Art. 4 Piano formativo individuale 1. L'avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui all'art. 4 del decreto attuativo sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo individuale, da parte dell'apprendista, del datore di lavoro e dell'istituzione formativa. 2. Il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all'allegato 1A, che costituisce parte integrante del presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresi', i seguenti elementi: a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale; b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso; c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista; d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro; e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalita' della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonche' le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio. 3. Il piano formativo individuale puo' essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.