(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
Disciplinare Tecnico riguardante la trasmissione dei dati delle spese
  sanitarie sostenute dall'assistito  al  Sistema  TS  da  parte  dei
  soggetti  previsti  dall'articolo  3  comma   3   del decreto-legge
  175/2014 
 
                               INDICE 
 
1. INTRODUZIONE 
2. SOGGETTI E TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI 
    2.1 FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE 
      2.1.1 Tipologie di prestazioni 
    2.2 STRUTTURE  SANITARIE  PUBBLICHE  E  PRIVATE  ACCREDITATE  PER
L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DEL SSN E DEI SASN 
      2.2.1 Tipologie di prestazioni 
    2.3 ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 
      2.3.1 Tipologie di prestazioni 
3. DATI DA TRASMETTERE 
4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO TELEMATICO 
    4.1 CENSIMENTO DEGLI UTENTI 
    4.2 ABILITAZIONE E REVOCA AL SERVIZIO TELEMATICO 
    4.3 TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
    4.4 SERVIZI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DI SPESA 
      4.4.1  Trasmissione  dei  dati  da  parte  di  associazioni  di
categoria e soggetti terzi (Soggetti Delegati) 
    4.5 SERVIZI DI RICEZIONE DEI DATI DA PARTE DEL SISTEMA TS 
    4.6  FREQUENZA  TEMPORALE  DI  TRASMISSIONE  DEI  DATI  DI  SPESA
SANITARIA 
1. INTRODUZIONE 
    Il presente documento descrive le caratteristiche del servizio di
trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie e dei rimborsi
per prestazione parzialmente o completamente non erogate  al  Sistema
TS da parte delle strutture sanitarie previste dall'art.  3  comma  3
del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. 
    I dati  trattati  sono  quelli  previsti  dal  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'art.
3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 che ne  stabilisce
anche le modalita' tecniche di utilizzo. 
    Di seguito sono descritti: 
      1. Le tipologie di prestazione e i dati di spesa sanitaria  che
devono essere tramessi dalle  strutture/medici  di  cui  all'art.  3,
comma 3 del d.lgs. 175/2014, comprensivi anche dei  dati  di  cui  al
comma 2 del medesimo art. 3 del d.lgs. 175/2014; 
      2.  Le  caratteristiche  del  servizio   telematico   messo   a
disposizione dal sistema TS per la trasmissione  dei  dati  di  spesa
sanitaria. 
    Le  specifiche  tecniche  dei  servizi  descritte  nel   presente
disciplinare   sono   disponibili   sul   sito   del    Sistema    TS
www.sistemats.it 
2. SOGGETTI E TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI 
    Il  presente  capitolo  descrive,  per  ogni  soggetto   previsto
dall'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
le tipologie di prestazioni e i dati delle spese sanitarie  sostenute
dall'  assistito  presso  le  diverse  strutture  che  devono  essere
trasmessi al Sistema TS,  in  conformita'  con  quanto  previsto  dal
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del
comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. 
    I soggetti previsti sono: 
      1. farmacie pubbliche e private; 
      2.  aziende  sanitarie  locali,  le  aziende  ospedaliere,  gli
istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico,  i  policlinici
universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le  strutture
per l'erogazione delle  prestazioni  di  assistenza  protesica  e  di
assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per
l'erogazione dei servizi sanitari; 
      3. i medici iscritti all'albo  dei  medici  chirurghi  e  degli
odontoiatri. 
2.1 FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE 
2.1.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI 
    Per ogni  scontrino,  fattura  ovvero  ricevuta  emessa  da  ogni
farmacia, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della
Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni  riguardanti
le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie: 
      Ticket (Quota fissa e/o differenza con generico) 
      Acquisto o affitto di protesi sanitarie; 
      Acquisto di medicinali; 
      Spese riguardanti l'acquisto o l'affitto di dispositivi  medici
CE (ad esempio apparecchio per aerosol o  per  la  misurazione  della
pressione sanguigna); 
      Altre  spese  sanitarie  detraibili  (es.  test  per  glicemia,
colesterolo e trigliceridi, misurazione con  modalita'  non  invasiva
della pressione arteriosa ecc); 
      Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti,  non  comprese
nell'elenco precedente. 
    Di seguito si riportano le  sole  codifiche  delle  tipologie  di
spesa sanitaria sostenuta dall'assistito, secondo  il  formato  e  lo
standard riportato nel capitolo 3 "Dati da Trasmettere". 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
2.2  STRUTTURE  SANITARIE  PUBBLICHE  E   PRIVATE   ACCREDITATE   PER
  L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DEL SSN E DEI SASN 
    Il presente paragrafo descrive le tipologie di  prestazioni  e  i
dati  delle  spese  sanitarie  sostenute  dall'assistito  presso   le
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per  l'erogazione
dei servizi  sanitari  al  Sistema  TS,  in  conformita'  con  quanto
previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,
attuativo del comma 5 dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  21
novembre 2014, n. 175 . 
2.2.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI 
    Per  ogni  fattura  ovvero  ricevuta  emessa  da  ogni  struttura
specialistica  pubblica  o  privata,   devono   essere   inviate   le
informazioni  riguardanti  le  seguenti  tipologie   di   prestazioni
sanitarie: 
      Ticket (Franchigia e/o Quota fissa, Pronto soccorso  e  Accesso
diretto) 
      Spese  prestazioni   assistenza   specialistica   ambulatoriale
esclusi interventi di chirurgia estetica; 
      Visita  medica   generica   e   specialistica   o   prestazioni
diagnostiche e strumentali; 
      Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; 
      Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero 
      Protesica   e   integrativa   (extra   farmacia   e   strutture
accreditate) 
      Prestazioni chirurgiche, esclusi gli  interventi  di  chirurgia
estetica deturpanti; 
      Ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze,  al
netto delle spese relative ai comfort; 
      Spese  prestazioni   assistenza   specialistica   ambulatoriale
esclusi interventi di chirurgia estetica; 
      Visita  medica   generica   e   specialistica   o   prestazioni
diagnostiche e strumentali; 
      Cure termali, previa prescrizione medica; 
      Altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco
precedente. 
    Di seguito si riportano le  sole  codifiche  delle  tipologie  di
spesa sanitaria sostenuta dall'assistito, secondo  il  formato  e  lo
standard riportato nel capitolo 3 "Dati da Trasmettere". 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
2.3 ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI. 
2.3.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI 
    Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni  medico  iscritto
all'ordine, a seguito della presentazione  della  Tessera  Sanitaria,
devono  essere  inviate  le  informazioni  riguardanti  le   seguenti
tipologie di prestazioni sanitarie. 
      Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
esclusi gli interventi di chirurgia estetica. 
      Visite  mediche  generiche  e  specialistiche   o   prestazioni
diagnostiche e strumentali. 
      Prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica. 
      Interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri. 
      Certificazioni mediche. 
      Altre  spese  sostenute  dagli   assistiti   ,   non   comprese
nell'elenco precedente. 
    Di seguito si riportano le  sole  codifiche  delle  tipologie  di
spesa sanitaria sostenuta dall'assistito, secondo  il  formato  e  lo
standard riportato nel capitolo 3 "Dati da Trasmettere". 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 3. DATI DA TRASMETTERE 
    Ai fini del presente decreto sono in carico ai soggetti  elencati
al precedente paragrafo le seguenti attivita': 
      1.  Il  trattamento  e  la  conservazione  del  codice  fiscale
dell'assistito, rilevato  dalla  Tessera  Sanitaria,  "crittografato"
secondo le  modalita'  di  cui  al  decreto  attuativo  del  comma  5
dell'articolo 50 del decreto-legge 269/2003,  utilizzando  la  chiave
pubblica RSA contenuta nel certificato X.509 fornito dal  sistema  TS
ed applicando il padding PKCS#1 v 1.5. Tale trattamento  deve  essere
eseguito   tramite    procedure    automatizzate    all'atto    della
memorizzazione negli archivi locali. 
      2. La predisposizione automatica dei dati  da  trasmettere  nel
formato XML contenente i dati di spesa sanitaria. 
      3. La verifica formale di aderenza alle specifiche tecniche. 
      4. L'adozione  di  meccanismi  atti  a  comprimere  i  file  da
trasmettere. 
      5. La trasmissione automatica dei dati al sistema  TS,  secondo
le modalita' e la tempistica definita dal presente decreto. 
      6. La verifica della corretta acquisizione dei dati  trasmessi,
tramite l'apposita ricevuta rilasciata dal sistema TS. 
      7. La  cancellazione  del  codice  fiscale  dell'assistito  dai
propri archivi, salvo diverse indicazioni  previste  dalla  normativa
vigente. 
    Le  specifiche  tecniche  e  le  modalita'  descritte  in  questo
capitolo sono disponibili sul sito internet del MEF  www.sistemats.it
in un'area dedicata. 
    La struttura gerarchica generale del file XML e'  incorporata  in
un tag < Precompilata > che rappresenta  la  costruzione  dell'intero
file strutturato da due parti: 
      La prima  parte  prevede  l'identificazione  del  soggetto  che
emette il documento fiscale; 
      Nella seconda sono contenuti i campi inerenti la  ricevuta  che
attesta il pagamento (Documento  fiscale).  Tale  parte  e'  ripetuta
tante volte quanti sono i documenti fiscali che compongono il file. 
    Il Documento Fiscale e' composto da: 
      identificativo documento fiscale (IdSpesa); 
      data pagamento; 
      codice fiscale assistito; 
      lista delle voci di spesa (Vocespesa). 
    Ogni Documento  fiscale  e'  identificato  con  la  voce  univoca
"IdSpesa" composta da: 
      "Partiva Iva" del soggetto che ha emesso il documento fiscale; 
      "Data Emissione" del c.d. documento fiscale; 
      "Identificativo" del documento  fiscale  emesso  relativo  alla
spesa sostenuta dall'assistito. Il campo e' composto: 
        dal  "Numero  progressivo  del  dispositivo  che  genera   il
documento 
      e 
        dal numero progressivo del documento emesso nell'ambito della
data di emissione". 
    All'interno  della  sezione   Documento   Fiscale   e'   compreso
un'ulteriore livello di dettaglio con la lista delle  voci  di  spesa
("Vocespesa"). Ogni voce di spesa e' composta da: 
      Tipologia di spesa 
      Importo 
    Le eventuali comunicazioni di variazioni, di cancellazioni  e  di
rimborso devono far  riferimento  ai  campi  di  identificazione  del
documento fiscale di spesa (idSpesa) ovvero  del  relativo  documento
fiscale oggetto di rimborso riconosciuto all'assistito. 
    In caso di  variazioni,  i  nuovi  dati  trasmessi  sostituiscono
integralmente i dati precedenti. La variazione non puo' riguardare  i
campi identificativi del documento fiscale ("IdSpesa"): qualora siano
questi i campi da  variare,  le  operazioni  da  effettuare  sono  la
cancellazione dei dati del documento fiscale  inviato  in  precedenza
con i dati errati  e  l'inserimento  dei  dati  del  nuovo  documento
fiscale corretto. 
    Nel caso in cui, per le voci di  spesa  precedentemente  inviate,
risulti  essere  stato  effettuato   un   successivo   rimborso,   la
trasmissione telematica del rimborso  deve  riguardare  ogni  singola
voce di spesa relativa alla tipologia della  prestazione  oggetto  di
rimborso. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Di seguito si riportano in tabella i dati oggetto di  rilevazione
e trasmissione da parte dei soggetti previsti dall'articolo 3 comma 3
del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. 
    I nomi  della  colonna  "campo"  nella  tabella  sotto  riportata
presentano il seguente formalismo: 
      i campi non in grassetto identificano il contenuto della  parte
che identifica il soggetto che emette il documento fiscale  (inseriti
una sola volta all'interno del file); 
      i  campi  in  grassetto  identificano  il  primo   livello   di
ricorsivita' nella parte Documento Fiscale; 
    i campi in  grassetto  e  sottolineati  identificano  l'ulteriore
livello di ricorsivita' rispetto al precedente (le voci di spesa). 
    In  conformita'  con  quanto  previsto  dal   provvedimento   del
Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  attuativo   del   comma   5
dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, per
i campi  riguardanti  la  "Tipologia  della  spesa"  sostenuta  dall'
assistito, di seguito si evidenziano alcune caratteristiche: 
      Valore SR = Per Prestazione  Chirurgica:  ad  esclusione  della
chirurgia  estetica.  Per  Ricoveri:  sono  esclusi   interventi   di
chirurgia estetica e le spese riguardanti il comfort; 
      Valore IC = Intervento di chirurgia estetica:  ambulatoriale  o
ospedaliero; 
      Valore CT = Cure Termali: sono escluse le spese  sostenute  per
viaggi e soggiorni; 
      Valore PI = protesi e integrativa:  la  spesa  necessita  della
prescrizione del medico curante o, nel caso di  attivita'  svolte  da
esercenti arti ausiliarie delle  professione  sanitarie  abilitati  a
intrattenere rapporti diretti con il paziente, fattura o attestazione
rilasciata  sul  documento  di  spesa   dal   prestatore   nel   caso
quest'ultimo  soggetto  non  coincida  con  l'emittente  fattura.  In
alternativa    alla    prescrizione    medica,     autocertificazione
dell'assistito attestante la necessita' e la causa dell'acquisto; 
      Valore AD = Per Acquisto o affitto di  dispositivo  medico  CE:
purche' dallo scontrino o  dalla  fattura  risulti  il  soggetto  che
sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo  medico  che  deve
essere contrassegnato dalla marcatura CE; 
      Valore AA = Altre spese: da codificare per tutte le eventuali e
altre tipologie di prestazioni non previste dai valori precedenti. 
4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO TELEMATICO 
    Il presente capitolo descrive le caratteristiche e  le  modalita'
di trasmissione  telematica  dei  dati  al  Sistema  TS  delle  spese
sanitarie/rimborsi di cui al presente decreto, da parte dei  soggetti
previsti dall'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 21  novembre
2014, n. 175, in particolare vengono descritte: 
      il censimento delle strutture e soggetti coinvolti; 
      l'abilitazione e revoca del servizio telematico; 
      le modalita' di trattamento dei dati; 
      i servizi messi a disposizione per la trasmissione dei dati  di
spesa sanitaria; 
      la frequenza temporale per la trasmissione dei dati. 
    I paragrafi successivi relativi alle modalita' di censimento e di
abilitazioni  sono  riportati  ai  fini  dell'inserimento  di   nuove
strutture e nuovi soggetti. 
    Le  abilitazioni  delle  strutture  e  dei   soggetti,   previsti
dall'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014,  n.
175, secondo le modalita' previste dal dPCM 26/3/2008 e  dal  decreto
attuativo del comma 5 dell'art. 50  del decreto-legge 269/2003,  gia'
censiti dal sistema TS (ai sensi dei commi 5  e  8  dell'articolo  50
del decreto-legge 269/2003, dell'articolo 4 del dPCM 26  marzo  2008)
sono da considerarsi valide anche per gli  adempimenti  previsti  dal
presente decreto. 
    Le  specifiche  tecniche  descritte  in  questo   capitolo   sono
disponibili  sul  sito  internet  del  MEF  www.sistemats.it  in  una
apposita aerea dedicata. 
4.1 CENSIMENTO DEGLI UTENTI 
    Il censimento delle strutture e soggetti  che  devono  fornire  i
dati della  spesa  sanitaria  sostenuta  dall'  assistito,  ai  sensi
dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,  e'
effettuato secondo le medesime modalita' di cui  al  vigente  decreto
attuativo del comma 9 dell'articolo 50 legge  326/2003  e  successive
modificazioni e del dPCM 26 marzo 2008. 
    Per  l'inserimento  e  il  tempestivo   aggiornamento   di   tali
informazioni, il sistema  TS  espone  sia  servizi  web  service  sia
applicazioni web. 
4.2 ABILITAZIONE E REVOCA AL SERVIZIO TELEMATICO 
    Il Sistema TS genera le credenziali di  accesso  al  sistema  per
ognuno dei soggetti censiti e correttamente identificati, secondo  le
modalita' di cui al dPCM 26 marzo 2008 e  al  decreto  attuativo  del
comma 5 dell'articolo 50 legge 326/2003 e successive modificazioni. 
    In  particolare,  le  credenziali  sono  composte  da  un  codice
identificativo, una  parola  chiave  per  l'accesso  ai  servizi  del
sistema, un PINCODE per la corretta identificazione  delle  strutture
abilitate. 
    Il Sistema TS prevede inoltre la possibilita'  di  utilizzare  la
TS-CNS, di cui al comma 15  dell'articolo  11  del  decreto-legge  31
maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010,
n.   122,   previa   attivazione   e   registrazione   della   stessa
L'abilitazione alla trasmissione dei dati di cui al presente  decreto
ha   effetto   dallo   stesso   giorno   lavorativo   del    rilascio
dell'attestazione e puo' essere revocata dal Sistema TS  in  caso  di
gravi o ripetute inadempienze agli obblighi  derivanti  dal  presente
decreto. 
    L'abilitazione  e'  revocata  da  parte  dell'amministratore   di
sicurezza del sistema al verificarsi delle seguenti circostanze: 
    A seguito della cessazione dell'attivita' dei  soggetti  censiti;
entro la data di revoca, ha l'obbligo di completare  la  trasmissione
di tutte le spese sanitarie sostenute dall' assistito; 
    Mancato  rispetto  o   grave   violazione   degli   obblighi   di
riservatezza e sicurezza stabiliti dal decreto legislativo 30  giugno
2003,  n.  196  e  successive  integrazioni   o   modificazioni.   Il
provvedimento di revoca ha decorrenza immediata, fermo  restando  che
la struttura e' tenuta a regolarizzare la propria posizione, ai sensi
del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  in  tempo
utile ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa. 
4.3 TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
    Il trattamento dei dati di spesa sanitaria, da parte degli utenti
autorizzati, deve essere  conforme  al  decreto  legislativo  del  30
giugno 2003, n.196, secondo le modalita' di cui al dPCM 26 marzo 2008
e al decreto attuativo del comma 5 dell'articolo 50 legge 326/2003  e
successive modificazioni. 
    In particolare, il dato riguardante il codice fiscale rilevato da
parte delle strutture e soggetti abilitati, prima di essere trasmesso
al sistema TS  deve  essere  sempre  cifrato  utilizzando  la  chiave
pubblica RSA contenuta nel certificato X.509 fornito dal  sistema  TS
ed applicando il padding PKCS#1 v 1.5. 
    A seguito della corretta  acquisizione  dei  dati  da  parte  del
sistema TS, il codice  fiscale  viene  separato  dai  dati  di  spesa
sanitaria e sottoposto alle verifiche di congruita' e di  consistenza
rispetto alle banche dati anagrafiche  di  riferimento  e  codificato
(dal codice  fiscale  si  genera  una  stringa  cifrata  biunivoca  e
collegata ad un progressivo numerico per renderlo irreversibile)  per
le finalita' previste dall'articolo 3 comma 5 del decreto legislativo
21 novembre 2014, n. 175. 
4.4 SERVIZI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DI SPESA 
    Al  fine  di  svolgere  le  attivita'   previste   dal   seguente
disciplinare tecnico, i soggetti coinvolti devono trattare i dati  di
spesa  sanitaria  secondo  le  modalita'  descritte  nel   precedente
capitolo 3 e nel rispetto degli standard  previsti  dall'articolo  50
del DL 269/2003. 
    In particolare i dati di spesa sanitaria, una  volta  trattati  e
predisposti secondo le modalita' descritte nel precedente capitolo  3
da parte dei soggetti previsti dall'articolo 3 comma  3  del  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175,  possono  essere  trasmessi  al
sistema TS: 
      1. direttamente dai soggetti/strutture/medici tramite i  propri
sistemi gestionali; 
      2. per il tramite dei sistemi regionali, autorizzati  ai  sensi
dell'articolo 4 del presente decreto; 
      3. per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi
(soggetti delegati), ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto. 
    Il sistema TS riceve i dati  in  modalita'  sicura,  su  rete  di
comunicazione SPC ovvero, tramite Internet, mediante  protocollo  SSL
per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche. 
    Tutte le operazioni di trasmissione dei dati sono  tracciate  dal
sistema  TS  e  registrati  in  appositi  file  di  log  che  vengono
conservati per un periodo di 12 mesi. 
    Il sistema TS  mette  a  disposizione  degli  utenti  i  seguenti
servizi applicativi, anche in modalita' sincrona, per la trasmissione
dei dati: 
      Web services (cooperazione applicativa); 
      Applicazioni web. 
4.4.1 TRASMISSIONE DEI DATI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI  CATEGORIA  E
  SOGGETTI TERZI (SOGGETTI DELEGATI) 
    In riferimento a quanto previsto dall'articolo  2,  comma  5  del
presente decreto, i sistemi informativi dei soggetti delegati  devono
garantire i requisiti di sicurezza,  integrita'  e  riservatezza  dei
dati che transiteranno presso i propri sistemi informatici. 
    In particolare detti sistemi devono garantire: 
      l'accesso  ai  sistemi  informativi  da  parte   dei   soggetti
deleganti deve essere effettuato tramite  l'utilizzo  di  credenziali
basate su utente e password e/o TS/CNS; 
      il sistema dei  soggetti  delegati  deve  ricevere  i  dati  in
modalita' sicura, su rete di comunicazione, mediante  protocollo  SSL
per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche; 
      i dati devono essere trasmessi dai soggetti  deleganti  solo  a
seguito del trattamento previsto dai punti 1,2, 3 e 4 del  precedente
capitolo 3. 
    Nel caso dei documenti fiscali  in  forma  cartacea,  i  soggetti
delegati  per  le  finalita'  del  presente  decreto  possono  essere
individuati solo nell'ambito di coloro che gia'  trattano  per  conto
del medesimo soggetto delegante lo stesso documento fiscale per altre
finalita' previste dalla normativa vigente. In tal caso  il  soggetto
delegato dovra' garantire le misure  idonee  e  minime  di  sicurezza
previste dalla normativa vigente, nel rispetto delle  indicazioni  di
cui al capitolo 3 punti 1, 2 ,3 e 4. 
    A  seguito  della  comunicazione  da   parte   del   sistema   TS
dell'avvenuta  trasmissione,  i  dati  transitati  nei  sistemi   dei
soggetti delegati devono essere cancellati dai loro  archivi  locali.
Di seguito si riportano le  istruzioni  minime  operative  a  cui  si
devono attenere i soggetti delegati: 
      il trattamento dei dati deve  essere  effettuato  solo  per  le
finalita' connesse  allo  svolgimento  delle  attivita'  oggetto  del
presente  decreto,   con   divieto   di   qualsiasi   altra   diversa
utilizzazione; 
      il sistema informatico nel quale risiedono i dati deve  gestire
gli stessi, in  osservanza  a  quanto  previsto  al  capitolo  3  con
particolare riferimento alla crittografia del codice fiscale; 
      adozione di adeguati programmi ed altri  strumenti  software  o
hardware atti a garantire la massima misura di sicurezza nel rispetto
di quanto dettato dal Codice ed utilizzando le  conoscenze  acquisite
in base al  progresso  tecnico  software  e  hardware,  verificandone
l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi; 
      deve  predisporre  ed  aggiornare  un  sistema   di   sicurezza
informatico  idoneo  a  rispettare  le   prescrizioni   del   Codice,
adeguandolo  anche  alle  eventuali  future  norme  in   materia   di
sicurezza; 
      adozione di tutti  i  provvedimenti  necessari  ad  evitare  la
perdita o la  distruzione,  anche  solo  accidentale,  dei  documenti
informatici e dei dati; 
      operare nel continuativo rispetto dei principi posti  dall'art.
11 del D.lgs. 196/03; 
      mantenere la piu' completa riservatezza  sui  dati  trattati  e
sulle tipologie di trattamento effettuate; 
      verificare l'avvenuta cancellazione dagli archivi locali subito
dopo la ricezione delle relative ricevute da parte del sistema TS; 
      all'atto  della  conclusione  o  della  revoca   della   delega
all'invio dei dati oggetto del presente decreto, il soggetto delegato
dovra'  consegnare  al  delegante   eventuali   archivi   informatici
impegnandosi a cancellare fisicamente dai propri sistemi  elettronici
e/o archivi cartacei tutti i dati di proprieta' del delegante; 
    Deve  predisporre  e  tenere  a   disposizione,   per   eventuali
verifiche: 
      una breve descrizione del sistema informativo e delle procedure
che utilizza per il trattamento dei dati; 
      una descrizione delle misure messe  in  atto,  con  particolare
riferimento  all'adozione  di  adeguate  e   preventive   misure   di
sicurezza,  contro  i  rischi  di  distruzione   o   perdita,   anche
accidentale, dei  dati  stessi,  di  accesso  non  autorizzato  e  di
trattamento non consentito o non  conforme  alle  finalita'  connesse
allo svolgimento delle attivita' oggetto del presente decreto. 
4.5 SERVIZI DI RICEZIONE DEI DATI DA PARTE DEL SISTEMA TS 
    All'atto della ricezione dei  dati  il  Sistema  TS  effettua  le
seguenti operazioni: 
      Protocollazione univoca dell'invio; 
      Identificazione dell'utente, tramite la  verifica  del  PINCODE
associato allo stesso; 
      Verifica  dell'integrita'  dei  dati  trasmessi  attraverso  la
corretta decompressione del  file  e  della  decifratura  del  codice
fiscale; 
      Emissione di una ricevuta di dettaglio. 
    Il sistema TS all'atto  della  ricezione  dei  dati  rilascia  un
protocollo univoco che attesta esclusivamente la ricezione del file e
non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi. 
    In caso di  mancata  accettazione  della  trasmissione  del  file
dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto  o  ad  anomalie
nella nomenclatura del file o ad irregolarita'  nella  struttura  dei
dati o ad incongruenze tra i  dati  comunicati,  non  si  considerano
acquisiti dal sistema TS i dati contenuti nei file scartati. 
    Per ogni file ricevuto correttamente, il  sistema  TS  esegue  il
controllo formale dei dati e registra sulla ricevuta  di  accoglienza
l'esito delle operazioni svolte, indicando  l'eventuale  presenza  di
anomalie; in tal caso il  soggetto  potra'  eventualmente  provvedere
alla rimozione delle anomalie segnalate. 
    In caso di non conformita'  dei  dati  rispetto  alle  specifiche
tecniche, il Sistema TS procede allo scarto dei dati medesimi. 
    Al  fine  di  acquisire  e  verificare  l'esito  della   corretta
trasmissione dei documenti da trasmettere,  il  sistema  TS  mette  a
disposizione  dell'utente  un'apposita  ricevuta  che   puo'   essere
consultata  sul  sito  del  sistema  TS  ovvero  acquisita  per   via
telematica. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
4.6 FREQUENZA TEMPORALE DI TRASMISSIONE DEI DATI DI SPESA SANITARIA 
    Il servizio telematico e' disponibile 24 ore su 24  per  l'intero
anno. 
    La trasmissione dei dati di spesa/rimborso  di  cui  al  presente
decreto deve essere effettuata secondo quanto previsto dal calendario
pubblicato sul sito del Sistema TS (www.sistemats.it) e nel  rispetto
dei piani di diffusione di cui all'articolo 4 del presente decreto. 
    In ogni caso, la  trasmissione  dei  predetti  dati  deve  essere
effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno  successivo
a quello della spesa effettuata dall' assistito, comprensivi  i  dati
delle eventuali cancellazioni  e/o  variazioni  e  rimborsi.  I  dati
trasmessi oltre tale data saranno scartati dal Sistema TS. 
    Laddove il  Sistema  TS,  per  cause  di  forza  maggiore,  debba
sospendere   il    servizio    telematico,    rendera'    disponibile
tempestivamente  tale  informazione  sul  sito   internet   del   MEF
www.sistemats.it in un'aerea dedicata a tutte le  attivita'  previste
da questo disciplinare tecnico.