(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
                             «Allegato V 
 
 
           Dichiarazione "CE" di verifica dei sottosistemi 
 
1. Dichiarazione "CE" di verifica dei sottosistemi. 
    La dichiarazione "CE" di  verifica  di  un  sottosistema  e'  una
dichiarazione redatta dal richiedente ai sensi dell'articolo  17,  in
cui egli dichiara, sotto la sua  esclusiva  responsabilita',  che  il
sottosistema  interessato,  il  quale  e'   stato   sottoposto   alle
pertinenti  procedure  di  verifica,  soddisfa  i   requisiti   della
pertinente legislazione  dell'Unione  comprese  tutte  le  pertinenti
norme nazionali. 
    La  dichiarazione   "CE"   di   verifica   e   i   documenti   di
accompagnamento devono essere datati e firmati. 
    La dichiarazione "CE" di verifica deve basarsi sulle informazioni
derivanti dalla procedura di verifica "CE" dei  sottosistemi  di  cui
all'allegato VI.  Deve  essere  redatta  nella  stessa  lingua  della
documentazione  tecnica  che  accompagna  la  dichiarazione  "CE"  di
verifica e deve comprendere almeno gli elementi seguenti: 
      a) il riferimento alla presente  direttiva,  alle  STI  e  alle
norme nazionali applicabili; 
      b) il riferimento alle STI o alle loro  parti,  la  conformita'
alle quali non e' stata esaminata durante la  procedura  di  verifica
"CE" e alle norme nazionali, che sono  state  applicate  in  caso  di
deroga, applicazione parziale di STI per ristrutturazione o  rinnovo,
periodo transitorio di una STI o caso specifico; 
      c) nome e indirizzo del richiedente ai sensi dell'articolo  17,
specificando la denominazione sociale e l'indirizzo completo  e,  nel
caso del mandatario, specificando anche la denominazione sociale  del
soggetto contraente o del fabbricante; 
      d) una breve descrizione del sottosistema; 
      e) nome, indirizzo e numero di  identificazione  dell'organismo
notificato che ha effettuato le verifiche "CE"  di  cui  all'articolo
17; 
      f) nome, indirizzo e numero di  identificazione  dell'organismo
notificato che ha effettuato  la  valutazione  della  conformita'  ad
altre norme derivanti dal trattato; 
      g) nome e indirizzo dell'organismo designato che ha  effettuato
le verifiche di conformita' alle norme nazionali di cui  all'articolo
16, comma 5; 
      h) nome  e  indirizzo  dell'organismo  di  valutazione  che  ha
redatto i rapporti di valutazione della  sicurezza  relativi  all'uso
del metodo comune di sicurezza per la  valutazione  del  rischio  nei
casi previsti dalla presente direttiva; 
      i) i riferimenti dei documenti contenuti  nella  documentazione
tecnica che accompagna la dichiarazione "CE" di verifica; 
      l) tutte le disposizioni pertinenti, provvisorie o  definitive,
cui devono rispondere i sottosistemi, in particolare, ove necessario,
tutte le limitazioni o condizioni di esercizio; 
      m) l'identita' del firmatario, ossia del soggetto autorizzato a
firmare la dichiarazione. 
    Quando nell'allegato VI si  fa  riferimento  alla  "dichiarazione
intermedia di verifica" (DIV), a tale dichiarazione si  applicano  le
disposizioni della presente sezione. 
2. Dichiarazione  "CE"  di  verifica  dei  sottosistemi  in  caso  di
modifiche. 
    In caso di modifica, che non  sia  una  sostituzione  nell'ambito
della manutenzione, di un sottosistema oggetto di  una  dichiarazione
"CE" di verifica, fatto salvo l'articolo 19, si applicano le seguenti
disposizioni. 
    2.1. Se il soggetto che introduce la modifica dimostra  che  essa
non  interessa  le  caratteristiche   di   progetto   di   base   del
sottosistema, rilevanti per la conformita' ai requisiti concernenti i
parametri di base: 
      a) il soggetto che introduce la modifica aggiorna i riferimenti
dei documenti contenuti nella documentazione tecnica  che  accompagna
la dichiarazione "CE" di verifica; 
      b)  non  occorre  redigere  una  nuova  dichiarazione  "CE"  di
verifica. 
    2.2. Se il soggetto che introduce la modifica dimostra  che  essa
interessa le caratteristiche di progetto di  base  del  sottosistema,
rilevanti per la conformita'  ai  requisiti  concernenti  i  seguenti
parametri di base: 
      a)  il  soggetto  che  introduce   la   modifica   redige   una
dichiarazione "CE" di verifica complementare per i parametri di  base
interessati; 
      b) la dichiarazione "CE" di verifica complementare deve  essere
corredata di un elenco dei  documenti  della  documentazione  tecnica
originale che accompagna la dichiarazione "CE" di verifica  originale
che non sono piu' validi; 
      c) la documentazione tecnica che  accompagna  la  dichiarazione
"CE" di verifica deve contenere una prova  del  fatto  che  l'impatto
delle modifiche e' limitato ai parametri di base di cui alla  lettera
a); 
      d) le disposizioni della sezione 1  del  presente  allegato  si
applicano a tale dichiarazione "CE" di verifica complementare; 
      e) la dichiarazione "CE"  di  verifica  originale  deve  essere
considerata valida per i parametri  di  base  non  interessati  dalla
modifica. 
3. Dichiarazione "CE"  di  verifica  dei  sottosistemi  nel  caso  di
  verifiche supplementari. 
    Una dichiarazione "CE" di verifica di un sottosistema puo' essere
integrata nel caso in cui si effettuino verifiche  supplementari,  in
particolare quando tali verifiche supplementari siano necessarie  per
un'autorizzazione di messa in servizio supplementare. In questo  caso
l'ambito  di  applicazione  della  dichiarazione   complementare   e'
limitato all'ambito di applicazione delle verifiche supplementari. ».