(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Bando per la presentazione di proposte  per  la  predisposizione  del
  piano nazionale per la riqualificazione sociale e  culturale  delle
  aree urbane degradate 
 
1. Oggetto e dotazione finanziaria 
    1. Al fine della  predisposizione  del  Piano  nazionale  per  la
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate,  di
seguito denominato «Piano», in attuazione dell'articolo 1, commi 431,
432, 433 e 434 della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  il  presente
bando stabilisce le modalita' e la procedura per la presentazione, da
parte dei comuni, di progetti di riqualificazione, costituiti  da  un
insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione  di  fenomeni
di marginalizzazione e  degrado  sociale,  nonche'  al  miglioramento
della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. 
    2. La dotazione del Fondo per l'attuazione  del  Piano  nazionale
per  la  riqualificazione  sociale  e  culturale  delle  aree  urbane
degradate, di cui all'articolo 1, comma 434, della legge n.  190  del
2014, e' di euro 44.138.500,00 per il 2015 e  di  euro  75.000.000,00
per  ciascuno  degli  anni  2016  e  2017,   per   complessivi   euro
194.138.500,00. 
2. Soggetti promotori 
    1.  Sono  ammessi  a  presentare  i   progetti   e   domanda   di
finanziamento, entro il 30 novembre 2015, i comuni  che  abbiano  nel
loro territorio la presenza di aree urbane degradate. 
    2. Ai fini del presente bando si intende: 
    per area urbana degradata un territorio che presenti: 
      un indice di disagio sociale (IDS) pari o superiore all'unita'.
L'indice risulta dalla media ponderata degli scostamenti  dei  valori
dei  seguenti  indicatori  dai  rispettivi  valori  medi   nazionali,
rilevati dal censimento ISTAT del 2011 secondo la formula: 
      IDS ZFU =  0,40*(DIS(i)  -  DISNAZ)+  0,30*(OCCNAZ  -  OCC(i))+
0,15*(GIOV(i) - GIOVNAZ)+ 0,15*(SCOLNAZ - SCOL(i)) 
    Dove: 
      [DIS(i)] tasso di disoccupazione 
      [OCC(i)] tasso di occupazione 
      [GIOV(i)] tasso di concentrazione giovanile 
      [SCOL(i)] tasso di scolarizzazione 
    riferiti al semestre precedente a quello della rilevazione, 
e 
    un indice di disagio edilizio (IDE) pari o superiore  all'unita'.
L'indice compara lo stato di conservazione  degli  edifici  dell'area
urbana degradata con il valore medio nazionale  secondo  la  seguente
formula: 
      IDE = [(ERp + ERm) / Tot ER ] / 0,168 
    Dove il coefficiente di ponderazione corrisponde alla percentuale
nazionale degli  edifici  con  stato  di  conservazione  "pessimo"  o
"mediocre" residenziali 
dove: 
      ERp  =  edifici  residenziali  dell'area  urbana  degradata  in
pessimo stato di conservazione 
      ERm  =  edifici  residenziali  dell'area  urbana  degradata  in
mediocre stato di conservazione 
      Tot ER = Totale edifici residenziali dell'area urbana degradata 
    Gli indicatori  potranno  essere  rilevati  anche  a  livello  di
territorio infracomunale,  attraverso  l'aggregazione  di  particelle
censuarie contigue con riferimento ai dati  rilevati  dal  Censimento
2011. 
    L'indice di disagio sociale (IDS) e l'indice di disagio  edilizio
(IDE) dell'area urbana degradata candidata devono essere in ogni caso
superiori al valore medio  dei  due  indici  calcolati  per  l'intero
comune. 
    3. Possono presentare domanda i comuni sia singolarmente, sia  in
qualita'  di  capofila  di  una  aggregazione  temporanea  di  comuni
confinanti che hanno nel loro territorio la presenza di  aree  urbane
degradate come definite al comma 2. 
    4. La formalizzazione delle aggregazioni temporanee  deve  essere
perfezionata prima della presentazione del progetto  con  indicazione
del comune capofila. 
    5. Il comune puo' presentare un solo progetto o  singolarmente  o
in aggregazione temporanea con altri comuni. 
3. Oggetto dei progetti 
    1. I progetti devono avere ad oggetto la  riqualificazione  delle
aree  urbane  degradate,  devono  essere  costituiti  da  un  insieme
coordinato di  interventi  diretti  alla  riduzione  di  fenomeni  di
marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al  miglioramento  della
qualita' urbana e alla riqualificazione  del  tessuto  sociale,  alla
riqualificazione  ambientale,  mediante  attivazione  di  servizi   e
interventi   di   ristrutturazione   edilizia,   riqualificazione   e
rigenerazione urbana con particolare riferimento  allo  sviluppo  dei
servizi sociali  ed  educativi  e  alla  promozione  delle  attivita'
culturali, didattiche e sportive, senza ulteriore consumo  di  suolo,
tra i quali, a titolo esemplificativo: 
      a)  interventi  finalizzati  alla  riqualificazione  dei   beni
pubblici o beni privati che assolvono ad un interesse pubblico  anche
di valore storico o artistico con riferimento al miglioramento  della
qualita' del decoro urbano; 
      b) interventi di potenziamento e adeguamento di  infrastrutture
e/o sviluppo di  servizi  volti  a  sostenere  l'attrattivita'  della
scuola e l'orientamento formativo dei giovani,  ivi  comprese  idonee
attrezzature per i disabili; 
      c) interventi finalizzati alla riqualificazione,  potenziamento
e adeguamento di beni  pubblici  o  privati  e/o  all'attivazione  di
servizi volti ad assicurare la protezione e l'accoglienza di adulti e
minori vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali; 
      d) interventi finalizzati alla riqualificazione,  potenziamento
e adeguamento di beni  pubblici  o  privati  e/o  all'attivazione  di
servizi  di  mediazione  culturale   volti   alla   riduzione   della
marginalita' e del disagio anche della popolazione immigrata; 
      e) interventi finalizzati alla riqualificazione,  potenziamento
e adeguamento di beni  pubblici  o  privati  e/o  all'attivazione  di
servizi per le esigenze della famiglia, per la  cura  dei  bambini  e
degli anziani; 
      f) interventi finalizzati alla riqualificazione,  potenziamento
e adeguamento di beni pubblici  o  privati  rivolti  a  garantire  la
sicurezza e salubrita'  dell'abitare,  il  risparmio  energetico,  la
mobilita'  alternativa,   il   ciclo   virtuoso   dei   rifiuti,   la
sostenibilita' ambientale complessiva degli interventi; 
      g) interventi finalizzati alla riqualificazione,  potenziamento
e  adeguamento  di  beni  pubblici  o  privati  volti   a   stimolare
l'insediamento di nuove attivita' imprenditoriali giovanili. 
    2. A tal fine ogni proposta di progetto, a  pena  di  esclusione,
deve: 
      a) illustrare gli  obiettivi  generali  e  specifici,  in  modo
chiaro e definito; illustrare  i  risultati  attesi,  soprattutto  in
termini di ricaduta nell'ambito di intervento su cui intende operare; 
      b) illustrare e articolare le attivita' progettuali; illustrare
le modalita' di realizzazione del progetto sotto il profilo  tecnico,
metodologico,  organizzativo  e  logistico;  indicare  il  numero  di
destinatari diretti e beneficiari indiretti; indicarne  le  modalita'
di individuazione; 
      c)  indicare  le  aree  in  cui  saranno  svolte  le  attivita'
progettuali; 
      d) prevedere un programma di intervento delle attivita',  parte
integrante della relazione di progetto; 
      e) contenere un programma economico  finanziario,  completo  di
eventuali contributi da parte del  mercato  privato  cosi'  come  dei
fondi comunitari. 
    3. Fatte salve le cause di esclusione espressamente previste  dal
presente bando, sono altresi' escluse le proposte progettuali che non
rispettino le condizioni di ammissibilita' di cui all'articolo 2 e le
proposte che: 
      a) non siano costituite da un insieme coordinato di interventi; 
      b) siano finalizzate esclusivamente ad attivita' di formazione,
studio e ricerca; 
      c) siano relative a progetti concernenti la gestione  ordinaria
delle attivita' usualmente  svolte  da  uno  qualsiasi  dei  soggetti
proponenti; 
      d) non  siano  presentate  secondo  le  modalita'  indicate  al
successivo articolo 4; 
      e) non indichino puntualmente quali siano  i  risultati  attesi
dalla  singola  azione  progettuale  proposta,  individuando  in  una
apposita  sezione  tecnica  della  relazione  di  progetto,  di   cui
all'articolo 4, comma 3, lettera g), l'indicatore misurabile di  tali
risultati e  non  si  impegnano  a  rilevare  il  raggiungimento  dei
risultati  attesi  dall'azione  progettuale  proposta   mediante   la
misurazione degli indicatori di risultato presenti nella relazione di
progetto; 
      f) siano presentati dal singolo comune, qualora lo stesso abbia
altresi' presentato altro  progetto  in  forma  aggregata  con  altri
comuni. 
    4. Il progetto e' elaborato: 
      a) a livello di studio di fattibilita', masterplan  e  progetto
preliminare. Quest'ultimo, per  gli  interventi  di  riqualificazione
urbanistica e infrastrutturale, costituisce il livello minimo; 
      b) il documento di cui  al  precedente  punto  a)  deve  essere
corredato da una documento di analisi che evidenzi le  condizioni  di
partenza dell'area di interesse del progetto relativamente a: 
        esistenza  di  fenomeni  di  devianza  e  criminalita'  anche
giovanile, ivi compresi quelli  relativi  a  tratta  e  sfruttamento,
violenza di genere e abusi sessuali su minori e adulti; 
        tasso di abbandono scolastico comunale superiore  alla  media
nazionale; 
        limitate opportunita' culturali e sociali; 
        presenza di fenomeni massicci di  immigrazione  irregolare  e
clandestina; 
        presenza  di  immobili  abbandonati,   aree   compromesse   o
degradate,  cosi'  come  richiamate  dalla  Convenzione  europea  del
paesaggio del 20 ottobre 2000, ratificata con legge 9  gennaio  2006,
n.14, quali aree industriali dismesse,  spazi  pubblici  degradati  e
residuali, edifici pubblici o privati destinati ad uso  pubblico  che
hanno perso le loro originarie funzioni; 
        estensioni significative rispetto al contesto locale; 
        collocazione  strategica  rispetto  al  contesto   urbano   e
all'assetto infrastrutturale; 
        aree  con  significativi  fenomeni   di   contrazione   delle
attivita' commerciali di vicinato o del tessuto produttivo locale con
particolare  riferimento  alla  piccola   impresa,   alle   attivita'
artigianali, alle attivita' professionali, alle start-up. 
4. Modalita' di presentazione delle domande 
    1. La presentazione del progetto deve  essere  formulata  tramite
specifica  "Domanda  di  inserimento  nel  Piano  nazionale  per   la
riqualificazione sociale e culturale delle  aree  urbane  degradate",
sottoscritta digitalmente  ai  sensi  dell'articolo  24  del  decreto
legislativo   7   marzo   2005,    n.    82,    denominato    "Codice
dell'amministrazione digitale", dal legale rappresentante del  comune
ovvero del comune capofila dell'aggregazione temporanea o da  un  suo
delegato, a pena di esclusione. 
    2. Le domande, predisposte secondo  quanto  sopra  specificato  e
complete dei prescritti documenti di cui  al  comma  3  del  presente
articolo, devono essere inviate entro il termine  perentorio  del  30
novembre  2015,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   -
Dipartimento per le pari opportunita', esclusivamente a  mezzo  posta
Elettronica      Certificata      (PEC),      all'indirizzo       PEC
areeurbane.po@pec.governo.it, conformemente alle  norme  del  "Codice
dell'amministrazione  digitale".  Le  domande  pervenute  oltre  tale
termine non saranno prese in considerazione. 
    3. Alla "Domanda  di  inserimento  nel  Piano  nazionale  per  la
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate"  e'
allegata la seguente documentazione  (in  formato  PDF),  predisposta
anche avvalendosi di dati forniti dalle  competenti  Amministrazioni,
ai  fini  della  verifica   dell'ammissibilita'   della   domanda   e
dell'attribuzione dei punteggi: 
      a) dichiarazione sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del
comune ovvero del comune capofila dell'aggregazione temporanea  o  da
un suo delegato, dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo  2,
comma 2, del presente bando con l'indicazione specifica  di  ciascuna
caratteristica  di  cui  al  medesimo  comma  corredata   di   idonea
documentazione giustificativa di dettaglio e su basi oggettive  anche
avvalendosi  di  dati  o  di  documentazione  rilasciati   da   altre
amministrazioni o enti competenti; 
      b)   documentazione   relativa   alla   formalizzazione   delle
aggregazioni temporanee,  con  l'indicazione  del  comune  confinante
capofila; 
      c)  delibera  comunale  relativa  ai   finanziamenti   pubblici
(nazionali o europei) e/o  privati,  con  l'indicazione  della  somma
finanziata, nella quale vengano posti in  evidenza  la  capacita'  di
coinvolgimento di soggetti privati, i quali  devono  comunque  essere
scelti attraverso procedure di evidenza pubblica, e di attivazione di
un effetto moltiplicatore del finanziamento  pubblico  nei  confronti
degli investimenti privati, di cui al punto D della tabella riportata
al citato articolo 6, comprensiva del programma attuativo  nel  quale
e' altresi' indicato l'ammontare delle risorse  finanziarie  distinte
per ciascuno degli esercizi  2015,  2016  e  2017,  ove  trattasi  di
interventi da realizzarsi con durata pluriennale; 
      d) preventiva dichiarazione in merito alla compatibilita' degli
interventi proposti, rilasciata dai competenti Uffici  preposti  alla
tutela dei vincoli del patrimonio culturale previsti nelle parti II e
III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
      e)  dichiarazione  rilasciata  dalle  Autorita'  competenti  in
materia ambientale  in  merito  alla  assoggettabilita'  o  meno  del
progetto alle procedure di valutazione ambientale (VIA, VINCA, VAS  a
seconda dei casi e delle aree di intervento); 
      f) dichiarazione  sottoscritta  dal  responsabile  dell'ufficio
tecnico del comune,  ovvero  del  comune  capofila  dell'aggregazione
temporanea  o  da  un  suo  delegato  relativa  alla  coerenza  degli
interventi  proposti  con  tutti  gli  strumenti  di   pianificazione
urbanistica vigenti o adottati; 
      g)  relazione  descrittiva  del  progetto,  che  evidenzia  gli
effetti di "miglioramento della qualita'  del  decoro  urbano  e  del
tessuto sociale ed ambientale, mediante attivazione  di  servizi  e/o
interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare  riferimento
allo sviluppo dei servizi  sociali  e/o  educativi,  alla  promozione
delle attivita' culturali, didattiche e sportive  e  alla  tutela  di
adulti e minori vittime di violenza,  tratta,  sfruttamento  e  abusi
sessuali", riportati al punto B della tabella di cui all'articolo  6.
La predetta relazione dovra' contenere la descrizione puntuale  degli
interventi e dei risultati attesi,  l'indicatore  utilizzato  per  la
misurazione dei  risultati,  e  dovra'  essere  corredata  da  tavole
illustrative ed elaborati tecnico-economici e dal programma attuativo
degli stessi; 
      h)  relazione  tecnica  sulle  caratteristiche  principali  del
progetto di riqualificazione sociale e culturale  delle  aree  urbane
degradate costituito da un insieme coordinato di interventi, a  firma
del RUP, con  relativo  quadro  economico  complessivo,  nella  quale
vengono posti in evidenza gli effetti di "Riduzione  di  fenomeni  di
marginalizzazione e degrado sociale",  riportati  al  punto  A  della
tabella di cui al citato articolo 6; 
      i)  relazione  tecnica  sulle  caratteristiche  principali  del
progetto  di  riqualificazione  urbanistica,  infrastrutturale,   dei
servizi, ambientale e  paesaggistica,  delle  aree  urbane  degradate
costituito da un insieme coordinato di interventi, a firma  del  RUP,
con relativo quadro economico complessivo; 
      l) atto di nomina del responsabile del procedimento; 
      m) progetto a livello di studio di fattibilita',  masterplan  o
progetto preliminare e relativa delibera di approvazione. 
5. Procedura di valutazione 
    1. La procedura di valutazione e' effettuata dal comitato per  la
valutazione dei progetti  di  riqualificazione  sociale  e  culturale
delle aree urbane degradate, di seguito denominato "comitato" di  cui
al comma 432 della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  secondo  le
seguenti fasi: 
      a) la segreteria tecnica del comitato provvede all'accertamento
della completezza della domanda e alla verifica di tutti i  documenti
e requisiti di ammissibilita' di cui agli articoli 2,  3  e  4,  pena
l'esclusione dalla procedura di valutazione; 
      b)  il  comitato  provvede  alla  valutazione  delle   domande,
all'attribuzione dei punteggi sulla base delle informazioni riportate
nella domanda e nella documentazione allegata. 
    2. Nel corso dell'istruttoria tecnica  possono  essere  richiesti
l'integrazione o il  completamento  della  documentazione,  che  deve
essere comunque in possesso del proponente prima della  scadenza  del
termine  di  presentazione  delle  domande.  Sono  ammesse  le   sole
integrazioni ascrivibili alla mancanza, incompletezza o irregolarita'
non essenziali dei  documenti  e  delle  dichiarazioni.  Le  suddette
integrazioni  devono  pervenire  entro  i   termini   fissati   nella
richiesta, pena l'esclusione. 
    3. Il comitato effettua  controlli  sulle  domande  presentate  e
sulla relativa documentazione a corredo,  richiedendo  agli  enti  la
necessaria documentazione progettuale ed amministrativa e fissando un
termine per la presentazione. I comuni trasmettono la  documentazione
entro i termini indicati, pena l'esclusione. 
6. Criteri di valutazione dei progetti e di attribuzione dei punteggi 
    1. I progetti saranno valutati in base ai seguenti criteri: 
 
    
=====================================================================
|      Progressivo     |           Criterio            |    Punti   |
+======================+===============================+============+
|                      |Riduzione di fenomeni di       |            |
|                      |marginalizzazione e degrado    |            |
|                      |sociale. (Legge 190/2014,      |            |
|                      |articolo 1, comma 432, lett.   |            |
|           A          |d), punto 1)                   | P1.max = 30|
+----------------------+-------------------------------+------------+
|                      | Miglioramento della qualita'  |            |
|                      |del decoro urbano e del tessuto|            |
|                      |sociale ed ambientale, anche   |            |
|                      |mediante interventi di         |            |
|                      |ristrutturazione edilizia, con |            |
|                      |particolare riferimento allo   |            |
|                      |sviluppo dei servizi sociali ed|            |
|                      |educativi e alla promozione    |            |
|                      |delle attivita' culturali,     |            |
|                      |didattiche e sportive e alla   |            |
|                      |tutela di minori e adulti,     |            |
|                      |vittime di violenza, tratta,   |            |
|                      |sfruttamento e abusi sessuali. |            |
|                      |(Legge 190/2014, articolo 1,   |            |
|           B          |comma 432, lett. d), punto 2)  | P2.max = 30|
+----------------------+-------------------------------+------------+
|                      |Tempestiva esecutivita' degli  |            |
|                      |interventi. (Legge 190/2014,   |            |
|                      |articolo 1, comma 432, lett.   |            |
|           C          |d), punto 3)                   | P3.max = 15|
+----------------------+-------------------------------+------------+
|                      |Capacita' di coinvolgimento di |            |
|                      |soggetti e finanziamenti       |            |
|                      |pubblici (nazionali ed europei)|            |
|                      |e privati e di attivazione di  |            |
|                      |un effetto moltiplicatore del  |            |
|                      |finanziamento pubblico nei     |            |
|                      |confronti degli investimenti   |            |
|                      |privati. (Legge 190/2014,      |            |
|                      |articolo 1, comma 432, lett.   |            |
|           D          |d), punto 4)                   | P4.max = 25|
+----------------------+-------------------------------+------------+
    
Criterio A - Riduzione di fenomeni  di  marginalizzazione  e  degrado
sociale 
    Il comitato attribuisce il punteggio come di seguito  illustrato,
sulla  base  della  valutazione  della  "riduzione  di  fenomeni   di
marginalizzazione  e  degrado  sociale"   esposta   nella   relazione
descrittiva  della  natura   e   delle   caratteristiche   principali
dell'insieme coordinato di  interventi,  a  firma  del  RUP,  di  cui
all'articolo 4: 
    1. Produzione di effetti durevoli di  riduzione  di  fenomeni  di
marginalizzazione e degrado sociale anche oltre la fine del progetto:
0.5*anni durata effetti oltre la chiusura: max 5 punti; 
    2. Coordinamento tra interventi  finalizzati  alla  riduzione  di
fenomeni di marginalizzazione e al degrado sociale: max punti 4; 
    3. Presenza di obiettivi chiari e raggiungibili, con il  migliore
rapporto tra obiettivi, azioni e costi di realizzazione: max punti 4; 
    4. Sostenibilita' economica anche oltre il termine  del  progetto
coperto dal finanziamento: max punti 5; 
    5. Previsione di interventi di riqualificazione  che  interessino
aree di crisi complessa: max punti 2. 
    I fattori sopra indicati si possono sommare. 
Criterio B - Miglioramento della qualita' del  decoro  urbano  e  del
  tessuto  sociale  ed  ambientale,  anche  mediante  interventi   di
  ristrutturazione  edilizia,  con   particolare   riferimento   allo
  sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla  promozione  delle
  attivita' culturali, didattiche e sportive e alla tutela di  minori
  ed  adulti  vittime  di  violenza,  tratta,  sfruttamento  e  abusi
  sessuali 
    1. Sviluppo dei servizi sociali ed educativi 
    Coeff.intervento.SocEduc: fino a 0,3 
    2. Promozione delle attivita' culturali, didattiche e sportive 
    Coeff.intervento.CultDidatt.Sport: fino a 0,3 
    3. Interventi di ristrutturazione edilizia 
    Coeff.intervento.RistrEdiliz: fino a 0,1 
    4. Interventi di protezione e accoglienza  di  minori  ed  adulti
vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali 
    Coeff.intervento.VittViol: fino a 0,3 
 
       Formula: Punteggio B = PB.max x Coeff.intervento.xxxxx. 
 
    Il proponente dovra' indicare l'aspetto prevalente della proposta
per ogni singolo  intervento,  nella  relazione  descrittiva  di  cui
all'articolo 4. 
    I fattori sopraindicati si possono sommare. 
Criterio C - Tempestiva esecutivita' degli interventi 
    1.    Interventi    con     progetto     esecutivo,     approvato
dall'amministrazione,  ovvero  progetti  di  servizi  il  cui  inizio
dell'attivazione o dello sviluppo e' garantita entro  90  giorni  dal
finanziamento del progetto 
    Coeff.livello.esecutivo = 1,0 
    2.    Interventi    con    progetto     definitivo,     approvato
dall'amministrazione ovvero con procedura di gara gia' avviata per  i
servizi, per i quali sia allegata la determina a contrarre 
    Coeff.livello.definitivo = 0,75 
    3. Interventi con studio di fattibilita', masterplan, o  progetto
preliminare   inclusi    i    progetti    di    servizi,    approvato
dall'amministrazione 
    Coeff.livello.sfmasterprel = 0,50 
 
         Formula: Punteggio C = PC.max x Coeff.livello.xxxx 
 
    Il  livello  del  progetto  e'  quello  indicato  nella  delibera
comunale di approvazione del progetto del singolo intervento  di  cui
all'articolo 4. 
Criterio D - Capacita' di coinvolgimento di soggetti e  finanziamenti
  pubblici (nazionali ed europei) e privati e di  attivazione  di  un
  effetto moltiplicatore del  finanziamento  pubblico  nei  confronti
  degli investimenti privati 
    1. Interventi con altri finanziamenti pubblici locali ed europei: 
    Coeff.Finanz.1    =    (%Fin.Pubb.Locale    +     %Fin.     Pubb.
Europeo/%Fin.Pubb.Locale.max + %Fin. Pubb. Europeo.max) 
    2.       Interventi       con        finanziamenti        privati
(proponente/promotore/concessionario): 
    Coeff.Finanz.2 = (%Fin.Privato/%Fin.Privat.max) 
    3. Interventi con altri finanziamenti pubblici programmati: 
    Coeff.Finanz.3 = (%Fin.Pubb.progr/%Fin.Pubb.progr.max) 
 
           Formula: Punteggio D = PD.max x Coeff.Finanz.xx 
 
    I fattori sopraindicati si possono sommare. 
    I fattori 1 e 3 sopraindicati non  si  possono  sommare,  qualora
riferiti al medesimo finanziamento. 
    4. L'importo dei  finanziamenti  pubblici  e  privati,  per  ogni
singolo  intervento,  e'  quello  indicato  nella  documentazione  in
allegato alla domanda di cui all'articolo 4. 
    5. Il punteggio complessivo di ciascun  progetto  e'  dato  dalla
somma del punteggio  A,  relativo  al  progetto  di  riqualificazione
costituito da un insieme coordinato di interventi, e dalla sommatoria
delle medie dei punteggi B, C e D,  attribuiti  ai  singoli  lotti  o
parti contenuti nel suddetto progetto. 
    6. Al termine della procedura il  comitato  redige  l'elenco  dei
progetti con indicazione del livello di  priorita'  in  funzione  del
punteggio complessivo attribuito a ciascun progetto. 
7. Individuazione dei progetti ammessi a finanziamento 
    1. I progetti ritenuti ammissibili al finanziamento sono inseriti
in un elenco decrescente in base al punteggio ottenuto. 
    2. Il comitato tiene conto dei seguenti criteri di priorita': 
      a) a parita' di punteggio di interventi presentati da un comune
e  da  un'aggregazione  di  comuni  e'  data  priorita'  al  progetto
presentato dall'aggregazione di comuni; 
      b) a parita' di punteggio, nel caso  di  intervento  diviso  in
piu' lotti o parti, sono valutati prioritariamente gli interventi che
costituiscono lotti o parti conclusivi di interventi gia' avviati. 
8. Progetti oggetto delle convenzioni o accordi di programma 
    1. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri sono individuati i progetti ai fini  della  stipulazione  di
convenzioni o accordi di  programma  con  i  soggetti  promotori  dei
progetti medesimi. 
    2. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti
partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie,
ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui  all'articolo  1,  comma
434, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  di  seguito  denominato
"Fondo", e i tempi di attuazione dei  progetti  medesimi,  nonche'  i
criteri e le modalita' per la revoca dei  finanziamenti  in  caso  di
inerzia realizzativa. 
    3. I soggetti che sottoscrivono le convenzioni o gli  accordi  di
programma si impegnano a fornire alla Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e
le  informazioni  necessarie  all'espletamento  della  attivita'   di
monitoraggio degli interventi, ai sensi dell'articolo 1,  comma  433,
della legge n. 190 del 2014. 
    4. La mancata  stipula  delle  convenzioni  o  degli  accordi  di
programma, per cause imputabili ai soggetti promotori  dei  progetti,
comporta  l'esclusione  del  progetto  e  l'individuazione  di  altro
progetto beneficiario secondo il punteggio ottenuto e compatibilmente
con le risorse disponibili. 
    5. Ai sensi del comma 433 della citata legge  n.  190  del  2014,
l'insieme delle convenzioni o degli accordi  di  programma  stipulati
costituisce il Piano. 
9. Finanziabilita' degli interventi 
    1. Le convenzioni o gli  accordi  di  programma,  contenenti  gli
interventi, costituenti il  Piano,  sono  finanziate,  in  ordine  di
punteggio decrescente ottenuto, fino al limite  di  capienza  annuale
delle  risorse  finanziarie   disponibili   per   ciascun   esercizio
finanziario 2015, 2016 e 2017. Ai  fini  del  computo  delle  risorse
disponibili per ciascun anno si tiene conto delle risorse finanziarie
indicate nel cronoprogramma per ciascun anno, al netto delle  risorse
provenienti da enti pubblici o privati,  e  nei  limiti  delle  somme
indicate per ciascun anno nel quadro economico, entrambi allegati  al
progetto. Non sono ammesse richieste di finanziamento aggiuntive. 
    2. Per ciascun progetto, il finanziamento a carico del Fondo  non
puo' essere inferiore a euro 100.000,00  e  non  puo'  in  ogni  caso
superare l'importo massimo di euro 2.000.000,00. Fermo restando  tale
importo massimo a carico  del  Fondo,  i  comuni  e  le  aggregazioni
temporanee di comuni possono presentare  progetti  che  prevedano  un
costo  complessivo  superiore  delle  iniziative  proposte,   purche'
specifichino  in  modo  documentato,  pena   l'inammissibilita',   le
ulteriori fonti di finanziamento disponibili. 
    3. Le convenzioni e  gli  accordi  di  programma  determinano  le
modalita' e gli adempimenti amministrativi necessari per l'erogazione
delle singole quote di finanziamento del progetto, in coerenza con il
quadro economico presentato. In ogni caso, non possono essere erogate
quote  di  finanziamento  prima  dell'avvio   dell'esecuzione   degli
interventi. 
    4. I criteri e  le  modalita'  di  revoca  sono  stabiliti  dalle
convenzioni in base alla norma primaria. 
10. Responsabile del procedimento 
    1. E' responsabile del procedimento per il presente bando Corrado
De Rosa.