(Allegato-art. 6)
                               Art. 6 
 
 
            Valutazione e certificazione delle competenze 
 
    1. In conformita' a  quanto  definito  dall'art.  8  del  decreto
attuativo,  l'istituzione  formativa,  nel  rispetto  delle   vigenti
disposizioni in  materia  di  valutazione  previste  dalle  norme  di
settore nonche' dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il
datore di lavoro, definisce nel piano formativo individuale: 
    a) i risultati di apprendimento, in termini di  competenze  della
formazione interna ed esterna; 
    b)  i  criteri  e  le  modalita'  della   valutazione   iniziale,
intermedia  e  finale  degli  apprendimenti  e,  ove  previsto,   dei
comportamenti; 
    c) le eventuali misure di riallineamento,  sostegno  e  recupero,
anche nei casi di sospensione del giudizio. 
    2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti,  l'istituzione  formativa
anche avvalendosi del datore di lavoro, per la  parte  di  formazione
interna,  effettua   il   monitoraggio   e   la   valutazione   degli
apprendimenti anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei
percorsi in apprendistato, ne da' evidenza  nel  dossier  individuale
dell'apprendista e ne comunicai risultati all'apprendista e, nel caso
di studenti minorenni, ai titolari della responsabilita' genitoriale. 
    3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale  di
cui al presente  articolo,  l'apprendista,  al  termine  del  proprio
percorso, deve  aver  frequentato  almeno  i  tre  quarti  sia  della
formazione interna che della  formazione  esterna  di  cui  al  piano
formativo individuale. Laddove previsto  nell'ambito  dei  rispettivi
ordinamenti, la frequenza  dei  tre  quarti  del  monte  ore  sia  di
formazione  interna  che  di  formazione  esterna  di  cui  al  piano
formativo individuale costituisce requisito minimo anche  al  termine
di  ciascuna  annualita',  ai  fini  dell'ammissione   all'annualita'
successiva. 
    4.  Gli  esami  conclusivi  dei  percorsi  in  apprendistato   si
effettuano, laddove previsti, in  applicazione  delle  vigenti  norme
relative ai rispettivi percorsi ordinamentali,  anche  tenendo  conto
delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor  aziendale
nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati
di apprendimento definiti nel piano formativo individuale. 
    5. In esito al superamento dell'esame finale e  al  conseguimento
della  qualificazione,  l'ente  titolare   ai   sensi   del   decreto
legislativo 16  gennaio  2013,  n.  13  rilascia  un  certificato  di
competenze o, laddove previsto, un supplemento  al  certificato  che,
nelle more della definizione delle Linee guida  di  cui  all'art.  3,
comma 6, del decreto legislativo n.  13  del  2013,  dovra'  comunque
contenere: 
    a) gli elementi minimi  ai  sensi  dell'art.  6  riguardante  gli
standard minimi di attestazione del decreto  legislativo  n.  13  del
2013; 
    b) i dati che  consentano  la  registrazione  dei  documenti  nel
sistema informativo dell'ente titolare in conformita' al formato  del
Libretto formativo del cittadino,  ai  sensi  all'art.  2,  comma  1,
lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
    6. Agli apprendisti e'  garantito  il  diritto  alla  validazione
delle competenze ai sensi del decreto legislativo  n.  13  del  2013,
anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a
partire da un periodo minimo di lavoro di  tre  mesi  dalla  data  di
assunzione.