(Allegati-Allegato B)
                                                           ALLEGATO B 
    Il presente Allegato B al decreto riguarda i tempi, le  modalita'
e i prospetti per la trasmissione della certificazione dei  risultati
del pareggio di bilancio delle regioni a statuto  ordinario  e  della
Regione Sardegna. 
  A. CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI 2015 
    Per la verifica del rispetto degli obiettivi  di  saldo  2015  le
regioni a statuto ordinario  e  la  regione  Sardegna  certificano  i
propri risultati per l'anno 2015 attraverso il modello n. 4C/15. 
    Il modello prevede la compilazione,  che  avviene  in  automatico
sulla base dei risultati del prospetto di monitoraggio relativo al IV
trimestre 2015, dei seguenti saldi: 
      saldo finanziario  di  parte  corrente  netto,  in  termini  di
competenza,  di  cassa  della  gestione  ordinaria,  di  cassa  della
gestione sanitaria, 
      saldo finanziario finale netto, in termini  di  competenza,  di
cassa della gestione ordinaria, di cassa della gestione sanitaria. 
    Gli equilibri di bilancio per  l'anno  2015  sono  rispettati  se
tutti i saldi previsti sono positivi o pari a zero. 
    Nelle  more  della  definizione  delle  modalita'  operative   di
perimetrazione  delle  entrate  prevista  dall'art.  20  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011, per il 2015, la  Regione  Sardegna  puo'
compilare i prospetti del monitoraggio e della  certificazione  senza
distinguere  la  gestione   sanitaria   accentrata   dalla   gestione
ordinaria. 
    Il prospetto della certificazione dei risultati del  pareggio  di
bilancio 2015 e' inviato,  entro  il  31  marzo  2016,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i  dati  numerici.
La certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente,  ai
sensi dell' art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di  cui
al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  dal  rappresentante
legale, dal responsabile del servizio finanziario  e  dall'organo  di
revisione economico-finanziaria, e' trasmessa  obbligatoriamente  per
via telematica ed ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1,
del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e   successive   modificazioni.   La   mancata   trasmissione   della
certificazione entro il termine perentorio del 31  marzo  costituisce
inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. 
    Le informazioni della  certificazione  sono  quelle  relative  al
monitoraggio   dell'intero   anno   2015   trasmesse   al   Ministero
dell'economia e delle finanze utilizzando il sistema web previsto nel
portale dedicato al patto di stabilita'  interno  e  al  pareggio  di
bilancio, all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it, ed e'
prevista  una  apposita  procedura  web  che  consente  all'ente   di
acquisire direttamente il modello 4C/15 per la certificazione ai fini
del successivo invio telematico al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, gia' compilato con le  informazioni  inserite,  in  fase  di
monitoraggio 2015. 
    L'art. 1, comma 471, della legge di stabilita' 2015, ha  disposto
l'invio telematico della certificazione attestante  il  rispetto  del
pareggio  di  bilancio  prevedendone  la  sottoscrizione  con   firma
digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n.  82   recante   "Codice   dell'Amministrazione   Digitale".   Alla
certificazione trasmessa in via telematica e'  attribuito,  ai  sensi
dell'art.  45,  comma  1,  del  citato  Codice   dell'Amministrazione
Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti
in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In  particolare,
l'art. 45 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale,  rubricato
"Valore  giuridico  della  trasmissione",  prevede  che  i  documenti
trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione  con  qualsiasi
mezzo telematico o informatico, idoneo  ad  accertarne  la  fonte  di
provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta  e  la  loro
trasmissione  non  deve  essere  seguita  da  quella  del   documento
originale. Pertanto, le regioni  non  devono  trasmettere  anche  per
posta ordinaria le certificazioni gia' trasmesse in via telematica. 
    La sottoscrizione del certificato generato dal sistema  web  deve
avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del  Decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  22  febbraio  2013  recante
"Regole tecniche in materia di generazione,  apposizione  e  verifica
delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali,  ai  sensi
degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3,  32,  comma  3,
lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". 
    Per acquisire  il  modello  della  certificazione  e'  necessario
accedere al portale dedicato al patto  di  stabilita'  interno  e  al
pareggio e richiamare, dal Menu Funzionalita' presente alla  sinistra
della  maschera   principale   dell'applicativo,   la   funzione   di
"Acquisizione modello"  relativa  alla  certificazione  del  rispetto
degli obiettivi 2015 che prospettera', in  sola  visualizzazione,  il
modello 4C/15 contenente le risultanze del  monitoraggio  del  quarto
trimestre del proprio ente. 
    Dopo  aver   verificato   l'attendibilita'   delle   informazioni
acquisite  dal  sistema   web,   sara'   possibile   procedere   alla
sottoscrizione  con  firma  digitale  del  documento  da  parte   del
rappresentante legale, del responsabile del  servizio  finanziario  e
dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria. 
    A  tal  fine,  occorre  utilizzare  la  funzione  "Certificazione
digitale" per effettuare il download del documento tramite l'apposito
tasto "Scarica Documento";  una  volta  scaricato  il  documento,  va
apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit
di  firma  in  proprio  possesso;  quindi  e'   necessario   accedere
nuovamente alla  funzione  "Certificazione  digitale"  ed  effettuare
l'upload del  documento  firmato  tramite  l'apposito  tasto  "Carica
Documento Firmato"; il sistema effettua una serie di controlli  sulla
validita' delle firme apposte  sul  documento  tra  cui  la  data  di
scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando  l'acquisizione  in
caso di mancato superamento dei suddetti controlli. 
    Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre  la  firma
digitale, che i dati del pareggio di bilancio al  31  dicembre  2015,
inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario,
devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2016 mediante la
funzione   "Variazione    modello"    nell'applicazione    web    del
"Monitoraggio". 
    Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto  di
"Invio Documento" presente nella funzione. A questo punto il  sistema
web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto
del termine di invio. 
    Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e  ai  controlli
preventivi  effettuati   sono   consultabili   sul   Manuale   Utente
dell'applicativo       disponibile       sul       sistema        web
http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Quesiti di natura tecnica  ed
informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta  elettronica
"assistenza.cp@tesoro.it". 
    Infine, si segnala che i dati indicati nella  certificazione  del
pareggio  di  bilancio  devono  essere  conformi  ai  dati  contabili
risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno  di  riferimento.  Ne
consegue  che,  qualora  la  regione,  approvando  il  rendiconto  di
gestione, modifichi i  dati  gia'  trasmessi  con  la  certificazione
mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, ai
sensi di quanto previsto dall'art.  1,  comma  472,  della  legge  di
stabilita' 2015, e' tenuta a rettificare, entro sessanta  giorni  dal
termine stabilito per l'approvazione del rendiconto  di  gestione,  i
dati del monitoraggio del quarto trimestre presenti nel sistema web e
ad inviare la nuova certificazione con le modalita' sopra richiamate. 
    Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da
quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non  prodotte  dal
sistema web non saranno ritenute valide ai  fini  della  attestazione
del rispetto del pareggio di bilancio.