Allegato A
Disciplinare Tecnico riguardante la trasmissione dei dati delle spese
sanitarie sostenute dall'assistito al Sistema TS da parte dei
soggetti previsti dall'articolo 3 comma 3 del decreto-legge
175/2014
INDICE
1. INTRODUZIONE
2. SOGGETTI E TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
2.1 FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE
2.1.1 Tipologie di prestazioni
2.2 STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE PER
L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DEL SSN E DEI SASN
2.2.1 Tipologie di prestazioni
2.3 ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
2.3.1 Tipologie di prestazioni
3. DATI DA TRASMETTERE
4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO TELEMATICO
4.1 CENSIMENTO DEGLI UTENTI
4.2 ABILITAZIONE E REVOCA AL SERVIZIO TELEMATICO
4.3 TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
4.4 SERVIZI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DI SPESA
4.4.1 Trasmissione dei dati da parte di associazioni di
categoria e soggetti terzi (Soggetti Delegati)
4.5 SERVIZI DI RICEZIONE DEI DATI DA PARTE DEL SISTEMA TS
4.6 FREQUENZA TEMPORALE DI TRASMISSIONE DEI DATI DI SPESA
SANITARIA
1. INTRODUZIONE
Il presente documento descrive le caratteristiche del servizio di
trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie e dei rimborsi
per prestazione parzialmente o completamente non erogate al Sistema
TS da parte delle strutture sanitarie previste dall'art. 3 comma 3
del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
I dati trattati sono quelli previsti dal provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'art.
3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 che ne stabilisce
anche le modalita' tecniche di utilizzo.
Di seguito sono descritti:
1. Le tipologie di prestazione e i dati di spesa sanitaria che
devono essere tramessi dalle strutture/medici di cui all'art. 3,
comma 3 del d.lgs. 175/2014, comprensivi anche dei dati di cui al
comma 2 del medesimo art. 3 del d.lgs. 175/2014;
2. Le caratteristiche del servizio telematico messo a
disposizione dal sistema TS per la trasmissione dei dati di spesa
sanitaria.
Le specifiche tecniche dei servizi descritte nel presente
disciplinare sono disponibili sul sito del Sistema TS
www.sistemats.it
2. SOGGETTI E TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Il presente capitolo descrive, per ogni soggetto previsto
dall'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
le tipologie di prestazioni e i dati delle spese sanitarie sostenute
dall' assistito presso le diverse strutture che devono essere
trasmessi al Sistema TS, in conformita' con quanto previsto dal
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del
comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
I soggetti previsti sono:
1. farmacie pubbliche e private;
2. aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici
universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture
per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di
assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per
l'erogazione dei servizi sanitari;
3. i medici iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli
odontoiatri.
2.1 FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE
2.1.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Per ogni scontrino, fattura ovvero ricevuta emessa da ogni
farmacia, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della
Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti
le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:
Ticket (Quota fissa e/o differenza con generico)
Acquisto o affitto di protesi sanitarie;
Acquisto di medicinali;
Spese riguardanti l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici
CE (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della
pressione sanguigna);
Altre spese sanitarie detraibili (es. test per glicemia,
colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalita' non invasiva
della pressione arteriosa ecc);
Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese
nell'elenco precedente.
Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di
spesa sanitaria sostenuta dall'assistito, secondo il formato e lo
standard riportato nel capitolo 3 "Dati da Trasmettere".
Parte di provvedimento in formato grafico
2.2 STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE PER
L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DEL SSN E DEI SASN
Il presente paragrafo descrive le tipologie di prestazioni e i
dati delle spese sanitarie sostenute dall'assistito presso le
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l'erogazione
dei servizi sanitari al Sistema TS, in conformita' con quanto
previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
attuativo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175 .
2.2.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni struttura
specialistica pubblica o privata, devono essere inviate le
informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni
sanitarie:
Ticket (Franchigia e/o Quota fissa, Pronto soccorso e Accesso
diretto)
Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale
esclusi interventi di chirurgia estetica;
Visita medica generica e specialistica o prestazioni
diagnostiche e strumentali;
Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero
Protesica e integrativa (extra farmacia e strutture
accreditate)
Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia
estetica deturpanti;
Ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, al
netto delle spese relative ai comfort;
Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale
esclusi interventi di chirurgia estetica;
Visita medica generica e specialistica o prestazioni
diagnostiche e strumentali;
Cure termali, previa prescrizione medica;
Altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco
precedente.
Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di
spesa sanitaria sostenuta dall'assistito, secondo il formato e lo
standard riportato nel capitolo 3 "Dati da Trasmettere".
Parte di provvedimento in formato grafico
2.3 ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI.
2.3.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni medico iscritto
all'ordine, a seguito della presentazione della Tessera Sanitaria,
devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti
tipologie di prestazioni sanitarie.
Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
esclusi gli interventi di chirurgia estetica.
Visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni
diagnostiche e strumentali.
Prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica.
Interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri.
Certificazioni mediche.
Altre spese sostenute dagli assistiti , non comprese
nell'elenco precedente.
Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di
spesa sanitaria sostenuta dall'assistito, secondo il formato e lo
standard riportato nel capitolo 3 "Dati da Trasmettere".
Parte di provvedimento in formato grafico
3. DATI DA TRASMETTERE
Ai fini del presente decreto sono in carico ai soggetti elencati
al precedente paragrafo le seguenti attivita':
1. Il trattamento e la conservazione del codice fiscale
dell'assistito, rilevato dalla Tessera Sanitaria, "crittografato"
secondo le modalita' di cui al decreto attuativo del comma 5
dell'articolo 50 del decreto-legge 269/2003, utilizzando la chiave
pubblica RSA contenuta nel certificato X.509 fornito dal sistema TS
ed applicando il padding PKCS#1 v 1.5. Tale trattamento deve essere
eseguito tramite procedure automatizzate all'atto della
memorizzazione negli archivi locali.
2. La predisposizione automatica dei dati da trasmettere nel
formato XML contenente i dati di spesa sanitaria.
3. La verifica formale di aderenza alle specifiche tecniche.
4. L'adozione di meccanismi atti a comprimere i file da
trasmettere.
5. La trasmissione automatica dei dati al sistema TS, secondo
le modalita' e la tempistica definita dal presente decreto.
6. La verifica della corretta acquisizione dei dati trasmessi,
tramite l'apposita ricevuta rilasciata dal sistema TS.
7. La cancellazione del codice fiscale dell'assistito dai
propri archivi, salvo diverse indicazioni previste dalla normativa
vigente.
Le specifiche tecniche e le modalita' descritte in questo
capitolo sono disponibili sul sito internet del MEF www.sistemats.it
in un'area dedicata.
La struttura gerarchica generale del file XML e' incorporata in
un tag < Precompilata > che rappresenta la costruzione dell'intero
file strutturato da due parti:
La prima parte prevede l'identificazione del soggetto che
emette il documento fiscale;
Nella seconda sono contenuti i campi inerenti la ricevuta che
attesta il pagamento (Documento fiscale). Tale parte e' ripetuta
tante volte quanti sono i documenti fiscali che compongono il file.
Il Documento Fiscale e' composto da:
identificativo documento fiscale (IdSpesa);
data pagamento;
codice fiscale assistito;
lista delle voci di spesa (Vocespesa).
Ogni Documento fiscale e' identificato con la voce univoca
"IdSpesa" composta da:
"Partiva Iva" del soggetto che ha emesso il documento fiscale;
"Data Emissione" del c.d. documento fiscale;
"Identificativo" del documento fiscale emesso relativo alla
spesa sostenuta dall'assistito. Il campo e' composto:
dal "Numero progressivo del dispositivo che genera il
documento
e
dal numero progressivo del documento emesso nell'ambito della
data di emissione".
All'interno della sezione Documento Fiscale e' compreso
un'ulteriore livello di dettaglio con la lista delle voci di spesa
("Vocespesa"). Ogni voce di spesa e' composta da:
Tipologia di spesa
Importo
Le eventuali comunicazioni di variazioni, di cancellazioni e di
rimborso devono far riferimento ai campi di identificazione del
documento fiscale di spesa (idSpesa) ovvero del relativo documento
fiscale oggetto di rimborso riconosciuto all'assistito.
In caso di variazioni, i nuovi dati trasmessi sostituiscono
integralmente i dati precedenti. La variazione non puo' riguardare i
campi identificativi del documento fiscale ("IdSpesa"): qualora siano
questi i campi da variare, le operazioni da effettuare sono la
cancellazione dei dati del documento fiscale inviato in precedenza
con i dati errati e l'inserimento dei dati del nuovo documento
fiscale corretto.
Nel caso in cui, per le voci di spesa precedentemente inviate,
risulti essere stato effettuato un successivo rimborso, la
trasmissione telematica del rimborso deve riguardare ogni singola
voce di spesa relativa alla tipologia della prestazione oggetto di
rimborso.
Parte di provvedimento in formato grafico
Di seguito si riportano in tabella i dati oggetto di rilevazione
e trasmissione da parte dei soggetti previsti dall'articolo 3 comma 3
del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
I nomi della colonna "campo" nella tabella sotto riportata
presentano il seguente formalismo:
i campi non in grassetto identificano il contenuto della parte
che identifica il soggetto che emette il documento fiscale (inseriti
una sola volta all'interno del file);
i campi in grassetto identificano il primo livello di
ricorsivita' nella parte Documento Fiscale;
i campi in grassetto e sottolineati identificano l'ulteriore
livello di ricorsivita' rispetto al precedente (le voci di spesa).
In conformita' con quanto previsto dal provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5
dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, per
i campi riguardanti la "Tipologia della spesa" sostenuta dall'
assistito, di seguito si evidenziano alcune caratteristiche:
Valore SR = Per Prestazione Chirurgica: ad esclusione della
chirurgia estetica. Per Ricoveri: sono esclusi interventi di
chirurgia estetica e le spese riguardanti il comfort;
Valore IC = Intervento di chirurgia estetica: ambulatoriale o
ospedaliero;
Valore CT = Cure Termali: sono escluse le spese sostenute per
viaggi e soggiorni;
Valore PI = protesi e integrativa: la spesa necessita della
prescrizione del medico curante o, nel caso di attivita' svolte da
esercenti arti ausiliarie delle professione sanitarie abilitati a
intrattenere rapporti diretti con il paziente, fattura o attestazione
rilasciata sul documento di spesa dal prestatore nel caso
quest'ultimo soggetto non coincida con l'emittente fattura. In
alternativa alla prescrizione medica, autocertificazione
dell'assistito attestante la necessita' e la causa dell'acquisto;
Valore AD = Per Acquisto o affitto di dispositivo medico CE:
purche' dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che
sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve
essere contrassegnato dalla marcatura CE;
Valore AA = Altre spese: da codificare per tutte le eventuali e
altre tipologie di prestazioni non previste dai valori precedenti.
4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO TELEMATICO
Il presente capitolo descrive le caratteristiche e le modalita'
di trasmissione telematica dei dati al Sistema TS delle spese
sanitarie/rimborsi di cui al presente decreto, da parte dei soggetti
previsti dall'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, in particolare vengono descritte:
il censimento delle strutture e soggetti coinvolti;
l'abilitazione e revoca del servizio telematico;
le modalita' di trattamento dei dati;
i servizi messi a disposizione per la trasmissione dei dati di
spesa sanitaria;
la frequenza temporale per la trasmissione dei dati.
I paragrafi successivi relativi alle modalita' di censimento e di
abilitazioni sono riportati ai fini dell'inserimento di nuove
strutture e nuovi soggetti.
Le abilitazioni delle strutture e dei soggetti, previsti
dall'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175, secondo le modalita' previste dal dPCM 26/3/2008 e dal decreto
attuativo del comma 5 dell'art. 50 del decreto-legge 269/2003, gia'
censiti dal sistema TS (ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 50
del decreto-legge 269/2003, dell'articolo 4 del dPCM 26 marzo 2008)
sono da considerarsi valide anche per gli adempimenti previsti dal
presente decreto.
Le specifiche tecniche descritte in questo capitolo sono
disponibili sul sito internet del MEF www.sistemats.it in una
apposita aerea dedicata.
4.1 CENSIMENTO DEGLI UTENTI
Il censimento delle strutture e soggetti che devono fornire i
dati della spesa sanitaria sostenuta dall' assistito, ai sensi
dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e'
effettuato secondo le medesime modalita' di cui al vigente decreto
attuativo del comma 9 dell'articolo 50 legge 326/2003 e successive
modificazioni e del dPCM 26 marzo 2008.
Per l'inserimento e il tempestivo aggiornamento di tali
informazioni, il sistema TS espone sia servizi web service sia
applicazioni web.
4.2 ABILITAZIONE E REVOCA AL SERVIZIO TELEMATICO
Il Sistema TS genera le credenziali di accesso al sistema per
ognuno dei soggetti censiti e correttamente identificati, secondo le
modalita' di cui al dPCM 26 marzo 2008 e al decreto attuativo del
comma 5 dell'articolo 50 legge 326/2003 e successive modificazioni.
In particolare, le credenziali sono composte da un codice
identificativo, una parola chiave per l'accesso ai servizi del
sistema, un PINCODE per la corretta identificazione delle strutture
abilitate.
Il Sistema TS prevede inoltre la possibilita' di utilizzare la
TS-CNS, di cui al comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 31
maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010,
n. 122, previa attivazione e registrazione della stessa
L'abilitazione alla trasmissione dei dati di cui al presente decreto
ha effetto dallo stesso giorno lavorativo del rilascio
dell'attestazione e puo' essere revocata dal Sistema TS in caso di
gravi o ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente
decreto.
L'abilitazione e' revocata da parte dell'amministratore di
sicurezza del sistema al verificarsi delle seguenti circostanze:
A seguito della cessazione dell'attivita' dei soggetti censiti;
entro la data di revoca, ha l'obbligo di completare la trasmissione
di tutte le spese sanitarie sostenute dall' assistito;
Mancato rispetto o grave violazione degli obblighi di
riservatezza e sicurezza stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive integrazioni o modificazioni. Il
provvedimento di revoca ha decorrenza immediata, fermo restando che
la struttura e' tenuta a regolarizzare la propria posizione, ai sensi
del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo
utile ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.
4.3 TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Il trattamento dei dati di spesa sanitaria, da parte degli utenti
autorizzati, deve essere conforme al decreto legislativo del 30
giugno 2003, n.196, secondo le modalita' di cui al dPCM 26 marzo 2008
e al decreto attuativo del comma 5 dell'articolo 50 legge 326/2003 e
successive modificazioni.
In particolare, il dato riguardante il codice fiscale rilevato da
parte delle strutture e soggetti abilitati, prima di essere trasmesso
al sistema TS deve essere sempre cifrato utilizzando la chiave
pubblica RSA contenuta nel certificato X.509 fornito dal sistema TS
ed applicando il padding PKCS#1 v 1.5.
A seguito della corretta acquisizione dei dati da parte del
sistema TS, il codice fiscale viene separato dai dati di spesa
sanitaria e sottoposto alle verifiche di congruita' e di consistenza
rispetto alle banche dati anagrafiche di riferimento e codificato
(dal codice fiscale si genera una stringa cifrata biunivoca e
collegata ad un progressivo numerico per renderlo irreversibile) per
le finalita' previste dall'articolo 3 comma 5 del decreto legislativo
21 novembre 2014, n. 175.
4.4 SERVIZI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DI SPESA
Al fine di svolgere le attivita' previste dal seguente
disciplinare tecnico, i soggetti coinvolti devono trattare i dati di
spesa sanitaria secondo le modalita' descritte nel precedente
capitolo 3 e nel rispetto degli standard previsti dall'articolo 50
del DL 269/2003.
In particolare i dati di spesa sanitaria, una volta trattati e
predisposti secondo le modalita' descritte nel precedente capitolo 3
da parte dei soggetti previsti dall'articolo 3 comma 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, possono essere trasmessi al
sistema TS:
1. direttamente dai soggetti/strutture/medici tramite i propri
sistemi gestionali;
2. per il tramite dei sistemi regionali, autorizzati ai sensi
dell'articolo 4 del presente decreto;
3. per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi
(soggetti delegati), ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.
Il sistema TS riceve i dati in modalita' sicura, su rete di
comunicazione SPC ovvero, tramite Internet, mediante protocollo SSL
per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche.
Tutte le operazioni di trasmissione dei dati sono tracciate dal
sistema TS e registrati in appositi file di log che vengono
conservati per un periodo di 12 mesi.
Il sistema TS mette a disposizione degli utenti i seguenti
servizi applicativi, anche in modalita' sincrona, per la trasmissione
dei dati:
Web services (cooperazione applicativa);
Applicazioni web.
4.4.1 TRASMISSIONE DEI DATI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E
SOGGETTI TERZI (SOGGETTI DELEGATI)
In riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 del
presente decreto, i sistemi informativi dei soggetti delegati devono
garantire i requisiti di sicurezza, integrita' e riservatezza dei
dati che transiteranno presso i propri sistemi informatici.
In particolare detti sistemi devono garantire:
l'accesso ai sistemi informativi da parte dei soggetti
deleganti deve essere effettuato tramite l'utilizzo di credenziali
basate su utente e password e/o TS/CNS;
il sistema dei soggetti delegati deve ricevere i dati in
modalita' sicura, su rete di comunicazione, mediante protocollo SSL
per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche;
i dati devono essere trasmessi dai soggetti deleganti solo a
seguito del trattamento previsto dai punti 1,2, 3 e 4 del precedente
capitolo 3.
Nel caso dei documenti fiscali in forma cartacea, i soggetti
delegati per le finalita' del presente decreto possono essere
individuati solo nell'ambito di coloro che gia' trattano per conto
del medesimo soggetto delegante lo stesso documento fiscale per altre
finalita' previste dalla normativa vigente. In tal caso il soggetto
delegato dovra' garantire le misure idonee e minime di sicurezza
previste dalla normativa vigente, nel rispetto delle indicazioni di
cui al capitolo 3 punti 1, 2 ,3 e 4.
A seguito della comunicazione da parte del sistema TS
dell'avvenuta trasmissione, i dati transitati nei sistemi dei
soggetti delegati devono essere cancellati dai loro archivi locali.
Di seguito si riportano le istruzioni minime operative a cui si
devono attenere i soggetti delegati:
il trattamento dei dati deve essere effettuato solo per le
finalita' connesse allo svolgimento delle attivita' oggetto del
presente decreto, con divieto di qualsiasi altra diversa
utilizzazione;
il sistema informatico nel quale risiedono i dati deve gestire
gli stessi, in osservanza a quanto previsto al capitolo 3 con
particolare riferimento alla crittografia del codice fiscale;
adozione di adeguati programmi ed altri strumenti software o
hardware atti a garantire la massima misura di sicurezza nel rispetto
di quanto dettato dal Codice ed utilizzando le conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone
l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi;
deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza
informatico idoneo a rispettare le prescrizioni del Codice,
adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di
sicurezza;
adozione di tutti i provvedimenti necessari ad evitare la
perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei documenti
informatici e dei dati;
operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall'art.
11 del D.lgs. 196/03;
mantenere la piu' completa riservatezza sui dati trattati e
sulle tipologie di trattamento effettuate;
verificare l'avvenuta cancellazione dagli archivi locali subito
dopo la ricezione delle relative ricevute da parte del sistema TS;
all'atto della conclusione o della revoca della delega
all'invio dei dati oggetto del presente decreto, il soggetto delegato
dovra' consegnare al delegante eventuali archivi informatici
impegnandosi a cancellare fisicamente dai propri sistemi elettronici
e/o archivi cartacei tutti i dati di proprieta' del delegante;
Deve predisporre e tenere a disposizione, per eventuali
verifiche:
una breve descrizione del sistema informativo e delle procedure
che utilizza per il trattamento dei dati;
una descrizione delle misure messe in atto, con particolare
riferimento all'adozione di adeguate e preventive misure di
sicurezza, contro i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato e di
trattamento non consentito o non conforme alle finalita' connesse
allo svolgimento delle attivita' oggetto del presente decreto.
4.5 SERVIZI DI RICEZIONE DEI DATI DA PARTE DEL SISTEMA TS
All'atto della ricezione dei dati il Sistema TS effettua le
seguenti operazioni:
Protocollazione univoca dell'invio;
Identificazione dell'utente, tramite la verifica del PINCODE
associato allo stesso;
Verifica dell'integrita' dei dati trasmessi attraverso la
corretta decompressione del file e della decifratura del codice
fiscale;
Emissione di una ricevuta di dettaglio.
Il sistema TS all'atto della ricezione dei dati rilascia un
protocollo univoco che attesta esclusivamente la ricezione del file e
non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi.
In caso di mancata accettazione della trasmissione del file
dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie
nella nomenclatura del file o ad irregolarita' nella struttura dei
dati o ad incongruenze tra i dati comunicati, non si considerano
acquisiti dal sistema TS i dati contenuti nei file scartati.
Per ogni file ricevuto correttamente, il sistema TS esegue il
controllo formale dei dati e registra sulla ricevuta di accoglienza
l'esito delle operazioni svolte, indicando l'eventuale presenza di
anomalie; in tal caso il soggetto potra' eventualmente provvedere
alla rimozione delle anomalie segnalate.
In caso di non conformita' dei dati rispetto alle specifiche
tecniche, il Sistema TS procede allo scarto dei dati medesimi.
Al fine di acquisire e verificare l'esito della corretta
trasmissione dei documenti da trasmettere, il sistema TS mette a
disposizione dell'utente un'apposita ricevuta che puo' essere
consultata sul sito del sistema TS ovvero acquisita per via
telematica.
Parte di provvedimento in formato grafico
4.6 FREQUENZA TEMPORALE DI TRASMISSIONE DEI DATI DI SPESA SANITARIA
Il servizio telematico e' disponibile 24 ore su 24 per l'intero
anno.
La trasmissione dei dati di spesa/rimborso di cui al presente
decreto deve essere effettuata secondo quanto previsto dal calendario
pubblicato sul sito del Sistema TS (www.sistemats.it) e nel rispetto
dei piani di diffusione di cui all'articolo 4 del presente decreto.
In ogni caso, la trasmissione dei predetti dati deve essere
effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo
a quello della spesa effettuata dall' assistito, comprensivi i dati
delle eventuali cancellazioni e/o variazioni e rimborsi. I dati
trasmessi oltre tale data saranno scartati dal Sistema TS.
Laddove il Sistema TS, per cause di forza maggiore, debba
sospendere il servizio telematico, rendera' disponibile
tempestivamente tale informazione sul sito internet del MEF
www.sistemats.it in un'aerea dedicata a tutte le attivita' previste
da questo disciplinare tecnico.