Art. 2.
2. All'erogazione dei contributi risultanti dal piano di cui
all'articolo 1 si procedera' a seguito della comunicazione del
giudizio in merito ai rendiconti dei partiti politici relativi
all'esercizio 2013, di cui all'articolo 9, comma 5, terzo periodo,
della legge n. 96 del 2012, e della comunicazione di cui al comma 17
del medesimo articolo.