Art. 4.
1. Sono rimesse al Ministero dell'economia e delle finanze le
seguenti somme, una volta intervenuta la definitivita' del piano di
cui all'articolo 1:
a) i contributi attribuiti ai partiti o movimenti politici
decaduti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 luglio 2012, n.
96;
b) i contributi a titolo di cofinanziamento non erogati ai
partiti o movimenti politici in base all'art. 2 della menzionata
legge n. 96 del 2012;
c) le somme derivanti dalla riduzione del 5 per cento dei
contributi in oggetto ai sensi dell'art. 1, co. 7, della legge n. 96
del 2012;
d) le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni irrogate
ai sensi dell'art. 9 della legge n. 96 del 2012.