Allegato I "ALLEGATO II Sostanze con restrizioni d'uso di cui all'articolo 4, comma 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei Piombo (0,1 %) Mercurio (0,1 %) Cadmio (0,01 %) Cromo esavalente (0,1 %) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %) Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %) Dibutilftalato (DBP) (0,1 %) Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %) La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22luglio 2021. La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo all'aggiornamento delle funzionalita' o della capacita' delle AEE commercializzate prima del 22luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22luglio 2021. La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono gia' soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP eDBP di cui all'allegatoXVII, voce51, del regolamento (CE) n.1907/2006.".