(Allegato-art. 4)
                               Art. 4 
 
 
                     Piano formativo individuale 
 
    1. L'avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe
di cui  all'art.  4  del  decreto  attuativo  sono  subordinati  alla
sottoscrizione   del   piano   formativo   individuale,   da    parte
dell'apprendista, del datore di lavoro e dell'istituzione formativa. 
    2.  Il  piano  formativo  individuale,  redatto  dall'istituzione
formativa con il coinvolgimento  del  datore  di  lavoro  secondo  il
modello di cui all'allegato 1A, che costituisce parte integrante  del
presente  decreto,  stabilisce  il  contenuto  e  la   durata   della
formazione dei percorsi di cui al comma 2  e  contiene,  altresi',  i
seguenti elementi: 
    a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor
formativo e al tutor aziendale; 
    b) ove previsto, la qualificazione da acquisire  al  termine  del
percorso; 
    c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista; 
    d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro; 
    e) i risultati di apprendimento, in termini di  competenze  della
formazione interna  ed  esterna,  i  criteri  e  le  modalita'  della
valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e,  ove
previsto,  dei  comportamenti,  nonche'  le   eventuali   misure   di
riallineamento, sostegno e recupero, anche nei  casi  di  sospensione
del giudizio. 
    3. Il piano formativo  individuale  puo'  essere  modificato  nel
corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire  al
termine del percorso.