(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
                            "ALLEGATO II 
 
Sostanze con restrizioni d'uso di cui  all'articolo  4,  comma  1,  e
  valori  delle  concentrazioni  massime  tollerate  per   peso   nei
  materiali omogenei 
    Piombo (0,1 %) 
    Mercurio (0,1 %) 
    Cadmio (0,01 %) 
    Cromo esavalente (0,1 %) 
    Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) 
    Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) 
    Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %) 
    Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %) 
    Dibutilftalato (DBP) (0,1 %) 
    Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %) 
    La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP  si  applica  ai
dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in  vitro,  e  agli
strumenti di monitoraggio e  controllo,  compresi  gli  strumenti  di
monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22luglio 2021. 
    La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non  si  applica
ai cavi o  ai  pezzi  di  ricambio  destinati  alla  riparazione,  al
riutilizzo all'aggiornamento delle funzionalita'  o  della  capacita'
delle AEE commercializzate prima del 22luglio 2019, e dei dispositivi
medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e  agli  strumenti  di
monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti  di  monitoraggio  e
controllo industriali, commercializzati prima del 22luglio 2021. 
    La restrizione concernente DEHP, BBP e  DBP  non  si  applica  ai
giocattoli che sono gia' soggetti alla restrizione concernente  DEHP,
BBP eDBP  di  cui  all'allegatoXVII,  voce51,  del  regolamento  (CE)
n.1907/2006.".