Art. 3.
1. Il Presidente del Senato della Repubblica dispone l'esecuzione
della presente deliberazione a norma dell'art. 3 del Regolamento di
attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, approvato con
delibera del Consiglio di Presidenza n. 15 del 21 luglio 1994.
2. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni
di cui agli articoli 1189 e 2033 del codice civile.
3. In caso di riformulazione del piano di ripartizione che
comporti una diversa distribuzione dei contributi, nell'interesse dei
movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di
quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti
non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli
aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti,
insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a
valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non
sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati
avverra' ai sensi del secondo comma dell'articolo 1194 del codice
civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a
disposizione degli aventi diritto.
4. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione e
alla sua esecuzione sono disciplinate dall'articolo 2, commi 2 e 3,
del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
approvato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 15 del 21
luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai
termini.