Allegato I «Allegato V Dichiarazione "CE" di verifica dei sottosistemi 1. Dichiarazione "CE" di verifica dei sottosistemi. La dichiarazione "CE" di verifica di un sottosistema e' una dichiarazione redatta dal richiedente ai sensi dell'articolo 17, in cui egli dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che il sottosistema interessato, il quale e' stato sottoposto alle pertinenti procedure di verifica, soddisfa i requisiti della pertinente legislazione dell'Unione comprese tutte le pertinenti norme nazionali. La dichiarazione "CE" di verifica e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati. La dichiarazione "CE" di verifica deve basarsi sulle informazioni derivanti dalla procedura di verifica "CE" dei sottosistemi di cui all'allegato VI. Deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione "CE" di verifica e deve comprendere almeno gli elementi seguenti: a) il riferimento alla presente direttiva, alle STI e alle norme nazionali applicabili; b) il riferimento alle STI o alle loro parti, la conformita' alle quali non e' stata esaminata durante la procedura di verifica "CE" e alle norme nazionali, che sono state applicate in caso di deroga, applicazione parziale di STI per ristrutturazione o rinnovo, periodo transitorio di una STI o caso specifico; c) nome e indirizzo del richiedente ai sensi dell'articolo 17, specificando la denominazione sociale e l'indirizzo completo e, nel caso del mandatario, specificando anche la denominazione sociale del soggetto contraente o del fabbricante; d) una breve descrizione del sottosistema; e) nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato le verifiche "CE" di cui all'articolo 17; f) nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformita' ad altre norme derivanti dal trattato; g) nome e indirizzo dell'organismo designato che ha effettuato le verifiche di conformita' alle norme nazionali di cui all'articolo 16, comma 5; h) nome e indirizzo dell'organismo di valutazione che ha redatto i rapporti di valutazione della sicurezza relativi all'uso del metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio nei casi previsti dalla presente direttiva; i) i riferimenti dei documenti contenuti nella documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione "CE" di verifica; l) tutte le disposizioni pertinenti, provvisorie o definitive, cui devono rispondere i sottosistemi, in particolare, ove necessario, tutte le limitazioni o condizioni di esercizio; m) l'identita' del firmatario, ossia del soggetto autorizzato a firmare la dichiarazione. Quando nell'allegato VI si fa riferimento alla "dichiarazione intermedia di verifica" (DIV), a tale dichiarazione si applicano le disposizioni della presente sezione. 2. Dichiarazione "CE" di verifica dei sottosistemi in caso di modifiche. In caso di modifica, che non sia una sostituzione nell'ambito della manutenzione, di un sottosistema oggetto di una dichiarazione "CE" di verifica, fatto salvo l'articolo 19, si applicano le seguenti disposizioni. 2.1. Se il soggetto che introduce la modifica dimostra che essa non interessa le caratteristiche di progetto di base del sottosistema, rilevanti per la conformita' ai requisiti concernenti i parametri di base: a) il soggetto che introduce la modifica aggiorna i riferimenti dei documenti contenuti nella documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione "CE" di verifica; b) non occorre redigere una nuova dichiarazione "CE" di verifica. 2.2. Se il soggetto che introduce la modifica dimostra che essa interessa le caratteristiche di progetto di base del sottosistema, rilevanti per la conformita' ai requisiti concernenti i seguenti parametri di base: a) il soggetto che introduce la modifica redige una dichiarazione "CE" di verifica complementare per i parametri di base interessati; b) la dichiarazione "CE" di verifica complementare deve essere corredata di un elenco dei documenti della documentazione tecnica originale che accompagna la dichiarazione "CE" di verifica originale che non sono piu' validi; c) la documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione "CE" di verifica deve contenere una prova del fatto che l'impatto delle modifiche e' limitato ai parametri di base di cui alla lettera a); d) le disposizioni della sezione 1 del presente allegato si applicano a tale dichiarazione "CE" di verifica complementare; e) la dichiarazione "CE" di verifica originale deve essere considerata valida per i parametri di base non interessati dalla modifica. 3. Dichiarazione "CE" di verifica dei sottosistemi nel caso di verifiche supplementari. Una dichiarazione "CE" di verifica di un sottosistema puo' essere integrata nel caso in cui si effettuino verifiche supplementari, in particolare quando tali verifiche supplementari siano necessarie per un'autorizzazione di messa in servizio supplementare. In questo caso l'ambito di applicazione della dichiarazione complementare e' limitato all'ambito di applicazione delle verifiche supplementari. ».