(Allegati-Allegato A)
                                                           ALLEGATO A 
    Il  presente  allegato  riguarda  i  tempi,  le  modalita'  ed  i
prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti,  da
parte delle regioni a statuto ordinario, relativi a  quanto  disposto
dai commi da 460 a 483, dell'art. 1, della legge n. 190  del  2014  e
per acquisire elementi informativi utili per la finanza  pubblica  di
cui all'art. 1, comma 470, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
anche al fine di evidenziare il rispetto  degli  equilibri  di  cassa
della gestione sanitaria accentrata  distintamente  da  quelli  della
gestione ordinaria, da parte delle regioni a statuto ordinario. 
    Il presente allegato individua anche i tempi, le modalita'  ed  i
prospetti  per  la  trasmissione  del  monitoraggio  riguardante   il
conseguimento del pareggio di bilancio della Regione Sardegna. 
  A. ISTRUZIONI GENERALI 
    A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione. 
    Per  la  verifica   del   rispetto   del   pareggio   2015   sono
rispettivamente previsti i seguenti prospetti per il monitoraggio del
saldo di parte corrente e del saldo finale: 
      per il monitoraggio del saldo di parte corrente, il modello  n.
1SC/15; 
      per il monitoraggio del saldo finale, il modello n. 2SF/15; 
    I suddetti modelli devono essere trasmessi trimestralmente, entro
trenta giorni dalla fine del periodo di  riferimento,  esclusivamente
tramite l'apposita applicazione  web,  predisposta  dal  Dipartimento
della Ragioneria  generale  dello  Stato,  nel  portale  dedicato  al
monitoraggio del patto  di  stabilita'  interno  e  del  pareggio  di
bilancio. 
    Nel caso in cui il presente decreto sia  emanato  successivamente
alla scadenza  prevista  per  l'invio  dei  dati  relativi  al  primo
trimestre, il primo invio di informazioni, inerenti  al  monitoraggio
del saldo, avra' luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto. 
    Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al  suo  utilizzo
sono                   consultabili                    all'indirizzo:
http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto . 
    Per acquisire elementi informativi utili ai fini  della  verifica
del rispetto del pareggio e per le esigenze  della  finanza  pubblica
e', altresi', previsto  il  prospetto  3OB/15,  concernente  i  patti
regionalizzati di solidarieta', di cui all'art. 1,  commi  da  480  a
486, della legge n. 190 del 2014. 
    A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di  utenze  gia'  in
uso. 
    Gli   accreditamenti   sinora   effettuati    per    le    utenze
dell'applicazione  web  dedicata  al  patto  di  stabilita'  interno,
predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
rimangono validi per il monitoraggio del pareggio di bilancio sino  a
quando la Regione non decida di eliminare,  variare  o  creare  nuove
utenze. 
    L'applicazione web consente alla  Regione  di  poter  effettuare,
direttamente al  sistema  web,  la  richiesta  di  una  nuova  utenza
attraverso la compilazione di una maschera  per  l'inserimento  delle
seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie: 
      a. nome e cognome delle persone da abilitare alla  trasmissione
dei dati; 
      b. codice fiscale; 
      c. ente di appartenenza; 
      d. recapito di posta elettronica e telefonico. 
    Si precisa che ogni utenza e'  strettamente  personale,  per  cui
ogni ente puo' richiedere,  con  le  procedure  suesposte,  ulteriori
utenze. 
    A.3. Requisiti  informatici  per  l'applicazione  web:  patto  di
stabilita' interno 
    Per l'utilizzo del  sistema  web  dedicato  al  monitoraggio  del
pareggio sono necessari i seguenti requisiti: 
      Dotazione informatica:  disponibilita'  di  una  postazione  di
lavoro dotata di browser di comune utilizzo (internet  Explorer  8  o
superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome)  con  installata  la  JVM
(java  virtual  machine)  dal  sito  http://www.java.com/it/  (e  coi
relativi aggiornamenti sui pc dove si  opera);  applicazione  Acrobat
Reader (aggiornato) per le stampe. 
      supporti operativi: le modalita' di accesso  al  sistema  e  le
istruzioni   per   l'utilizzo   dello   stesso   sono    disponibili,
nell'apposita area dedicata al  Patto  di  stabilita'  interno  e  al
Pareggio, del  sito  del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze
(all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto ),  sotto
la dicitura "Regole per il sito". 
    A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto 
    Eventuali chiarimenti o  richieste  di  supporto  possono  essere
inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
      assistenza.cp@tesoro.it per i  quesiti  di  natura  tecnica  ed
informatica,  compresi  eventuali  problemi   di   accesso   e/o   di
funzionamento  dell'applicazione,  indicando   nell'oggetto   "Utenza
sistema Patto di Stabilita' - richiesta di chiarimenti". Si prega  di
comunicare, anche  in  questo  caso,  il  nominativo  e  il  recapito
telefonico del richiedente per essere ricontattati;  per  urgenze  e'
possibile contattare l'assistenza  tecnica  applicativa  ai  seguenti
numeri   06-4761.2375/2125/2782   dalle   8.00   alle   18.00,    con
l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00; 
      pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa  e/o
normativa. 
  B.ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI 
    B.1. Istruzioni generali 
    Cumulabilita' - I prospetti devono essere  compilati  dagli  enti
indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento  (es.:  i
dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono  essere
riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il  30  giugno
2015; i dati a tutto il mese di settembre devono essere  riferiti  al
periodo che inizia il 1° gennaio e  termina  il  30  settembre  2015,
ecc.). 
    Il sistema effettua un controllo di cumulabilita'  dei  prospetti
concernenti il monitoraggio che,  per  gli  incassi  e  i  pagamenti,
prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati  del
periodo di riferimento  risultino  inferiori  a  quelli  del  periodo
precedente, mentre per gli accertamenti e gli impegni prevede solo un
messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovra' tener conto
per la corretta quadratura dei dati. Nel caso in cui gli incassi o  i
pagamenti  di  un  trimestre  risultassero  inferiori  a  quelli  del
trimestre  precedente,  ad  esempio   a   causa   della   provvisoria
imputazione dei sospesi di cui al  punto  successivo,  e'  necessario
procedere ad una rettifica degli incassi e dei pagamenti inseriti nel
trimestre precedente. 
    Sospesi di entrata  o  di  spesa  -  I  prospetti  devono  essere
compilati  considerando  anche  i  sospesi  di  entrata  e  di  spesa
comunicati dal tesoriere alla fine del trimestre di riferimento  che,
fermo restando l'obbligo di una loro veloce  regolarizzazione  (entro
60 gg. dall'incasso e entro 30 gg dal pagamento,  come  previsto  dal
principio   applicato   della   contabilita'   finanziaria   di   cui
all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n.  118  del  2011),  sono
ripartiti per i  grandi  aggregati  in  cui  presumibilmente  saranno
imputati. In tale ottica si auspica che in fase di  elaborazione  dei
dati  del  monitoraggio  per   il   quarto   trimestre,   riguardanti
l'esercizio   finanziario   annuale,   sia   stata   completata    la
regolarizzazione delle carte contabili di entrata  e  di  uscita,  al
fine di rendere le risultanze trasmesse concordanti con  i  dati  del
conto consuntivo. 
    Variazioni - In caso di errori materiali di inserimento ovvero di
imputazione, e' necessario rettificare il modello relativo al periodo
cui si riferisce l'errore. 
    Dati provvisori - Si rappresenta che le informazioni  riguardanti
il monitoraggio del saldo di  parte  corrente  e  del  saldo  finale,
trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 470, della citata legge n.  190
del  2014,  dovrebbero,  in  linea  di  principio,  riguardare   dati
definitivi; tuttavia,  qualora  la  situazione  trasmessa  non  fosse
definitiva, anche a causa della provvisoria imputazione dei  sospesi,
gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori,  che
e'  consentito  modificare  non  appena  siano  disponibili  i   dati
definitivi. 
    Rispetto  degli  equilibri  di  bilancio  -  Il  rispetto   degli
equilibri di bilancio corrente e finale in termini di competenza,  di
cassa gestione ordinaria e di cassa gestione sanitaria da  parte  dei
singoli enti viene conseguito se risultano positivi  o  pari  a  zero
tutti i seguenti saldi: 
      il saldo di parte corrente in termini di competenza,  di  cassa
delle gestione ordinaria e di cassa della gestione sanitaria, 
      il saldo finale  in  termini  di  competenza,  di  cassa  della
gestione ordinaria e di cassa della gestione sanitaria. 
    La verifica del rispetto degli equilibri di bilancio  corrente  e
finale sopra evidenziati e' effettuata con riguardo ai dati  riferiti
all'intero esercizio finanziario, come  rilevati  dalla  trasmissione
del modello di monitoraggio del IV° trimestre. Pertanto  l'invio  dei
modelli di monitoraggio per il primo, secondo e terzo trimestre,  che
riportino  un  saldo  di  parte  corrente  o  finale   negativo   non
rappresenta  necessariamente  un  indicatore  del  mancato   rispetto
dell'equilibrio di bilancio. Restano ferme le disposizioni del  comma
473  della  legge  n.  190  del  2014,  secondo  cui   qualora,   dal
monitoraggio  trimestrale  o  dall'analisi  dei  conti  di  tesoreria
statale delle regioni a statuto ordinario si registrino andamenti  di
spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione  europea,  il
Ministro  dell'economia  e  della  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  province
autonome di Trento e Bolzano, adotta adeguate misure di  contenimento
della spesa e dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale. 
    Nelle  more  della  definizione  delle  modalita'  operative   di
perimetrazione  delle  entrate  prevista  dall'art.  20  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011, per il 2015, la  Regione  Sardegna  puo'
compilare i prospetti del monitoraggio e della  certificazione  senza
distinguere  la  gestione   sanitaria   accentrata   dalla   gestione
ordinaria. 
    B.2. Equilibri di bilancio di parte corrente 
    Per il monitoraggio dell'obiettivo di  saldo  di  parte  corrente
2015 delle regioni a statuto ordinario,  cosi'  come  definito  dalla
legge n. 190 del 2014, e' stato predisposto  il  modello  n.  1SC/15,
articolato in diverse sezioni,  da  compilare  distintamente  per  la
gestione di competenza, per la gestione di cassa ordinaria e  per  la
gestione di cassa sanitaria, i cui saldi finanziari netti (SFC N  15)
determinano il rispetto dell'equilibrio corrente, se tutti positivi o
pari a zero. 
    Le prime due sezioni prevedono  l'inserimento  del  totale  delle
entrate correnti e delle spese correnti valide per la  determinazione
dell'equilibrio di parte corrente, come  definito  dall'art.  40  del
decreto legislativo n.  118  del  2011  e  s.m.i.,  e  declinato  dai
relativi allegati numeri 9 e  10.  La  colonna  della  competenza  va
compilata con il dato degli accertamenti  per  le  entrate,  e  degli
impegni per le spese, mentre per le colonne della cassa  ordinaria  e
sanitaria sono da inserire gli incassi e i pagamenti derivanti  dalle
due gestioni. 
    Come stabilito dall'art.1, comma 463,  della  legge  n.  190  del
2014, il saldo di parte corrente e' il differenziale tra  le  entrate
correnti e le spese correnti incluse le quote di capitale delle  rate
di ammortamento dei prestiti, escluso  l'utilizzo  del  risultato  di
amministrazione di parte corrente, del fondo di  cassa,  il  recupero
del  disavanzo  di  amministrazione  e  il  rimborso  anticipato  dei
prestiti. 
    Nel  2015,  per  le  regioni  che  non  hanno  partecipato   alla
sperimentazione,  l'equilibrio  di  parte  corrente  e'  dato   dalla
differenza tra le entrate correnti e le spese  correnti,  incluse  le
quote di capitale delle rate di ammortamento,  con  l'esclusione  dei
rimborsi anticipati. Pertanto tali regioni non dovranno compilare  le
voci presenti nel modello e riguardanti: 
      E4 Entrate in conto capitale per Contributi  agli  investimenti
direttamente destinati al rimborso dei  prestiti  da  amministrazioni
pubbliche; 
      E5 Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale 
      E6 Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base
a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili; 
      S2 Spese titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 
      S4 Variazione di attivita'  finanziarie  se  positiva  (  Spese
titolo 3.00 - Spese titolo 3.01.01 - Entrate titolo  5.00  +  Entrate
titolo 5.00,01). 
    La terza  sezione  prevede  l'inserimento  delle  seguenti  voci,
rilevanti ai  fini  della  determinazione  dell'equilibrio  di  parte
corrente ai sensi dell'art. 1, comma 464,  della  legge  n.  190  del
2014. 
    In particolare, ai fini del rispetto del saldo di cassa di  parte
corrente della gestione sanitaria concorrono: 
      V1 Saldo anticipazione finanziamento sanita' (anticip.  sanita'
concessa - rimborsi anticipazione sanita' nell'anno); 
      V4 Saldo del fondo cassa gestione sanitaria accentrata  tra  il
il 1° gennaio dell'anno e il 31 dicembre del medesimo anno. 
    Ai fini del rispetto del saldo di competenza  di  parte  corrente
concorrono anche le seguenti voci, nelle quali deve  essere  inserito
un importo pari allo stanziamento definitivo nel bilancio: 
      V2 Fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente; 
      V3  il  saldo  tra  gli  stanziamenti  definitivi   del   fondo
pluriennale di parte corrente vincolato  iscritto  in  entrata  e  in
spesa nel bilancio (solo  per  la  Regione  Sardegna).  Ai  fini  del
monitoraggio del  quarto  trimestre  devono  essere  considerati  gli
importi del fondo pluriennale risultante dal consuntivo  2015  o  dal
preconsuntivo 2015. 
    Nella quarta sezione sono riportate le voci  contabili  rilevanti
ai fini della determinazione dei saldi solo per l'anno 2015, previste
dall'art. 1, comma 465, della legge  n.  190  del  2014,  di  seguito
riportate (la Regione Sardegna  non  compila  le  voci  riportate  in
questa sezione). La somma della voce Vcorr delle colonne (a),  (b)  e
(c) del prospetto non deve risultare superiore a quello previsto  dal
decreto MEF di cui all'art. 1, comma 465, della legge n. 190 del 2014
per ciascuna regione: 
      V5 (da compilare soltanto in termini di cassa ordinaria) -  gli
utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015  tenendo  anche  conto
delle entrate rivenienti dall'applicazione dell' art. 20, commi  1  e
1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625  concernente
"Attuazione della direttiva 94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi"; 
      V6 (da compilare soltanto  in  termini  di  competenza)  -  gli
utilizzi delle quote vincolate di parte  corrente  del  risultato  di
amministrazione al 1° gennaio 2015; 
      V7 (da compilare soltanto in termini di competenza) - il  saldo
tra gli  stanziamenti  definitivi  del  fondo  pluriennale  di  parte
corrente vincolato iscritto in entrata e in spesa  nel  bilancio.  Ai
fini del monitoraggio del quarto trimestre devono essere  considerati
gli importi del fondo pluriennale risultante dal  consuntivo  2015  o
dal preconsuntivo 2015; 
      V8 (da compilare soltanto  in  termini  di  competenza)  -  gli
utilizzi  della  quota  libera  del  risultato   di   amministrazione
accantonata  per  le  reiscrizioni  dei  residui  perenti  di   parte
corrente; 
      V9 (da compilare soltanto in termini di cassa  ordinaria  e  di
cassa sanitaria) - gli incassi per accensione di prestiti riguardanti
i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti. 
    Nella quinta sezione  sono  riportate  tutte  le  voci  contabili
previste dall'art. 1, commi 466 e 468 della legge  n.  190/2014,  non
rilevanti ai fini della determinazione del rispetto  degli  equilibri
di bilancio per l'anno 2015, e che fanno riferimento a : 
      V10 Risorse correnti provenienti direttamente o  indirettamente
dall'Unione europea; 
      V11  Spese  correnti  effettuate  a  valere  con   le   risorse
provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea esclusi
i cofinanziamenti statali e regionali; 
      V12 Spese correnti relative al  cofinanziamento  nazionale  dei
fondi strutturali UE per un importo pari ai proventi  dell'attuazione
dell'art. 1, comma 144, della legge n. 190 del 2014, nel  limite  max
di 700 milioni di euro. Per ciascuna regione la  voce  V12  non  puo'
essere superiore all'importo attribuito  dal  decreto  del  Ministero
Economia e Finanze di cui all'art. 1, comma 145, della legge  n.  190
del 2014; 
      V13 Contributo ai sensi dell'art. 1, comma 484, della legge  n.
190 del 2014. 
    Nella  sezione  quinta  sono  riportate  le  seguenti  voci,  non
rilevanti ai fini dei saldi di parte corrente: 
      V14 Erogazioni  correnti  dalla  Gestione  Commissariale  della
Regione Piemonte di cui al comma 452 della legge n. 190 del 2014; 
      V15 pagamenti in c/residui per acquisto di beni e servizi e per
trasferimenti correnti finanziati dalle anticpazioni di liquidita' di
cui all'art. 8, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 78 del 2015. 
    B.2. Equilibri di bilancio finali 
    Per il monitoraggio dell'obiettivo di saldo finale 2015  previsto
dalla legge n. 190 del 2014,  e'  stato  predisposto  il  modello  n.
2SF/15, articolato in diverse sezioni, da compilare distintamente per
la gestione di competenza, di cassa ordinaria e di cassa sanitaria, i
cui  saldi  finanziari   finali   netti   determinano   il   rispetto
dell'equilibrio finale, se tutti positivi o pari a zero. 
    Le prime due sezioni prevedono  l'inserimento  del  totale  delle
entrate finali e delle spese  finali  valide  per  la  determinazione
dell'equilibrio finale. La colonna della competenza va compilata  con
il dato degli accertamenti, per le entrate, e degli impegni,  per  le
spese, mentre per le colonne della cassa ordinaria e  sanitaria  sono
da inserire gli incassi e i pagamenti derivanti dalle due gestioni. 
    Come stabilito dall'art.1, comma 463,  della  legge  n.  190  del
2014, il saldo finale e' il differenziale tra le entrate finali e  le
spese finali. Le entrate finali sono  quelle  ascrivibili  ai  titoli
delle entrate 1, 2, 3, 4, e 5 dello schema di bilancio  previsto  dal
decreto legislativo n. 118 del 2011, e le spese  finali  sono  quelle
ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. 
    Per l'anno 2015,  le  regioni  che  non  hanno  partecipato  alla
sperimentazione prevista dal decreto legislativo  n.  118  del  2011,
compilano soltanto i campi E1, E2, E3, E4 relativi ai titoli 1, 2,  3
e 4 del bilancio autorizzatorio e quelli S1 e S2 relativi ai titoli 1
e 2 delle spese. 
    La  terza  sezione  prevede  l'inserimento  delle  seguenti  voci
rilevanti  ai  fini  della  determinazione  dell'equilibrio   finale,
previste dall'art. 1, comma 464, della legge n. 190 del 2014. 
    In particolare, ai fini del rispetto del saldo  di  cassa  finale
della gestione sanitaria, concorrono anche le seguenti voci  previste
dall'art. 1, comma 464, della legge 190 del 2014: 
      V1 Saldo anticipazione finanziamento sanita' (anticip.  sanita'
concessa - rimborsi anticipazione sanita' nell'anno); 
      V4 Saldo del fondo cassa gestione sanitaria accentrata  tra  il
1° gennaio dell'anno e il 31 dicembre del medesimo anno. 
    Ai fini del rispetto del  saldo  di  competenza  finale  concorre
anche la seguente voce, nella quale deve essere inserito  un  importo
pari allo stanziamento definitivo di bilancio: 
      V2 Fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente ed in
conto capitale; 
      V3  il  saldo  tra  gli  stanziamenti  definitivi   del   fondo
pluriennale vincolato di parte corrente e in conto capitale  iscritti
in entrata e in spesa nel bilancio (solo per la Regione Sardegna). Ai
fini del monitoraggio del quarto trimestre devono essere  considerati
gli importi del fondo pluriennale risultante dal  consuntivo  2015  o
dal preconsuntivo 2015 
    Nella quarta sezione sono riportate le seguenti  voci  contabili,
rilevanti ai fini della determinazione  dei  saldi  solo  per  l'anno
2015, previste dall'art. 1, comma 465, della legge n.  190  del  2014
(la  regione  Sardegna  non  compila  le  voci  riportate  in  questa
sezione). La somma della voce Vfin delle colonne (a), (b) e  (c)  del
prospetto non deve risultare superiore a quello previsto dal  decreto
MEF di cui all'art. 1, comma 465 della legge  n.  190  del  2014  per
ciascuna regione: 
      V5 (da compilare soltanto in termini di cassa ordinaria) -  gli
utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015  tenendo  anche  conto
delle entrate rivenienti dall'applicazione dell' art. 20, commi  1  e
1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,  concernente
"Attuazione della direttiva 94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi"; 
      V6 (da  compilare  soltanto  in  termini  di  competenza):  gli
utilizzi delle quote vincolate di parte corrente e in c/capitale  del
risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015; 
      V7 (da compilare soltanto in termini di competenza):  il  saldo
tra gli stanziamenti definitivi del fondo  pluriennale  vincolato  di
parte corrente e in conto capitale iscritti in entrata e in spesa nel
bilancio. Ai fini del monitoraggio del quarto trimestre devono essere
considerati  gli  importi  del  fondo  pluriennale   risultante   dal
consuntivo 2015 o dal preconsuntivo 2015; 
      V8 (da  compilare  soltanto  in  termini  di  competenza):  gli
utilizzi  della  quota  libera  del  risultato   di   amministrazione
accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti di parte corrente
e in c/capitale; 
      V9 (da compilare soltanto in termini di cassa  ordinaria  e  di
cassa sanitaria) - gli incassi per accensione di prestiti riguardanti
i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti. 
    Nella quinta sezione sono riportate le  voci  contabili  previste
dall'art. 1, commi 466 e  468  della  legge  n.  190  del  2014,  non
rilevanti ai fini della determinazione del  rispetto  dell'equilibrio
finale di bilancio per l'anno 2015, e che fanno riferimento a : 
      V10 Pagamenti relativi a debiti in conto capitale  non  estinti
alla data del 31 dicembre 2013 nel limite  complessivo  previsto  dal
comma 466 della legge n. 190 del 2014; 
      V11 Risorse correnti ed in c/capitale provenienti  direttamente
o indirettamente dall'Unione europea; 
      V12 Spese correnti ed in c/capitale effettuate a valere con  le
risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea
esclusi i cofinanziamenti statali e regionali; 
      V13 Spese correnti ed in c/capitale relative  al  cofinaziameno
nazionale dei fondi strutturali UE per un importo  pari  ai  proventi
derivanti dall'attuazione del comma 144, della legge n. 190 del 2014,
secondo le modalita' previste dal successivo comma 145. Per  ciascuna
regione la voce V13 non puo' essere superiore all'importo  attribuito
dal decreto del Ministero Economia e Finanze di cui all'art. 1, comma
145, della legge n. 190 del 2014; 
      V14 Contributo ai sensi dell'art. 1, comma 484 della  legge  n.
190 del 2014; 
      V15 Riscossioni di crediti; 
      V16 Concessioni di crediti. 
    Nella  sezione  quinta  sono  riportate  le  seguenti  voci,  non
rilevanti ai fini dei saldi tra entrate finali e spese finali: 
      V17  Erogazioni  dalla  Gestione  Commissariale  della  Regione
Piemonte di cui all'art. 1, comma 452, della legge n. 190 del 2014; 
      V18 pagamenti in c/residui per acquisto di beni e servizi e per
trasferimenti correnti finanziati dalle anticpazioni di liquidita' di
cui all'art. 8, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 78 del 2015. 
    B.5. Modelli informativi n. 3OB/15 
    La legge di stabilita' 2015 introduce alcune  importanti  novita'
in materia di patti regionalizzati di solidarieta' al fine di rendere
piu'  sostenibili  gli  obiettivi  degli   enti   locali   attraverso
meccanismi  di  compensazione  orizzontale  e  verticale  a   livello
regionale che consentono alle regioni di intervenire a  favore  degli
enti locali del  proprio  territorio,  attraverso  una  rimodulazione
degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e  alla  regione
medesima, fermo restando  il  rispetto  degli  obiettivi  complessivi
posti dal legislatore ai singoli comparti. 
    Infatti, i commi  da  479  a  483  dell'art.  1  della  legge  di
stabilita' 2015 sostituiscono la disciplina concernente le misure  di
flessibilita' del patto regionalizzato, verticale ed orizzontale, sia
al fine di semplificare la procedura sia  al  fine  di  adeguarla  ai
nuovi vincoli imposti alle  regioni,  basati  sul  conseguimento  del
pareggio di bilancio. Conseguentemente a  decorrere  dal  2015,  alle
regioni (1)   e  ai  rispettivi  enti  locali  non  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi da 138 a 142  della  legge  n.  220  del
2010. 
    I commi da 484 a 488 dell'art. 1 della legge di  stabilita'  2015
disciplinano  il  nuovo   patto   regionale   verticale   incentivato
prevedendo un contributo, nel limite complessivo  di  1  miliardo  di
euro, a favore delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  di  Sicilia,
Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in misura pari all'83,33 per  cento
degli spazi finanziari che ciascuna regione cede agli enti locali del
proprio territorio. 
    Infine,  il  comma  493  dell'art.  1  della  predetta  legge  di
stabilita' 2015 abroga il patto regionale integrato di cui  al  comma
17 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011. 
    Ai fini dell'applicazione del patto  regionalizzato,  le  regioni
devono trasmettere le predette comunicazioni: 
      a mezzo di lettera raccomandata con avviso di  ricevimento,  al
seguente  indirizzo:  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -  IGEPA,  via  XX
Settembre, 97 - 00187 Roma (la data e' comprovata dal timbro  apposto
dall'ufficio  postale  accettante),  la   deliberazione   di   Giunta
regionale o una nota sottoscritta dal Presidente della regione e  dal
responsabile finanziario, che, per ciascun ente, indicano l'ammontare
degli spazi finanziari attribuiti o ceduti con indicazione, altresi',
del recupero nel biennio successivo. 
      mediante il sistema web, utilizzando il Mod. 3OB/15, nel  quale
sono indicate: 
        a) la quota del proprio  obiettivo  finale  di  cassa  ceduta
complessivamente   agli   enti   locali   del   proprio   territorio,
distinguendo la quota relativa al patto verticale incentivato di  cui
all'  art.  1,  commi  484  -488,  della  legge  n.  190  del   2014,
dall'ulteriore quota di obiettivo ceduta agli enti locali nell'ambito
del tradizionale patto verticale di cui all'art. 1, commi  480  -483,
della legge n. 190 del 2014; 
        b)   il   riepilogo    della    compensazione    orizzontale,
distintamente per le province ed i comuni; 
        c) la variazione degli obiettivi  per  ciascun  ciascun  ente
locale beneficiario, distintamente per le province ed i comuni. 
    Le differenti  sezioni  del  Mod.  3OB/15  riguardanti  il  patto
regionalizzato  e  il  patto  regionale  verticale  incentivato  sono
compilati distintamente entro le differenti scadenze  richiamate  nel
paragrafo B.5.3. 
    Di seguito, in dettaglio, i vari patti di solidarieta'. 
    B.5.1 Patto regionalizzato 
    Come gia' anticipato, i commi da 479  a  483  dell'art.  1  della
legge di stabilita' 2015, nell'adeguare i precedenti  meccanismi  dei
Patti regionali verticale e orizzontale (disciplinati  dai  commi  da
138 a 142 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220) al  nuovo
sistema di vincoli imposti alle regioni a  statuto  ordinario  basato
sul conseguimento del pareggio di bilancio, ha unificato le due forme
di flessibilita' del patto regionale verticale e  orizzontale  -  che
hanno lo scopo di consentire agli enti  locali  di  poter  effettuare
pagamenti in conto capitale destinati agli investimenti - per cui gli
spazi finanziari acquisiti  da  una  parte  degli  enti  locali  sono
compensati contestualmente dalla regione o dagli  altri  enti  locali
della stessa regione. Inoltre,  al  fine  di  consentire  il  massimo
utilizzo delle capacita' finanziarie  degli  enti,  la  procedura  e'
stata articolata in due fasi successive da definire, rispettivamente,
entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ciascun anno. 
    Conseguentemente,  a  decorrere  dal  2015,  alle  regioni  e  ai
rispettivi enti locali non si applica la  disciplina  del  cosiddetto
"patto regionale verticale" ne' la disciplina del  cosiddetto  "patto
regionale orizzontale" contenute rispettivamente nei commi da  141  a
142 e nei commi da 138 a 140 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010,
fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla  loro
applicazione negli anni 2013 e 2014. 
    In  particolare,  secondo  quanto  disposto  dal  comma  480,   a
decorrere dal 2015 le predette regioni possono autorizzare  gli  enti
locali del proprio  territorio  a  ridurre  il  saldo  obiettivo  per
consentire un aumento dei pagamenti in conto  capitale,  purche'  sia
garantito il rispetto dell'obiettivo complessivo a livello regionale.
La compensazione puo' avvenire secondo due modalita': 
      attraverso un contestuale aumento degli obiettivi di saldo  dei
restanti enti locali (flessibilita' orizzontale); 
      attraverso un contestuale aumento dell'obiettivo di saldo della
regione tra entrate  finali  e  spese  finali  in  termini  di  cassa
(flessibilita' verticale). 
    B.5.2 Patto regionale verticale incentivato 
    I commi da 484 a 488 dell'art. 1 della legge di  stabilita'  2015
disciplinano il nuovo patto regionale verticale  incentivato  per  il
2015,  ossia  la  procedura  attraverso  cui  le  regioni  cedono  ai
rispettivi enti locali spazi finanziari validi ai fini del  patto  di
stabilita' interno, ricevendo dallo Stato un  contributo  complessivo
pari a 1.000 milioni di euro, che non rileva ai fini del pareggio  di
bilancio delle regioni interessate. 
    In particolare, il comma 484 attribuisce, nel 2015, alle  regioni
a statuto ordinario e alle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia
Giulia, un contributo, nei limiti del predetto importo complessivo di
1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi
finanziari che ciascuna regione cede agli  enti  locali  del  proprio
territorio da attribuire nella misura del 25 per cento alle  province
e citta' metropolitane e del restante 75 per cento ai comuni - con le
modalita'  previste  dal  comma  481  e  482  in  materia  di   patto
regionalizzato - nei  limiti  degli  importi  indicati  per  ciascuna
regione nella tabella l allegata alla richiamata legge di  stabilita'
2015,  come  modificata,  a  invarianza  di  contributo   complessivo
rispettivamente  previsto  per  le  province  e  per  i  comuni,  con
l'accordo sancito in Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del 26 febbraio 2015. 
    Pertanto, ai fini della  rideterminazione  degli  obiettivi,  gli
enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI e alle regioni, entro il  15
aprile 2015 e il 15 settembre  2015,  gli  spazi  finanziari  di  cui
necessitano che devono essere utilizzati per sostenere  pagamenti  in
conto  capitale  dando  priorita'  a  quelli   relativi   ai   debiti
commerciali di parte capitale maturati  alla  data  del  31  dicembre
2014.  Giova  a  tal  fine  precisare  che  per  debiti   commerciali
s'intendono i debiti derivanti da transazioni  commerciali.  Inoltre,
l'art. 2, comma 1, lettera a),  del  decreto  legislativo  9  ottobre
2002, n. 231, come sostituito dall' art. 1, comma 1, lettera b),  del
decreto legislativo 9 novembre 2012, n.  192,  di  recepimento  della
direttiva UE 2011/7/UE  relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di
pagamento nelle transazioni  commerciali,  definisce  le  transazioni
commerciali come: "i  contratti,  comunque  denominati,  tra  imprese
ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni,  che  comportano,  in
via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione  di
servizi contro il pagamento di un prezzo". L'art. 24, comma 1,  della
legge 30 ottobre 2014, n. 161, ha altresi'  chiarito  che  il  citato
art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre  2002,
n. 231, si interpreta nel senso che le  transazioni  commerciali  ivi
considerate comprendono anche i  contratti  previsti  dall'  art.  3,
comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163. 
    Il comma 485 prevede, inoltre, che entro  il  termine  perentorio
del 30 aprile 2015 e del 30 settembre le regioni  debbano  comunicare
al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun
ente beneficiario e alla regione  stessa,  gli  elementi  informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica. 
    B.5.3 Tempistica e adempimenti (2) 
    Patto regionalizzato 
      le regioni  definiscono  criteri  di  virtuosita'  e  modalita'
operative previo confronto  in  sede  di  Consiglio  delle  autonomie
locali (e comunque con i rappresentanti degli enti locali nel caso in
cui il Consiglio non sia istituito); 
      entro il 15 aprile: gli enti locali  comunicano  alla  regione,
all'ANCI o all'UPI  gli  spazi  finanziari  di  cui  necessitano  per
effettuare i pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi  finanziari
che sono disposti a cedere; 
      entro il 30 aprile: le  regioni  comunicano  agli  enti  locali
interessati  i  saldi  obiettivo   rideterminati   e   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente  locale  e
alla regione stessa,  gli  elementi  informativi  occorrenti  per  la
verifica  del  mantenimento  dell'equilibrio  dei  saldi  di  finanza
pubblica; 
      entro il 15 settembre: gli enti locali comunicano alla regione,
all'ANCI  o  all'UPI  gli  spazi  finanziari  ancora  necessari   per
effettuare i pagamenti in conto capitale ovvero gli  ulteriori  spazi
finanziari che sono disposti a cedere. Le regioni, sulla  base  delle
predette informazioni ed in accordo con gli enti locali  interessati,
possono   procedere   alla   rimodulazione   dei   saldi    obiettivo
esclusivamente  per   consentire   pagamenti   in   conto   capitale,
rideterminando contestualmente e in  misura  corrispondente  i  saldi
obiettivo dei restanti enti locali ovvero  il  proprio  obiettivo  di
saldo tra entrate finali e spese finali in termini  di  cassa,  fermo
restando l'obiettivo complessivo a livello regionale; 
      entro il 30 settembre: le regioni definiscono e  comunicano  ai
rispettivi enti locali i nuovi obiettivi  di  saldo  assegnati  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze, con  riferimento  a  ciascun
ente  locale  e  alla  regione  stessa,  gli   elementi   informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica. 
    Patto regionale verticale incentivato 
      entro il 15 aprile: gli enti locali  comunicano  alle  regioni,
all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari di cui necessitano per pagare
i debiti commerciali di parte capitale  maturati  alla  data  del  30
giugno 2014; 
      entro il 30 aprile e il 30 settembre: le regioni comunicano  al
Ministero dell'economia e delle finanze, con  riferimento  a  ciascun
ente locale beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per  la
verifica  del  mantenimento  dell'equilibrio  dei  saldi  di  finanza
pubblica. 
      

(1) Con  l'esclusione  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  e  delle
    Province autonome di Trento e di Bolzano. 

(2) La  Corte  Costituzionale,  con  la  sentenza  n.  229/2011,   ha
    dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della L.r.
    Sardegna n. 16/2010, per violazione dell'art. 117,  terzo  comma,
    Cost., in quanto non e' consentito  alle  Regioni,  ivi  comprese
    quelle ad autonomia differenziata, modificare i  termini  per  la
    trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei
    saldi di finanza pubblica, impedendo in  tal  modo  al  Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze  di  effettuare  l'attivita'  di
    monitoraggio del patto di stabilita' interno. La piena attuazione
    del coordinamento della finanza pubblica comporta,  infatti,  che
    "la competenza statale  non  si  esaurisca  con  l'esercizio  del
    potere legislativo, ma implichi anche l'esercizio  di  poteri  di
    ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione  di
    dati  e  di  controllo"  (come  gia'  affermato  dalla  Corte  in
    precedenti sentenze).