Allegato
Criteri generali di assegnazione agli enti territoriali che hanno
contribuito alla conclusione di procedimenti di valorizzazione, di
una quota parte dei proventi dell'alienazione della proprieta'
degli immobili pubblici ovvero dell'alienazione o costituzione del
diritto di superficie, ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164.
Nella tabella sottostante e' rappresentato il criterio
«temporale» di determinazione della quota parte dei proventi,
derivanti dall'alienazione della proprieta' ovvero dall'alienazione o
costituzione del diritto di superficie, degli immobili la cui
destinazione d'uso sia stata modificata anche ai sensi dell'art. 26,
comma 8, del decreto-legge n. 133/2014, spettanti agli enti
territoriali. Tale quota, compresa tra il 5% e il 15 %, e'
riconosciuta agli enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti
delle loro rispettive competenze, alla conclusione del procedimento.
Il modello punta a stimolare l'applicazione dei principi di buona
amministrazione (ex. art. 97 Cost. e art. 1 legge n. 241/1990:
rapidita', efficacia, efficienza, economicita') da parte degli Enti
territoriali, mediante l'attribuzione della suddetta quota premiale
in modo commisurato alla complessita' dell'intervento ed alla
riduzione dei tempi del procedimento di valorizzazione.
In particolare, individuando in T0 il momento in cui viene
formalizzato l'accordo finalizzato a riconfigurare gli strumenti
territoriali urbanistici, in funzione della valorizzazione dei beni
di proprieta' dello Stato, e in T1 il momento in cui viene
definitivamente concluso l'iter urbanistico della valorizzazione, in
caso di alienazione della proprieta' ovvero alienazione o
costituzione del diritto di superficie degli immobili valorizzati,
viene riconosciuta all'ente territoriale la quota premiale massima
(15%), nel caso in cui procedimento urbanistico si concluda entro un
arco temporale non superiore a 12 mesi.
Man mano che i tempi di esecuzione si allungano, la quota
premiale si riduce fino all'attribuzione della quota minima (5%), ove
la variante intervenga dopo 24 mesi (cfr. Tab. 1).
Parte di provvedimento in formato grafico