creation of Automatic Procedures Against  the  Criminal
Infiltration in public  contracts),  avviato  nel  settembre  2012  e
completato a settembre 2014. 
    Il CIPE ha via via approvato le varie fasi sopra sintetizzate con
le delibere 27 marzo 2008, n. 50, 18 dicembre 2008, n. 107, 13 maggio
2010, n. 4 e 5 maggio 2011, n. 45. 
    Il sistema  MGO,  e  in  particolare  il  progetto  C.A.P.A.C.I.,
prevedeva che la  sperimentazione  sulle  singole  opere  oggetto  di
monitoraggio avrebbe dovuto discendere dalla stipula  di  «protocolli
operativi»,  complementari  rispetto  agli   accordi   di   legalita'
antimafia previsti dall'art. 176 del Codice  dei  contratti,  fondati
quindi sul reciproco consenso  ad  avvalersi  di  tale  procedura  di
controllo sul  flusso  finanziario  da  parte  di  tutti  i  soggetti
contraenti e di quelli facenti parte della  filiera  degli  operatori
economici interessati alla realizzazione dell'opera. 
    Le disposizioni contenute in tali accordi  prevedevano  l'obbligo
per  i  soggetti  della  filiera  di  inserire,   nei   contratti   e
subcontratti, la cosiddetta «clausola di monitoraggio» e l'impegno ad
apporre su tutte le fatture e i bonifici di pagamento il CUP  (Codice
unico di progetto) richiesto per l'opera in questione. 
    Nel periodo conclusivo del progetto  C.A.P.A.C.I.  (giugno  2014)
hanno cominciato a pervenire alla banca dati del  sistema  MGO  anche
informazioni relative al Grande progetto Pompei  (il  cui  protocollo
operativo e' stato firmato nel febbraio 2013) e alla metropolitana M4
di Milano (il cui protocollo operativo  e'  stato  firmato  a  maggio
2014). 
    La citata delibera CIPE 45 del 2011  individuava  gli  architravi
del sistema di monitoraggio nella creazione di: 
    un database contenente le informazioni  sugli  estratti  conto  e
sulle  transazioni  elettroniche  dei   singoli   operatori   e,   in
particolare, le notizie  sui  pagamenti  individuali  della  «filiera
delle  imprese»  (vedi  la  definizione  di  filiera  riportata  alla
successiva lettera C), paragrafo 1.2); 
    un sistema di alert o di avvisi per  la  rilevazione/segnalazione
di comportamenti insoliti o anomali. 
    Sempre  nella  delibera  erano  poi  individuati  gli   strumenti
necessari al sistema per conseguire gli obiettivi  di  controllo  sui
flussi, e cioe': 
    l'obbligo di apertura e di utilizzo di un conto corrente dedicato
in via esclusiva all'opera pubblica da parte  di  tutti  i  soggetti,
compresi stazione appaltante (che non sia amministrazione pubblica) e
contraente generale o  concessionario,  che  devono  rilasciare  alla
propria banca  una  «lettera  di  manleva»  per  autorizzare  ciascun
istituto a trasmette i dati del  conto  corrente  al  DIPE,  come  di
seguito indicato; 
    l'obbligo di procedere in genere ai  pagamenti  tramite  bonifici
on-line, conformi allo standard XML SEPA (sistema di  pagamento  area
euro), allora non ancora obbligatorio; 
    l'apposizione sul  bonifico  SEPA  del  CUP  all'interno  di  una
stringa alfanumerica di individuazione  del  pagamento  e  delle  sue
causali MGO (vedi allegato I); 
    la veicolazione della ricevuta di pagamento al DIPE insieme  agli
estratti conto giornalieri di ciascun  conto  corrente  dedicato.  In
sostanza,  l'acquisizione  da  parte  del  DIPE  delle   informazioni
relative agli estratti conto e all'esito delta singola operazione  di
bonifico si realizza via rete interbancaria  attraverso  un  apposito
focal point scelto dal consorzio CBI dell'ABI; 
    la  realizzazione  di  un  applicativo  finalizzato  a  prelevare
giornalmente dal suddetto focal point  i  dati  dei  bonifici  e  gli
«estratti  conto»  e  a  caricarli  in  una  banca  dati   DIPE   per
conservarli, analizzarli, metterli a confronto e renderli disponibili
al gruppo di lavoro; 
    la «rendicontazione» al gruppo di  lavoro  che  sovrintende  alle
operazioni di monitoraggio; tale gruppo si occupa delle analisi delle
informazioni via via acquisite  in  banca  dati,  anche  al  fine  di
individuare eventuali errori e relative cause; informazioni che  sono
messe poi a disposizione  delle  amministrazioni  e  degli  enti  che
partecipano al monitoraggio; 
    un corretto circuito informativo fra DIPE e stazione appaltante o
contraente  generale  o  concessionario,  al  fine  di   attivare   e
verificare i meccanismi pattizi per il corretto adempimento, da parte
degli  operatori  economici  della  filiera,   delle   procedure   di
monitoraggio finanziario e per l'invio al DIPE della  «anagrafe»  dei
fornitori e delle sue variazioni (vedi allegato II). 
C) Fase a regime. 
    Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  concernente  le  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici  giudiziari»,  convertito  dalla  legge  11
agosto 2014, n.  114,  si  pone  ora  come  momento  evolutivo  della
progettualita'  connessa  al  monitoraggio  finanziario  della  spesa
pubblica per le opere strategiche, concludendo la fase sperimentale e
aprendo l'ordinario percorso del monitoraggio della spesa nel settore
delle grandi opere. 
    Il decreto  -  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  Repubblica
italiana  n.  144  del  24  giugno  2014  -  estende  i  criteri   di
monitoraggio, contenuti nella delibera CIPE n. 45 del 2011,  a  tutte
le infrastrutture di cui alla parte  II,  titolo  III,  capo  IV  del
decreto  legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   prevedendo   un
aggiornamento degli indirizzi sino ad oggi  elaborati,  che  consenta
l'acquisizione  di  dati,  tempestivi  e   affidabili,   sui   flussi
finanziari (incassi e pagamenti) delle imprese interessate ai  lavori
e i criteri operativi di intervento necessari. 
    Sul piano della trasparenza dei comportamenti  e  dell'assunzione
delle  rispettive  responsabilita',  l'esperienza  acquisita  con   i
protocolli operativi sino ad oggi sperimentati su talune grandi opere
e'  evidentemente  necessaria  per  contribuire  a  mettere  a  punto
l'emanando provvedimento del CIPE,  in  base  alle  esigenze  dettate
dall'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 90/2014. 
    In tale  prospettiva,  la  delibera  del  CIPE  dovra'  contenere
principi di carattere  generale,  volti  a  orientare  l'applicazione
delle   procedure   di   monitoraggio   finanziario,   unitamente   a
prescrizioni di carattere piu' tecnico. 
1. Campo di applicazione. 
    1.1. Portata della norma. 
    La norma, come esposto, estende  il  monitoraggio  finanziario  a
tutte le opere di cui alla parte II titolo III capo IV del Codice dei
contratti pubblici, cioe' a tutte le  infrastrutture  strategiche,  e
pone la copertura degli oneri di gestione del sistema di monitoraggio
a carico  delle  risorse  derivanti  dall'applicazione  dell'aliquota
forfettaria prevista al comma 20 del citato  art.  176  del  medesimo
Codice,  aliquota  destinata  all'attuazione  di  idonee  misure   di
prevenzione e repressione  della  criminalita'  e  dei  tentativi  di
infiltrazione mafiosa e che  il  soggetto  aggiudicatore  indica  nel
bando  di  gara  in  misura  ragguagliata   all'importo   complessivo
dell'intervento. 
    Le   direttive   sul   monitoraggio   finanziario   sono   quindi
applicabili, tra l'altro, agli interventi della cui realizzazione sia
responsabile il concessionario, anche qualora quest'ultimo assuma - a
sua volta - la posizione di soggetto  aggiudicatore.  Sono  pero'  da
considerare stazioni appaltanti, soggette alle disposizioni riportate
al punto 1.2 per le amministrazioni pubbliche  aggiudicatrici,  anche
le societa' concessionarie  a  totale  partecipazione  pubblica,  cui
incombe espletare anche gli adempimenti concernenti  il  procedimento
sanzionatorio. 
    1.2. La «filiera». 
    Secondo gli  indirizzi  espressi  dalla  soppressa  Autorita'  di
vigilanza  sui  contratti  pubblici,  ora  confluita   nell'Autorita'
nazionale anticorruzione, nella determina  del  7  luglio  2011,  per
«filiera» si intende il novero di tutti i soggetti che intervengono a
qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli  di
appalto  e  subappalto,  indipendentemente  dalla  loro  collocazione
nell'ambito  dell'organizzazione  imprenditoriale  -  nel  ciclo   di
progettazione e di realizzazione dell'opera. Sono pertanto ricompresi
nella filiera, oltre al contraente generale o al  concessionario  nei
termini indicati al precedente punto 1.1, l'appaltatore  e  tutte  le
imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale  da
una dipendenza  funzionale,  diretta  o  indiretta,  pur  riguardanti
attivita' collaterali; a titolo  esemplificativo  sono  da  intendere
ricomprese nella  «filiera»  le  imprese  interessate  a  fattispecie
subcontrattuali come quelle attinenti a noli e forniture  di  beni  e
prestazioni di  servizi  direttamente  collegati  alla  realizzazione
dell'opera, ivi incluse quelle  di  natura  intellettuale  -  come  i
servizi  di  consulenza,  d'ingegneria  e  architettura  -  che   non
rientrino tra le  prestazioni  di  tipo  generico  di  cui  appresso,
qualunque sia l'importo dei relativi contratti o  subcontratti.  Sono
altresi' comprese nella «filiera» le societa' affidatarie infragruppo
della societa' concessionaria. 
    Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti
e servizi specifici per l'opera in questione: a esempio,  macchinari,
attrezzature, strumentazione o attivita'  di  cantiere.  Non  rientra
nella filiera il fornitore da cui un'impresa della filiera compra per
il proprio magazzino, compra cioe' prodotti «comuni», non  realizzati
appositamente per l'opera in questione,  o  acquista  servizi,  anche
intellettuali, di tipo «generico»: in questi casi,  il  cliente  paga
dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore  che
non e' dedicato. 
    Rientra comunque nella  filiera  ed  e'  quindi  assoggettato  al
monitoraggio  finanziario,  in  ragione  della  vulnerabilita'  delle
relative forniture,  chi  fornisce  prodotti  o  servizi  «sensibili»
(esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale  da
costruzione, approvvigionamenti  da  cava,  smaltimento  e  trasporto
rifiuti). 
    Non rientra ovviamente nella filiera  l'amministrazione  pubblica
aggiudicatrice, sulla quale grava pero' l'obbligo, anche ai sensi del
comma 6-bis dell'art. 161  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  di
apporre il CUP su tutti i mandati di pagamento  a  favore  del  primo
operatore economico della filiera in modo da consentire  al  DIPE  di
rilevare le relative informazioni anche tramite il sistema SIOPE. 
    1.3. Indennita' di esproprio. 
    E' sottoposto a monitoraggio finanziario anche il pagamento delle
indennita' di esproprio per il quale il documento  approvato  con  la
richiamata delibera CIPE n. 58/2011 prevedeva l'obbligo di seguire le
procedure di tracciabilita'. 
    Il pagamento delle indennita' di esproprio rientra tra le causali
di cui al quadro A dell'allegato I al presente documento, cioe' tra i
pagamenti da effettuare a favore di «conti non dedicati». 
    Se  l'incarico  di  procedere  agli  espropri   viene   affidato,
compatibilmente  con  la  vigente  normativa,   ad   altra   impresa,
quest'ultima  e'  considerata,  a  tutti  gli  effetti,  parte  della
«filiera». 
2. Principi generali. 
    2.1. Accensione C/C presso istituti aderenti a CBI. 
    Il monitoraggio finanziario fa perno sul principio  dell'apertura
obbligatoria, da parte di ciascun operatore della filiera, di  uno  o
piu' conti correnti dedicati in via esclusiva ai singoli progetti. In
particolare l'operatore economico della filiera dovra': 
    a) servirsi  di  uno  o  piu'  conti  correnti  dedicati  in  via
esclusiva all'opera: e' prevista, cioe', l'accensione, da parte delle
imprese e  degli  altri  operatori  economici  che  partecipano  alla
realizzazione dell'opera, di uno  o  piu'  appositi  conti  correnti,
postali o bancari, dedicati in via esclusiva  all'opera  (cd.  «conti
dedicati»), sui quali dovranno  essere  registrati  tutti  e  solo  i
movimenti  finanziari  connessi  all'esecuzione  dei   contratti   ed
eventuali  operazioni  di   giroconto/girofondo;   non   sara'   piu'
possibile,  pertanto,  usufruire  di  uno  stesso  conto,  sia   pure
«dedicato», per piu' progetti, dovendo, viceversa,  essere  destinato
uno o  piu'  conti  correnti  ad  hoc  per  ciascuna  singola  opera,
individuata  da  apposito  CUP;  naturalmente  tale  effetto   potra'
ottenersi anche attraverso l'utilizzazione di un conto gia' esistente
purche', da una certa  data,  non  vi  confluiscano  piu'  operazioni
finanziarie che abbiano motivazioni  non  coerenti  con  l'intervento
monitorato; 
    b) trasmettere alla stazione appaltante -  che,  ai  sensi  della
citata delibera  CIPE  n.  58/2011,  e'  legittimata  a  delegare  la
costituzione, la  gestione  e  l'alimentazione  di  tale  piattaforma
informatica al  contraente  generale  o  al  concessionario,  che  vi
attende sotto la vigilanza della Stazione  appaltante  stessa  -  gli
elementi identificativi del contratto  e  l'IBAN  del  proprio  conto
corrente (per la  preparazione  e  l'aggiornamento  della  cosiddetta
«anagrafica delle imprese», vedi allegato II): la stazione appaltante
o il soggetto come sopra delegato invia detti elementi al DIPE; 
    c) utilizzare il bonifico elettronico Single Euro  Payments  Area
(SEPA) per effettuare tutti i pagamenti,  fatte  salve  le  eccezioni
esplicitamente previste ed indicate nel prototipo  di  protocollo  di
cui al successivo punto 3, inserendo  in  detti  bonifici  l'apposita
stringa alfanumerica obbligatoria, e non utilizzare altri sistemi  di
pagamento, quali le Ri.Ba.; 
    d) autorizzare la banca ove e' radicato il proprio conto corrente
dedicato, con apposita «lettera di manleva», a trasmettere  al  focal
point di CBI, per il successivo inoltro alla  banca  dati  presso  il
DIPE, le informazioni relative agli estratti conto giornalieri  e  ai
bonifici emessi. 
    Gli standard tecnici CBI  relativi  alle  suddette  funzioni  del
focal point, nonche' le regole applicative  appositamente  introdotte
sui  flussi,  indispensabili  al  fine  di  consentire  la   corretta
riconciliazione tra le rendicontazioni e i dati dei bonifici relativi
alle  disposizioni  sottoposte  a  monitoraggio,  sono  indicati  nel
documento tecnico pubblicato nell'apposita sezione  del  portale  CBI
www.cbi-org.eu e diramato con le circolari  predisposte  sul  tema  a
supporto dei consorziati nel 2009. 
    Comportamenti  anomali  o  abuso  dell'operativita'   del   conto
dedicato sono oggetto di avvisi per gli operatori  del  sistema,  sia
per una valutazione sui finanziamenti pubblici, sia  per  riscontrare
possibili anomalie, sotto il  profilo  soggettivo  e  oggettivo,  che
potrebbero essere riconducibili a fenomeni criminali. 
    2.2. Accensione C/C presso istituti non aderenti a CBI. 
    Nei casi in  cui  l'impresa,  per  il  conto  corrente  dedicato,
utilizzi intermediari bancari non aderenti al consorzio  CBI,  dovra'
operare rispettando le misure riportate alle lettere a), b) e c)  del
punto 2.1, segnalando la sua scelta al gruppo di  lavoro  di  cui  al
successivo  punto  4,  che  provvedera'  a  fornirle  le   istruzioni
necessarie, comunicando - tra l'altro - le modalita' di  trasmissione
delle informazioni concernenti i bonifici e gli estratti conto. 
3. Prescrizioni di carattere operativo. 
    A) Come esposto in  premessa,  l'art.  36  del  decreto-legge  n.
90/2014 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
decreto medesimo «le stazioni appaltanti adeguano gli  atti  generali
di propria competenza alle modalita' di monitoraggio  finanziario  di
cui alla citata delibera n.  45  del  2011  del  CIPE,  nonche'  alle
ulteriori  prescrizioni  contenute  nella   delibera   dello   stesso
organismo da adottare ai sensi del comma 3» del medesimo articolo. 
    Pertanto, tutti i bandi di gara pubblicati  successivamente  alla
data di efficacia  dell'adottanda  delibera  (data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale) dovranno  prevedere,  a  pena  di  nullita'
assoluta del relativo  contratto,  l'impegno  dell'aggiudicatario  ad
assolvere a tutti gli obblighi posti a suo carico da detta delibera e
dovranno stabilire che  a  tal  fine  i  concorrenti  alleghino  alla
propria offerta copia, debitamente sottoscritta in segno di adesione,
del protocollo operativo redatto secondo il prototipo allegato sub  A
alle presenti linee guida e corredato dagli allegati 1 e 2. 
    Il suddetto prototipo reca le prescrizioni di  carattere  tecnico
che disciplinano i criteri che le imprese devono seguire, soprattutto
per gli aspetti finanziari, e che rappresentano un'esplicitazione dei
principi generali di  cui  al  precedente  punto  2,  in  parte  gia'
presenti nella menzionata  delibera  n.  45/2011.  Include,  tra  gli
obblighi  a  carico  dell'aggiudicatario,  quello  di  inserire   nei
contratti che il medesimo stipulera' apposita  clausola  con  cui  la
controparte, del pari a pena  di  nullita'  assoluta  del  contratto,
assume i medesimi obblighi, nonche' l'obbligo di verificare  che  nei
contratti stipulati da tutte le altre imprese della  filiera  (intesa
l'espressione nel senso chiarito  al  precedente  punto  C  1.2)  sia
inserita analoga clausola. Il menzionato prototipo definisce altresi'
le sanzioni applicabili  in  caso  di  inottemperanza  agli  obblighi
assunti con il protocollo operativo e  delinea  il  procedimento  per
l'applicazione di tali sanzioni. 
    B) Con riferimento agli intermediari finanziari le  prescrizioni,
che anche in tal caso rappresentano in gran  parte  un'esplicitazione
dei principi generali di cui al precedente punto 2, riguardano: 
    B.1) l'adeguamento, da parte degli istituti di  credito  che  non
abbiano  ancora  proceduto   in   tal   senso,   delle   «interfacce»
informatiche al fine di semplificare l'inserimento dei dati utili  al
sistema di monitoraggio finanziario; 
    B.2) l'impegno degli intermediari  finanziari  a  trasmettere  al
«focal point»: 
    a) le informazioni relative alle  movimentazioni  finanziarie  in
addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti  dedicati:  in
particolare - posto che l'impresa  deve  compilare  correttamente  il
bonifico SEPA indicando nello spazio dedicato alla causale la stringa
//MIP/CUP/codifica  MGO/IBAN  del  conto  corrente  addebitato,   che
evidenzia, pertanto il CUP  dell'intervento,  la  causale  MGO  e  il
codice IBAN del conto addebitato - il flusso  conterra',  oltre  agli
estremi  del  conto  corrente   dedicato   addebitato   e   al   nome
dell'ordinante,  la  data  di  esecuzione,  l'importo,  il   soggetto
beneficiario con il corrispondente codice fiscale o partita IVA e  le
relative  coordinate  bancarie  (codici  IBAN  e  BIC  in   caso   di
beneficiario estero), nonche' il CUP e la causale MGO; 
    b) gli estratti conto  giornalieri  relativi  ai  suddetti  conti
dedicati,  da  cui  si  potranno  desumere  anche  le  movimentazioni
finanziarie, in accredito di detti  conti  dedicati,  provenienti  da
conti non dedicati e i pagamenti disposti da detti conti verso  conti
non dedicati. 
4. Gruppo di lavoro per il  monitoraggio  dei  flussi  informativi  e
banca dati MGO. 
    4.1. Gruppo di lavoro. 
    Ai compiti individuati nella piu' volte  richiamata  delibera  n.
45/2011 e,  in  linea  piu'  generale,  al  monitoraggio  dei  flussi
informativi provvede apposito gruppo di lavoro  istituito  presso  il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   (DIPE),
struttura di supporto al CIPE, e composto da rappresentanti del  DIPE
stesso,  che  dirige  i  lavori  del  gruppo,  della  D.I.A.,   della
segreteria tecnica del C.C.A.S.G.O., del consorzio CBI dell'ABI e dei
gestori informatici della banca dati. 
    Alle  riunioni  del  gruppo  possono  essere  invitati,  per  gli
specifici progetti  seguiti,  anche  i  rappresentanti  dei  soggetti
firmatari  dei  protocolli  di  legalita'  antimafia   e   di   altre
amministrazioni ed istituzioni e ulteriori soggetti il cui intervento
si rilevi opportuno. Possono inoltre essere invitati  a  partecipare,
per l'esame di problematiche di particolare rilevanza, rappresentanti
di  tutti  gli  altri  soggetti   istituzionali   interessati   dalla
realizzazione del sistema stesso  (quali  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  Ministero  dei  trasporti  e  delle  infrastrutture,
Autorita' nazionale anticorruzione, Banca d'Italia/UIF). 
    4.2. Banca dati MGO. 
    Il DIPE, cui viene affidato il ruolo di gestione  e  manutenzione
della banca  dati,  resta  impegnato  a  mettere  a  disposizione  le
informazioni contenute in detta banca dati, configurata come sito web
ad accesso riservato, al Ministero dell'interno - CCASGO e  Direzione
investigativa antimafia e - per quanto  di  competenza  -  ai  gruppi
Interforze costituiti ai sensi  del  decreto  ministeriale  14  marzo
2003,  alle  stazioni  appaltanti,  ai  contraenti  generali   o   ai
concessionari. 
    Sulla base di specifici protocolli di intesa le informazioni sono
rese  accessibili  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento del tesoro, al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  alla  Direzione  nazionale  antimafia   e   all'Autorita'
nazionale  anticorruzione:  ogni  protocollo  dovra'   riportare   la
specifica delle persone legittimate ad accedere alla banca dati e  le
informazioni di interesse. 
    In base alle  indicazioni  fornite  dalle  varie  amministrazioni
interessate il gruppo di lavoro provvedera' a redigere ed  aggiornare
l'elenco puntuale e  nominativo,  specifico  per  ogni  CUP/progetto,
delle persone abilitate - a vario titolo e misura - ad accedere  alla
banca dati e relativa reportistica. L'accesso  sara'  personalizzato,
con la fornitura di userid e password strettamente personali, ed ogni
utente si deve impegnare a cancellare le proprie  userid  e  password
quando si sia esaurita  la  sua  funzione  in  MGO,  segnalando  tali
attivita' al DIPE. 
5. Relazione del gruppo di lavoro. 
    Alla scadenza del 1° anno dalla pubblicazione della  delibera  di
cui al comma 3 dell'art. 36 del decreto-legge n. 90/2014 il gruppo di
lavoro  sottoporra'  al  CIPE,  tramite  il   DIPE,   una   relazione
sull'attuazione delle linee guida, segnalando eventuali criticita' in
modo  che  il  Comitato  possa  valutare  l'opportunita'  di  emanare
ulteriori direttive, integrative o modificative. 
D) Disciplina transitoria. 
    Per i contratti stipulati anteriormente alla data di  entrata  in
vigore del citato decreto-legge n. 90/2014, il decreto stesso prevede
che le modalita' di controllo dei flussi finanziari vengano  adeguate
alle indicazioni della delibera n. 45/2011 entro 6 mesi. La norma non
definisce le modalita' dell'adeguamento a tali  prescrizioni  ne'  le
modalita' di adeguamento alle ulteriori prescrizioni CIPE. 
    Analoga problematica si pone per  i  contratti  che  siano  stati
sottoscritti  medio  tempore  o  che  vengano  sottoscritti  dopo  la
pubblicazione della  delibera  CIPE  sulla  base  di  bandi  di  gara
pubblicati  prima  dell'entrata  in  vigore  del   decreto-legge   in
questione: il comune denominatore e' infatti rappresentato dal  fatto
che all'epoca di pubblicazione del bando le  modalita'  di  controllo
dei flussi finanziari dovevano essere stabilite in via pattizia,  sia
pure in attuazione delle direttive CIPE, nell'ambito  dei  protocolli
di legalita' previsti dal citato art. 176 del  Codice  dei  contratti
pubblici. 
    E' peraltro da sottolineare che il  soggetto  aggiudicatario  era
tenuto a partecipare alla stipula di protocolli del  genere  sin  dal
luglio 2007 allorche', con l'art. 3 del decreto  legislativo  n.  113
del 31 di detto mese, e' stato integrato il comma 3, lettera e),  del
menzionato art. 176. E' da aggiungere che, secondo la determina n.  4
dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici  in  data  10
ottobre 2012 e  secondo  il  provvedimento  dell'Autorita'  nazionale
anticorruzione in data 2 settembre 2014, il protocollo  di  legalita'
costituisce  documento  da   produrre   all'atto   di   presentazione
dell'offerta si che la mancata accettazione di tale  protocollo  puo'
rappresentare causa di esclusione dalla  gara  (vedi  anche  art.  1,
comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e sent.  Cons.  giust.
amm. della regione Sicilia - sez. giurisd. 2 settembre 2014, n,  490,
nonche' sentenze Cons. Stato 8 maggio 2012, n. 2657,  e  9  settembre
2011, n. 5066). Al riguardo e' altresi'  da  aggiungere  che  -  come
accennato al punto 2 della premessa  -  il  CIPE,  nella  delibera  3
agosto 2011, n. 58, ha recepito le linee guida formulate  dal  CCASGO
in tema di stipula degli accordi in  materia  di  sicurezza  e  lotta
antimafia e, in tale contesto, ha disposto l'obbligo  di  conformarsi
alle disposizioni sulla tracciabilita' recate dagli articoli  3  e  6
della legge n. 136/2010 e successive modificazioni  ed  integrazioni,
nelle  more  della  definizione  delle  direttive  sul   monitoraggio
finanziario, ma ha altresi' esplicitamente previsto l'assunzione - da
parte di tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione dell'opera
- dell'obbligo di adeguarsi  alle  suddette  direttive  che  il  CIPE
medesimo avrebbe dettato per la fase a regime. 
    In altri termini il soggetto aggiudicatario doveva recepire,  nel
contesto del protocollo di legalita', le  indicazioni  formulate  dal
CIPE sulla base delle linee guida elaborate dal CCASGO. 
    Cio'  premesso,  nell'ambito  della  categoria  sopra   enucleata
(contratti stipulati sulla base degli esiti  di  gare  bandite  prima
della pubblicazione dell'adottanda delibera  CIPE)  puo'  effettuarsi
una distinzione a seconda che gli aggiudicatari abbiano  sottoscritto
(o fossero tenuti a sottoscrivere in base alle previsioni  della  lex
specialis di gara) o meno il protocollo di legalita' con cui si  sono
impegnati a rispettare le direttive che il CIPE avrebbe impartito  ai
sensi del richiamato art. 176 del Codice dei contratti pubblici. 
1. Stipula di protocollo di legalita'  con  obbligo  di  adeguarsi  a
direttive CIPE. 
    Nel caso all'esame  a  carico  della  stazione  appaltante  grava
l'obbligo  di  stipulare  con  il  soggetto  aggiudicatario  -  entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera  CIPE  -  apposito
protocollo  operativo  secondo  il  citato  prototipo  accluso   alle
presenti linee guida - da adeguare secondo le indicazioni di cui alle
note 8, 9 e 12 del prototipo stesso - e di trasmettere,  entro  sette
giorni dalla stipula, copia di detto protocollo al CCASGO ed al DIPE. 
    Qualora non si addivenga alla stipula del  protocollo  per  fatto
imputabile all'aggiudicatario, il soggetto aggiudicatore, considerate
le circostanze del caso  concreto  e  tenuto  conto  dello  stato  di
esecuzione del contratto, assume  le  conseguenti  determinazioni  di
competenza,  anche  ai  fini  della  risoluzione  del  contratto  per
inadempimento. 
2.  Mancata  stipula  di  protocollo  di  legalita'  con  obbligo  di
adeguarsi a direttive CIPE. 
    Nel caso in  cui  gli  aggiudicatari  non  abbiano  a  suo  tempo
sottoscritto  il  protocollo  di  legalita'  o  abbiano  sottoscritto
protocolli che non includano il  menzionato  obbligo  di  conformarsi
alle direttive CIPE sul  monitoraggio  finanziario,  va  previsto,  a
carico della stazione  appaltante,  l'obbligo  di  stipulare  con  il
soggetto aggiudicatario - entro sessanta giorni  dalla  pubblicazione
della delibera CIPE - apposito protocollo operativo secondo il citato
prototipo accluso alle presenti linee guida,  modificato  come  sopra
indicato, e di trasmettere, entro sette giorni dalla  stipula,  copia
di detto protocollo al CCASGO ed al DIPE. 
    Qualora non si addivenga alla stipula del  protocollo  per  fatto
imputabile all'aggiudicatario, soggetto aggiudicatore, considerate le
circostanze  del  caso  concreto  e  tenuto  conto  dello  stato   di
esecuzione  del  contratto,  valuta  se  e  quali  misure   adottare,
rendendole note alla prefettura competente, al CCASGO e al DIPE. 
3. Verifiche delle prefetture. 
    In entrambe le fattispecie sopra considerate prefetto  competente
per territorio procedera' a vigilare  che  gli  adempimenti  previsti
vengano assolti in termini per tutte  le  infrastrutture  strategiche
rientranti nell'ambito di sua competenza e la cui  realizzazione  sia
affidata ad imprese che si trovino  nella  situazione  rappresentata.
Nell'ipotesi in cui non si  addivenga  alla  stipula  del  protocollo
entro il termine indicato, il prefetto,  dopo  essersi  attivato  per
superare le eventuali criticita' del caso e  dopo  aver  valutato  le
motivazioni addotte  dal  soggetto  aggiudicatore  a  giustificazione
della mancata stipula, ne da' comunicazione al CCASGO e al DIPE. 
 
                                     
 
 
                       MINISTERO DELL'INTERNO 
 
 
Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere 
 
 
                        PROTOCOLLO OPERATIVO 
 
 
PER   IL    MONITORAGGIO    FINANZIARIO    RELATIVO    AL    PROGETTO
                      ......................... 
 
 
             (CUP ....................................) 
 
    Tra: 
    ................. (nota 1), nella persona di ..............., che
sottoscrive il presente protocollo nella qualita' di (nota 2); 
    ................. (nota 3) nella persona di ............... (nota
2), sig. ..................; 
    Premesso: 
    che l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto che, per le opere  di
cui alla parte II, titolo III, capo IV  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed  integrazioni,  il
controllo dei flussi finanziari previsto dall'art. 176  del  medesimo
decreto legislativo  venga  effettuato  secondo  le  modalita'  e  le
procedure, anche informatiche,  individuate  dalla  delibera  CIPE  5
maggio 2011, n. 45, statuendo che  per  i  contratti  gia'  stipulati
l'adeguamento alle suddette indicazioni debba essere effettuato entro
sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso  e  demandando  al
Comitato di aggiornare le  modalita'  di  esercizio  del  sistema  di
monitoraggio finanziario con delibera adottata ai sensi del  suddetto
art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006; 
    che nella seduta del ............... il  CIPE,  su  proposta  del
CCASGO, ha emanato, con la delibera n. ...... adottata ai  sensi  del
comma  3  del  richiamato  art.  36  del  decreto-legge  n.  90/2014,
direttive finalizzate ad aggiornare  le  modalita'  del  monitoraggio
finanziario stabilite con delibera n. 45/2011 e a definirne  i  tempi
di attuazione, tra l'altro: 
    individuando, tramite  la  predisposizione  di  un  prototipo  di
protocollo operativo, gli obblighi che le imprese comunque  coinvolte
nella  realizzazione   dell'infrastruttura   strategica   considerata
debbono assumere; 
    identificando le informazioni  che  gli  intermediari  finanziari
sono  tenuti  a  trasmettere  tramite  rinvio  al  documento  tecnico
denominato «Monitoraggio finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI
a supporto del monitoraggio  finanziario»,  pubblicato  nell'apposita
sezione del portale CBI www.cbi-org.eu e diramato  con  le  circolari
predisposte sul tema dal 2009 a supporto dei consorziati (nota 4); 
    prevedendo che l'ente indicato da CBI quale terminale informativo
del  proprio  circuito  provveda  a  trasmettere  alla   banca   dati
Monitoraggio delle grandi  opere  (di  seguito  banca  dati  MGO)  le
informazioni di cui sopra (nota 4); 
    procedendo  all'istituzione,  presso  il  Dipartimento   per   la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE), di apposito  gruppo  di
lavoro che provveda al monitoraggio dei flussi informativi e  che  e'
composto  di  rappresentanti  del  DIPE   stesso,   della   Direzione
investigativa antimafia (DIA), della segreteria tecnica  del  CCASGO,
dell'ABI, del consorzio CBI e dei  gestori  informatici  della  banca
dati; 
    prevedendo che il DIPE - che  ha  il  compito  della  gestione  e
manutenzione della banca MGO, configurata come sito  web  ad  accesso
riservato - renda accessibili  le  informazioni  contenute  in  detta
banca al Ministero dell'interno, CCASGO e D.I.A. e -  per  quanto  di
competenza - ai gruppi Interforze costituiti  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 14 marzo 2003, alla stazione appaltante o al  contraente
generale o concessionario (nota 5); 
    che (nota 6) (di seguito «Opera») e' incluso/a nel  1°  Programma
delle infrastrutture strategiche approvato dal CIPE con  delibera  21
dicembre 2001, n. 121; 
    che il progetto preliminare dell'opera  e'  stato  approvato  dal
CIPE  con  delibera  n.  ......  del   ..................   (Gazzetta
Ufficiale n. .../......)  e  che  il  progetto  definitivo  e'  stato
approvato con delibera n. ..... del ........ (Gazzetta  Ufficiale  n.
.../......) (nota 7) (nota 8), 
tutto cio'  premesso,  le  parti,  come  in  epigrafe  rappresentate,
concordano sul fatto 
 
                             Convengono: 
 
 
                               Art. 1. 
                              Premesse 
 
    Le premesse formano parte integrante del presente protocollo. 
 
                               Art. 2. 
                           Conti dedicati 
 
    1.  Per  il  monitoraggio  dei  movimenti   finanziari   relativi
all'opera le imprese  rientranti  nella  filiera,  come  definita  al
successivo comma 3, devono utilizzare  uno  o  piu'  conti  correnti,
bancari o postali, aperti presso gli intermediari  abilitati  di  cui
all'art. 11, comma 1, lettere a) e b),  del  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva  all'opera  stessa
tramite indicazione del relativo CUP, sul quale/sui quali accreditare
gli  incassi  e  addebitare   tutti   i   pagamenti   connessi   alla
realizzazione dell'intervento medesimo. 
    2. Le imprese della filiera  si  impegnano  ad  aprire  il  conto
corrente/i conti correnti dedicati entro sette giorni  dalla  stipula
del proprio  contratto  e  comunque  prima  di  effettuare  qualsiasi
operazione  finanziaria  relativa  all'opera  (nota   9)   ovvero   a
convertire, entro il medesimo termine, in conti correnti dedicati  in
via esclusiva all'opera stessa eventuali  conti  gia'  attivati  e  a
trasmettere alla stazione appaltante (nota  10),  per  il  successivo
invio al DIPE, l'IBAN  del  conto  e  le  generalita'  della  persona
autorizzata a operarvi prima di attivare incassi/pagamenti  su  detto
conto. 
    Le suddette imprese si impegnano a  cambiare  il  conto  dedicato
solo dopo averne inviato specifica comunicazione,  con  l'indicazione
del nuovo IBAN e  la  data  di  attivazione  del  nuovo  conto  e  di
disattivazione del  precedente,  al  soggetto  preposto  alla  tenuta
dell'anagrafe degli esecutori, che provvedera' ad informare il DIPE. 
    3. Ai fini del presente protocollo si intende per «filiera  delle
imprese» il novero di tutti i soggetti che intervengono  a  qualunque
titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto  e
subappalto, indipendentemente  dalla  loro  collocazione  nell'ambito
dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e di
realizzazione dell'opera. Sono  pertanto  ricompresi  nella  filiera,
oltre al  contraente  generale  o  al  concessionario  non  a  totale
partecipazione pubblica, l'appaltatore e tutte le imprese  firmatarie
di subcontratti legati al  contratto  principale  da  una  dipendenza
funzionale,  diretta   o   indiretta,   pur   riguardanti   attivita'
collaterali: a titolo esemplificativo sono  da  intendere  ricomprese
nella «filiera» le imprese interessate a fattispecie  subcontrattuali
come quelle attinenti a noli e forniture di  beni  e  prestazioni  di
servizi direttamente collegate  alla  realizzazione  dell'opera,  ivi
incluse  quelle  di  natura  intellettuale  -  come  i   servizi   di
consulenza, d'ingegneria e architettura - che non  rientrino  tra  le
prestazioni di tipo generico di cui appresso, qualunque sia l'importo
dei relativi contratti o dei  subcontratti,  e  sono  comprese  nella
«filiera» anche le societa' affidatarie  infragruppo  della  societa'
concessionaria. 
    Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti
e servizi specifici per l'opera in questione: a esempio,  macchinari,
attrezzature, strumentazione o attivita'  di  cantiere.  Non  rientra
nella filiera il fornitore da cui un'impresa della filiera compra per
il proprio magazzino, compra cioe' prodotti «comuni», non  realizzati
appositamente per l'opera in questione,  o  acquista  servizi,  anche
intellettuali, di tipo «generico»: in questi casi,  il  cliente  paga
dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore  che
non e' dedicato. 
    Rientra comunque nella  filiera  ed  e'  quindi  assoggettato  al
monitoraggio  finanziario,  in  ragione  della  vulnerabilita'  delle
relative forniture,  chi  fornisce  prodotti  o  servizi  «sensibili»
(esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale  da
costruzione, approvvigionamenti  da  cava,  smaltimento  e  trasporto
rifiuti). 
    Non rientra ovviamente nella filiera  l'amministrazione  pubblica
aggiudicatrice, sulla quale grava pero' l'obbligo di apporre  il  CUP
su tutti  i  mandati  di  pagamento  a  favore  del  primo  operatore
economico della filiera in modo da consentire al DIPE di rilevare  le
relative informazioni anche tramite il sistema SIOPE (nota 11). 
    Eventuali incertezze operative sulla riconducibilita' di  singole
aziende  alla  filiera  potranno  essere  segnalate,  anche  per  via
informatica, al gruppo di lavoro istituito presso il DIPE di  cui  in
premessa. 
    4.  Le  movimentazioni  dei  conti  dedicati  dovranno   avvenire
esclusivamente tramite bonifico  unico  europeo  (di  seguito  SEPA),
bancario o postale (salvo le eccezioni di cui ai seguenti commi 6)  e
7). 
    5. I pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti,
a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra  le  spese
generali (esclusi i pagamenti di cui ai  successivi  punti  6  e  7),
all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per  le  causali
MGO  espressamente  individuate  ed  autorizzate   (vedi   quadro   A
dell'allegato 1), dovranno essere eseguiti tramite i conti  dedicati,
in relazione a ciascuna specifica  causale,  per  il  totale  dovuto,
anche se non riferibile in via  esclusiva  alla  realizzazione  dello
specifico intervento. 
    6. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e
istituzionali,  nonche'  per  il  pagamento  di  imposte   e   tasse,
assicurazioni e fideiussioni i soggetti di cui al  comma  1  potranno
utilizzare  anche  sistemi  diversi  dal   bonifico   SEPA,   purche'
effettuati a valere  sui  conti  dedicati  e  ne  sia  consentita  la
tracciabilita', fermo  restando  l'obbligo  di  documentazione  della
spesa. 
    7.  Per  le  piccole  spese   giornaliere,   legate   al   minuto
funzionamento dei cantieri, ciascuna di importo inferiore o uguale  a
cinquecento euro ovvero complessivamente non superiori a tremila euro
a trimestre per ciascuno operatore della filiera, le imprese  di  cui
al comma 1 potranno avvalersi di sistemi  di  pagamento  diversi  dal
bonifico SEPA, fermo  restando  l'utilizzo  dei  conti  dedicati,  il
divieto di impiego del contante e l'obbligo di  documentazione  della
spesa:  piu'  specificatamente  per   «piccole   spese   giornaliere»
s'intendono spese non solo di modesta entita', ma anche  relative  ad
esigenze non prevedibili, restando comunque escluse quelle  destinate
a forniture ordinarie, che debbono essere  programmate  dall'impresa.
L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese
giornaliere,  salvo  l'obbligo  di   rendicontazione,   deve   essere
effettuata tramite bonifico SEPA, bancario o postale, a favore di uno
o piu' dipendenti: la causale da indicare e'  A10  «costituzione  dei
fondi cassa per piccole spese di cantiere». 
    8.  Oltre  che  per  i  pagamenti  direttamente   connessi   alla
realizzazione dell'intervento, il conto corrente dedicato puo' essere
movimentato solo: 
    con giroconti/girofondi, 
    per l'addebito delle spese bancarie relative alla tenuta  e  alla
gestione del conto stesso, 
    per movimenti di cash pooling, se debitamente rendicontati; 
    per l'addebito di SDD  (Sepa  Direct  Debt),  effetti  e  simili,
collegati comunque all'intervento, 
    per l'incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il
pagamento delle spese relative. 
 
                               Art. 3. 
                         Lettera di manleva 
 
    1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, si  impegnano  altresi'
ad autorizzare, tramite rilascio di apposita  «lettera  di  manleva»,
gli intermediari finanziari, presso i quali hanno istituito  i  conti
dedicati, a trasmettere al DIPE (nota 4): 
      (a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in
addebito disposte con bonifici  SEPA  a  valere  sui  conti  correnti
dedicati: di ogni transazione dovranno essere specificati «a evento»,
oltre al conto corrente dedicato addebitato e all'ordinante, la data,
il  CUP  (Codice  unico  di  progetto)   attribuito   all'intervento,
l'importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale
o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o  BIC),
nonche' la causale MGO (identificata mediante apposito  codice,  come
specificato nell'allegato 1 al presente atto) ed in  particolare,  su
ciascun bonifico deve essere riportata la stringa  //MIP/CUP/codifica
MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia: 
    il CUP dell'intervento, 
    la causale MGO (di cui all'allegato 1), 
    il codice IBAN del conto addebitato; 
      (b) gli estratti conto giornalieri relativi a detti  conti,  da
cui  desumere  anche  le  movimentazioni  finanziarie  in  accredito,
provenienti da conti non dedicati, e i pagamenti  disposti  da  detti
conti dedicati verso conti non dedicati. 
    2. La «lettera di manleva» deve essere inviata entro  il  termine
di  cui  al  precedente  punto  2.2  e  comunque  prima  che  vengano
effettuate ulteriori operazioni sul conto corrente. 
    Nei successivi cinque giorni l'impresa provvedera'  ad  informare
il soggetto preposto alla tenuta  dell'anagrafe  degli  esecutori  in
merito all'invio della lettera in questione, indicando anche la  data
di detto invio 
 
                               Art. 4. 
                 Procedure di alimentazione dei dati 
 
    1. Le imprese  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  comunicano  alla
stazione appaltante (nota  10)  gli  estremi  identificativi  di  cui
all'allegato 2 o, nell'ipotesi  che  sia  gia'  istituita  l'anagrafe
degli  esecutori  ai  sensi  del  protocollo  di  legalita',  i  dati
mancanti. 
    Il  soggetto  preposto  alla  tenuta  della   suddetta   anagrafe
comunica, a sua volta, tutti i dati di cui al citato  allegato  2  al
DIPE. 
    Le imprese di  cui  sopra  si  impegnano  altresi'  ad  informare
tempestivamente il soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe  degli
esecutori, che a sua volta comunica tali dati al DIPE,  in  merito  a
qualunque  variazione  dei  dati  su   indicati,   segnalando   dette
variazioni anche all'impresa con cui hanno firmato il contratto. 
    2. La  stazione  appaltante  (nota  1)  provvedera'  a  informare
tempestivamente il DIPE in merito agli ordinativi  di  pagamento  che
emettera', segnalando CUP, data, nome e IBAN  della  societa'/impresa
beneficiaria  e  importo.  Dara'  altresi'  comunicazione   al   DIPE
dell'avvenuto pagamento. 
 
                               Art. 5. 
         Ulteriori adempimenti a carico dell'aggiudicatario 
 
    1. L'impresa aggiudicataria s'impegna ad adottare tutte le misure
necessarie affinche' l'intera filiera dei soggetti comunque coinvolti
nella realizzazione dell'opera si conformi agli obblighi  di  cui  al
presente protocollo. 
    2.  In  particolare  l'impresa   aggiudicataria   si   adoperera'
affinche' tutti i soggetti della «filiera»  sottoscrivano  copia  del
presente protocollo in segno di piena accettazione delle clausole  in
esso contenute, impegnandosi  a  riportare  nei  subcontratti  e  nei
contratti con fornitori  (nota  12)  analoghe  clausole,  inclusa  la
clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire  -  a  loro
volta - le medesime clausole nei contratti da essi stipulati. 
    3. I contratti concernenti qualunque impresa della  filiera  come
sopra definita che non contengono la clausola in questione sono nulli
senza necessita' di apposita declaratoria, con esclusivo  accollo  di
responsabilita'  a  carico  dell'impresa  che  ha   stipulato   detti
contratti con il proprio sub contraente o fornitore. 
 
                               Art. 6. 
                              Sanzioni 
 
    1. Ferma restando l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui
all'art. 6 della legge n. 136/2010 sono previste  le  sanzioni  sotto
indicate, fine  di  favorire  la  portata  cogente  del  monitoraggio
finanziario. 
    In caso di pagamenti eseguiti verso terzi senza  avvalersi  degli
intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ferma  restando  l'applicazione
della sanzione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 136/2010  e
successive modificazioni ed integrazioni, verra' irrogata una  penale
corrispondente al cinque per cento  della  transazione  a  titolo  di
liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno. 
    Inoltre,   sono   valutati   i   seguenti    comportamenti    non
collaborativi: 
      a)  sono  causa  di  risoluzione  del  contratto,   in   quanto
essenziali  della  speciale  forma  di  tracciamento  finanziario,  e
soggetti all'applicazione di una penale pari al  5%  del  valore  del
contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del  danno  e
salvo maggior danno: 
    la mancata acquisizione della disponibilita'  di  conto  corrente
dedicato o di conti correnti  dedicati  in  via  esclusiva  all'opera
entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, punto 2 o
il mancato  invio  della  «lettera  di  manleva»  entro  il  medesimo
termine; 
    il mancato utilizzo del bonifico SEPA nei casi previsti; 
    l'effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA non utilizzando il
conto corrente dedicato; 
    b) la mancata acquisizione della disponibilita' di conto corrente
o di conti correnti «dedicati» o il mancato invio della  «lettera  di
manleva» nel periodo compreso tra la  scadenza  del  termine  di  cui
all'art. 2.2 ed  il  termine  previsto  alla  precedente  lettera  a)
comporta l'applicazione di una penale  nella  misura  fissa  di  euro
cinquecento; 
    c) la mancata annotazione sul bonifico  SEPA  delle  informazioni
obbligatorie comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa
di euro cinquecento per ogni operazione; 
    d)  il  mancato  invio   al   soggetto   preposto   alla   tenuta
dell'anagrafe degli esecutori di  indicazioni  che  non  consenta  il
monitoraggio finanziario comporta l'applicazione di una penale  nella
misura fissa di euro mille; 
    e) la comunicazione di dati inesatti,  se  non  riconducibile  ad
errore scusabile,  comporta  l'applicazione,  a  carico  della  parte
inadempiente, di una penale determinata nella misura fissa del cinque
per cento dell'importo della parte residua del contratto per il quale
non si e' proceduto a dare le preventive comunicazioni; 
    f) ogni altro inadempimento agli obblighi previsti  dal  presente
protocollo comporta l'applicazione di una penale nella  misura  fissa
di euro cinquecento per ogni operazione. 
    Le suddette violazioni,  se  ripetute  per  piu'  di  due  volte,
comportano - previa diffida della stazione  appaltante  (nota  1)  ad
adeguarsi  alle  prescrizioni  del  presente   protocollo   entro   i
successivi trenta giorni - la risoluzione del contratto. Anche in tal
caso alla risoluzione e' associata l'applicazione di una penale  pari
al 5% della parte residua  del  valore  del  contratto  a  titolo  di
liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno. 
    Nel contratto di affidamento dell'opera e nei subcontratti dovra'
essere inserita una clausola risolutiva espressa  per  sanzionare  le
fattispecie previste ai commi 3, lettera a) e 4 del  presente  punto.
La mancata inclusione  di  detta  clausola  comportera'  la  nullita'
dell'atto. 
    2. Il soggetto aggiudicatore (nota 1)  pone  a  disposizione  del
soggetto che ha attivato la clausola risolutiva espressa, nei  limiti
dei  costi  sostenuti   per   la   sostituzione   della   controparte
contrattuale, le penali  applicate  ai  sensi  del  2°  comma,  della
lettera a) del 3° comma e del 4° comma del punto 6.1. 
    La parte residua di dette penali e le penali applicate  ai  sensi
delle  altre  lettere  del  richiamato  punto  6.1   sono   destinate
all'incremento della sicurezza dell'opera e a  far  fronte  ai  costi
delle attivita' di monitoraggio secondo un programma che la  stazione
appaltante, sentito il contraente generale o il concessionario  (nota
5), sottoporra' all'approvazione del gruppo di  lavoro  e  nel  quale
verranno dettagliate le misure  previste,  il  costo  relativo  ed  i
criteri adottati per quantificare il costo medesimo. 
    Dopo il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera,  la  stazione
appaltante (nota 1) rendiconta  al  gruppo  di  lavoro  sull'utilizzo
delle somme in questione. L'eventuale saldo viene versato al capitolo
del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri istituito ai
sensi dell'art. 36, comma 5, del citato decreto-legge n. 90/2014. 
 
                               Art. 7. 
                    Il procedimento sanzionatorio 
 
    Il contraente in bonis che, anche su segnalazione, abbia  notizia
che  la  controparte  e'  incorsa  in  una  delle  violazioni   sopra
sanzionate provvede a darne  immediata  comunicazione  alla  stazione
appaltante, al contraente generale o concessionario,  alla  Direzione
investigativa antimafia, per gli aspetti investigativi di competenza,
ed al proprio dante causa. 
    La stazione appaltante invia formale contestazione al  contraente
indicato quale autore della violazione,  assegnando  un  termine  non
superiore a trenta giorni per  la  formulazione  di  controdeduzioni.
Eventuali cause giustificative prospettate dalla  parte  inadempiente
sono  valutate  da  detta  stazione   appaltante   che,   sentiti   i
rappresentanti del soggetto aggiudicatario, stabilisce se  sussistono
i requisiti per l'applicazione della relativa penale, comunicando  al
contraente in bonis, ai suoi danti causa, al  contraente  generale  o
concessionario ed alla Direzione investigativa antimafia  le  proprie
decisioni. 
    Se la sanzione irrogabile e' la penale prevista alle  lettere  da
b) a f) del precedente punto 6.1, la stazione appaltante trattiene il
relativo  importo  sul  primo   SAL   successivo   alla   conclusione
dell'istruttoria. Il contraente generale o concessionario tratterra',
a  sua  volta,   l'importo   della   penale   dal   compenso   dovuto
all'appaltatore capofila della specifico filone della  «filiera»  che
ricomprende l'impresa inadempiente e cosi' via in modo che  l'importo
in questione resti a  carico  della  suddetta  impresa  inadempiente.
L'ammontare delle  penali  resta  cosi'  nella  disponibilita'  della
stazione appaltante, cui e' affidato in custodia e che l'accantona su
un proprio conto corrente, assoggettandolo a contabilita' separata. 
    La stazione appaltante ha l'obbligo di indicare in ogni stato  di
avanzamento dei lavori, in un'apposita partitura del  certificato  di
pagamento  riservata  alle  note,  le  penali   applicate   nell'arco
temporale di competenza del SAL medesimo e dovra' dare evidenza,  nel
quadro economico dell'opera, delle penali via via applicate ai  sensi
dei precedenti commi. 
    Se la sanzione applicabile e' la  risoluzione  del  contratto  ai
sensi del 2° comma, della lettera a) del comma 3 o del 4°  comma  del
punto 6.1  e  se  la  stazione  appaltante,  espletata  la  procedura
prevista al  2°  comma  del  presente  punto,  reputa  sussistenti  i
presupposti  per  la  risoluzione  del  contratto,  tale  risoluzione
avviene   automaticamente   mediante   attivazione   della   clausola
risolutiva  espressa  da  parte  del  contraente  in  bonis,   previa
comunicazione della decisione della stazione  appaltante  effettuata,
oltre allo stesso contraente  in  bonis,  al  contraente  generale  o
concessionario e alla Direzione investigativa antimafia  con  lettera
raccomandata con AR (nota 13). 
 
                               Art. 8. 
                              Vigilanza 
 
    La  stazione  appaltante  (nota  1)  vigila  sull'attuazione  del
presente protocollo, comunicando al CCASGO  e  al  gruppo  di  lavoro
intervenuti casi di violazioni, ed e' responsabile dell'esattezza dei
dati conferiti al DIPE in merito alle imprese della filiera. 
 
                               Art. 9. 
                  Efficacia e durata del protocollo 
 
    Le disposizioni del presente protocollo si  applicano  a  partire
dalla data di sottoscrizione dello stesso e per tutta la  durata  dei
lavori di realizzazione dell'opera, sino al collaudo definitivo. 
    Data e firme 
 
                                     
 
 
                                NOTE 
 
    1. Inserire gli estremi della stazione appaltante o  -  ai  sensi
del punto C 1.1 della delibera ex art. 36, comma 3, del decreto-legge
n.  90/2014  -  della  concessionaria,  se  a  totale  partecipazione
pubblica. 
    2. Indicare la carica rivestita nell'ambito dell'impresa. 
    3. Inserire la denominazione del soggetto aggiudicatario. 
    4. Nell'eventualita' che  l'impresa  accenda  il  conto  dedicato
presso intermediari bancari non aderenti al consorzio CBI  segnalera'
la sua scelta al gruppo di  lavoro,  che  provvedera'  a  fornire  le
istruzioni necessarie. 
    5. Se la realizzazione dell'opera non e'  affidata  a  contraente
generale ne' a concessionario non rientrante nella fattispecie di cui
alla nota 1, i richiami sono da considerare riferiti all'appaltatore. 
    6. Specificare l'intervento oggetto del protocollo ed indicare il
relativo   CUP,   nonche'   l'eventuale   articolazione   in    lotti
contrassegnati da CUP diversi. 
    7. Depennare la  parte  che  non  interessa  e  citare  eventuali
delibere  CIPE  concernenti   altri   aspetti   quale   il   parziale
finanziamento dell'opera. 
    8.  Nei  protocolli  stipulati  con   riferimento   a   contratti
sottoscritti  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge n. 90/2014 inserire, nelle premesse: 
    a) che .................. (vedi precedente nota 3)  e'  risultato
aggiudicatario della gara  per  la  realizzazione  e  gestione  della
suddetta opera sulla base di gara  indetta  il  .............  ed  ha
sottoscritto il relativo contratto in data ...............; 
    b)  che  in  data  tra  la  prefettura  di   ...................,
................. e l'aggiudicatario e' stato stipulato il protocollo
di legalita' previsto dal menzionato art. 176 del decreto legislativo
n. 163/2006 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  (se  tale
stipula e' intervenuta). 
    9. Nei protocolli concernenti i contratti di cui alla  precedente
nota 8 prevedere che l'apertura del conto/dei  conti  dedicati  o  la
conversione dei conti esistenti in conti dedicati  in  via  esclusiva
all'opera debba  avvenire  entro  trenta  giorni  dalla  stipula  del
protocollo  (che  dovra'  intervenire,  ai  sensi  della   disciplina
transitoria di cui alle linee guida approvate ai sensi  del  comma  3
dell'art. 36 del decreto-legge  n.  90/2014,  entro  sessanta  giorni
dalla pubblicazione della  delibera  stessa)  e  comunque  prima  che
vengano effettuate ulteriori movimentazioni  finanziarie  dopo  detta
stipula. 
    10. Citare, in luogo della  stazione  appaltante,  il  contraente
generale o il concessionario, se abilitato alla tenuta  dell'anagrafe
degli esecutori ai sensi della delibera n. 58/2011: di seguito, nello
schema  si  fa  riferimento  al  «soggetto   preposto   alla   tenuta
dell'anagrafe degli esecutori. 
    11. Stralciare la parte in corsivo se la stazione appaltante  non
e' un'amministrazione pubblica. 
    12. Nei protocolli  di  cui  alla  precedente  nota  8  inserire,
all'art. 5, comma 2, rigo 4°, dopo le parole «nei subcontratti e  nei
contratti con fornitori», l'inciso «anche in essere e ancora attivi». 
    13. Se ricorre la fattispecie di cui alla  nota  1,  le  funzioni
della stazione appaltante vengono svolte dal concessionario a  totale
partecipazione  pubblica,  mentre  -  in  assenza  della  figura  del
contraente generale e del concessionario di cui alla precedente  nota
- le comunicazioni loro riferite sono effettuate all'appaltatore. 
    Qualora  l'intervento  venga  realizzato  mediante  ricorso  alla
finanza di progetto, senza alcuna  forma  di  contribuzione  pubblica
neanche tramite  assegnazione  di  «misure  di  defiscalizzazione»  o
riconoscimento di «credito d'imposta», gli adempimenti della stazione
appaltante in tema di valutazione delle infrazioni  sanzionabili  con
penali e di applicazione delle penali stesse,  secondo  la  procedura
delineata   nel   prototipo   di    protocollo,    sono    effettuati
dall'aggiudicatario, che provvedera' a versare i relativi importi sul
proprio conto corrente, facendone oggetto di contabilita' separata  e
destinandoli secondo le indicazioni del prototipo stesso. 
 
                                     
 
 
                       MINISTERO DELL'INTERNO 
 
 
Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere 
 
 
                        PROTOCOLLO OPERATIVO 
                          ALLEGATI TECNICI 
 
 
                                                           Allegato 1 
 
      Schema delle causali MGO da utilizzare nei bonifici SEPA 
 
Quadro 1: pagamenti a favore di conti non dedicati 
 
 
    
          =================================================
          |   Codice    |             Causale             |
    
          +=============+=================================+ 
    
          |             |Stipendi (emolumenti a dirigenti |
          |1A           |e impiegati)                     |
    
          +-------------+---------------------------------+ 
    
          |1B           |Manodopera (emolumenti a operai) |
    
          +-------------+---------------------------------+ 
    
          |1C           |Personale distaccato             |
    
          +-------------+---------------------------------+ 
    
          |             |Spese generali (cancelleria,     |
          |             |fotocopie, abbonamenti,          |
          |             |pubblicita', canoni per utenze e |
          |1D           |affitti)                         |
    
          +-------------+---------------------------------+ 
    
          |             |Immobilizzazioni (cespiti        |
          |             |ammortizzabili all'atto          |
          |1E           |dell'acquisto)                   |
    
          +-------------+---------------------------------+ 
    
          |             |Consulenze generiche (legali,    |
          |             |amministrative, tributarie e     |
          |1F           |tecniche)                        |
    
          +-------------+---------------------------------+ 
    
          |             |Gestori e fornitori di pubblici  |
          |1G           |servizi                          |
    
          +-------------+---------------------------------+ 
    
          |1H           |Espropri (pagamento indennizzi)  |
    
          +-------------+---------------------------------+ 
    
          |1M           |Giroconti e girofondi            |
    
          +-------------+---------------------------------+ 
    
          |             |Costituzione dei fondi cassa per |
          |             |piccole spese giornaliere di     |
          |1N           |cantiere                         |
    
          +-------------+---------------------------------+ 
    
          |1O           |Pagamenti per interferenze       |
    
          +-------------+---------------------------------+ 
    
          |1P           |Factor e cessione crediti (*)    |
    
          +-------------+---------------------------------+ 
 
 Quadro 2: pagamenti da e incassi a favore di conti dedicati 
 
 
    
      =========================================================
      |   Codice    |                 Causale                 |
    
      +=============+=========================================+ 
    
      |2A           |Committenti (affidatari e subaffidatari) |
    
      +-------------+-----------------------------------------+ 
    
      |2B           |Affidamenti lavori                       |
    
      +-------------+-----------------------------------------+ 
    
      |2C           |Scavo e movimento terra                  |
    
      +-------------+-----------------------------------------+ 
    
      |2D           |Smaltimento terra                        |
    
      +-------------+-----------------------------------------+ 
    
      |2E           |Smaltimento rifiuti                      |
    
      +-------------+-----------------------------------------+ 
    
      |             |Servizi di ingegneria, architettura e    |
      |             |altri specifici esclusivamente dedicati  |
      |2F           |all'opera monitorata                     |
    
      +-------------+-----------------------------------------+ 
    
      |2G           |Noleggi a freddo                         |
    
      +-------------+-----------------------------------------+ 
    
      |2H           |Noleggi a caldo                          |
    
      +-------------+-----------------------------------------+ 
    
      |2M           |Forniture di ferro                       |
    
      +-------------+-----------------------------------------+ 
    
      |2N           |Forniture di calcestruzzo/cemento        |
    
      +-------------+-----------------------------------------+ 
    
      |             |Forniture di inerti (pietrisco, sabbia,  |
      |2O           |materiale da cantiere in genere)         |
    
      +-------------+-----------------------------------------+ 
    
      |             |Altre forniture specifiche esclusivamente|
      |2P           |dedicate all'opera monitorata            |
    
      +-------------+-----------------------------------------+ 
    
      |2R           |Trasporti (tutti)                        |
    
      +-------------+-----------------------------------------+ 
    
      |2S           |Guardiania                               |
    
      +-------------+-----------------------------------------+ 
    
      |2T           |Mensa cantiere                           |
    
      +-------------+-----------------------------------------+ 
    
      |2U           |Pulizie cantiere                         |
    
      +-------------+-----------------------------------------+ 
    
      |             |Altre spese di cantiere a fronte di      |
      |2V           |esigenze prevedibili                     |
    
      +-------------+-----------------------------------------+ 
 
    
    (*) Il pagamento dell'impresa «cliente» alla  societa'  factor  o
all'istituto di credito avviene verso conti correnti non dedicati; il
pagamento  della  societa'  di  factor  e  dell'istituto  di  credito
all'impresa «fornitrice» avviene verso conti correnti dedicati. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico