Art. 11. Verifiche sul rispetto del Codice deontologico 1. Le associazioni di categoria dei fornitori che sottoscrivono il presente Codice deontologico, anche attraverso organi a cio' legittimati in base ai rispettivi ordinamenti statutari o comitati appositamente costituiti, promuovono il rispetto da parte dei rispettivi associati delle regole di condotta previste dal presente Codice. A tal fine, esse adottano apposite procedure per: a) la soluzione di eventuali problemi relativi all'applicazione delle predette regole; b) la verifica dell'osservanza delle predette regole da parte dei rispettivi associati nei casi di eventuali controversie insorte tra fornitori, committenti e/o interessati. 2. Le stesse associazioni si impegnano inoltre a valutare, anche con le associazioni di categoria ed organismi rappresentativi degli altri soggetti firmatari del presente Codice, forme o sistemi alternativi di risoluzione di eventuali controversie insorte tra fornitori, committenti e/o interessati, nonche' specifiche misure sanzionatorie, secondo i rispettivi ordinamenti statutari, delle eventuali violazioni delle suddette regole da parte degli aderenti alle associazioni di categoria dei fornitori che sottoscrivono il presente Codice deontologico. 3. Ove siano adottate misure sanzionatorie per le violazioni delle regole del presente Codice deontologico, l'associazione od organismo che le applica deve darne tempestiva informativa anche al Garante.