(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
    1. Il Presidente del Senato della Repubblica dispone l'esecuzione
della presente deliberazione a norma dell'art. 3 del  Regolamento  di
attuazione della legge  10  dicembre  1993,  n.  515,  approvato  con
delibera del Consiglio di Presidenza n. 15 del 21 luglio 1994. 
    2. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le  disposizioni
di cui agli articoli 1189 e 2033 del codice civile. 
    3. In caso  di  riformulazione  del  piano  di  ripartizione  che
comporti una diversa distribuzione dei contributi, nell'interesse dei
movimenti o partiti politici che risultino  aver  percepito  meno  di
quanto legislativamente previsto e salvo che i  soggetti  percipienti
non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli
aventi diritto, gli importi erogati in  eccesso  saranno  trattenuti,
insieme agli interessi legali maturati dalla data  di  erogazione,  a
valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa  non
sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati
avverra' ai sensi del secondo comma  dell'articolo  1194  del  codice
civile. Le somme in  tal  modo  recuperate  saranno  quindi  messe  a
disposizione degli aventi diritto. 
    4. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione  e
alla sua esecuzione sono disciplinate dall'articolo 2, commi 2  e  3,
del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993,  n.  515,
approvato con delibera del Consiglio  di  Presidenza  n.  15  del  21
luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai
termini.