(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
                         Prova dell'origine 
 
    Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata
documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita.  In
questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi  elenchi,  gestiti
dalla struttura di controllo,  dei  produttori,  dei  confezionatori,
nonche' attraverso  la  denuncia  alla  struttura  di  controllo  dei
quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita'  del  prodotto.
Tutte  le  persone,  fisiche  o  giuridiche,  iscritte  nei  relativi
elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della  struttura  di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di  produzione  e
dal relativo piano di controllo.