(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
              al decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 
 
    All'articolo 1: 
    al comma 8, le parole: «30 giugno  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2015»; 
    dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
    «8-bis. All'articolo 6, comma  21-sexies,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole:  "Per  il
quinquennio 2011-2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli  anni
dal 2011 al 2020". 
    8-ter. Le disposizioni di cui al comma  8-bis  si  applicano  con
riferimento  alle  norme  in  materia  di  contenimento  della  spesa
dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto,  fatte  salve  le
disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 24  del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89»; 
    dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
    «10-bis. All'articolo 4, comma 25, della legge 12 novembre  2011,
n. 183, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2015"»; 
    dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: 
    «11-bis. All'articolo 11, comma 8, del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 116, le parole: "e comunque  non  oltre  centottanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto" sono sostituite dalle  seguenti:  "e  comunque  non
oltre il 31 maggio 2015". 
    11-ter. All'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge  27
dicembre 2013, n. 147, le parole da:  "di  sei  mesi"  fino  a:  "per
l'anno 2014" sono sostituite  dalle  seguenti:  "fino  al  30  giugno
2015"»; 
    al comma 12, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite  dalle
seguenti: «30 aprile 2015»; 
    dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: 
    «12-bis. All'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Fino  alla
conclusione   delle   procedure   di   stabilizzazione,   ai    sensi
dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  le
regioni  possono  procedere  alla  proroga  dei  contratti  a   tempo
determinato interessati alle procedure di cui  al  presente  periodo,
fermo restando il rispetto  dei  vincoli  previsti  dall'articolo  1,
comma 557, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi  di  finanza
pubblica". 
    12-ter. Al fine di assicurare, con carattere di  continuita',  il
regolare svolgimento delle attivita' afferenti  all'allertamento,  al
monitoraggio e al coordinamento operativo delle  strutture  regionali
che  compongono  il  Servizio  nazionale  della  protezione   civile,
prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di  cui
all'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e presso  le
Sale operative regionali di protezione civile, e' prorogata  fino  al
31 dicembre 2015 l'efficacia delle disposizioni di  cui  all'articolo
14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3891
del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del  21
agosto  2010,  e  successive  modificazioni.  Agli  oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma  si  provvede  con  le  risorse  a
carico dei bilanci regionali,  ai  sensi  del  medesimo  articolo  14
dell'ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010. 
    12-quater. In considerazione dei tempi necessari  per  assicurare
la piena funzionalita' della Commissione di garanzia degli statuti  e
per  la  trasparenza  e  il  controllo  dei  rendiconti  dei  partiti
politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio  2012,
n. 96, per  l'anno  2015,  i  termini  relativi  al  procedimento  di
controllo dei rendiconti dei partiti politici relativi  all'esercizio
2013, di cui all'articolo 9, comma 5, della medesima legge n. 96  del
2012,  sono  prorogati  di  sessanta  giorni.  Il  termine   per   la
presentazione  delle  richieste  di  accesso,  per  l'anno  2015,  ai
benefici di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge  28  dicembre
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 13, e successive modificazioni, e' prorogato al  31  gennaio
2015. I partiti politici che, entro  tale  data,  abbiano  presentato
richiesta di ammissione ai benefici di cui  al  secondo  periodo  del
presente comma per l'anno 2015  e  abbiano  attestato  di  essere  in
possesso dei requisiti indicati all'articolo 10, commi  1  e  2,  del
citato  decreto-legge  n.  149  del  2013,   secondo   le   modalita'
individuate  dalla  deliberazione  15  gennaio  2014,  n.  1,   della
Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n.  96
del 2012, hanno  accesso  ai  benefici  medesimi  anche  qualora  non
risultino iscritti nel registro di  cui  all'articolo  4  del  citato
decreto-legge n. 149 del 2013 alla data del 31 gennaio  2015.  A  tal
fine, la Commissione trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 15
marzo 2015, l'elenco dei partiti che abbiano presentato le  richieste
e le attestazioni di cui al terzo periodo acquisite ai  propri  atti.
Fino al 31 dicembre 2015, ai partiti politici che  si  trovano  nelle
condizioni di cui al terzo periodo del presente comma si applicano le
disposizioni dell'articolo 5, comma 3, del  citato  decreto-legge  n.
149 del  2013,  anche  qualora  non  risultino  ancora  iscritti  nel
registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge  alla  data
della percezione dei finanziamenti  o  dei  contributi  previsti  dal
citato comma 3». 
    All'articolo 2: 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma  2,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' differito al 30 luglio 2015.
Entro tale termine, gli enti locali  interessati,  anche  consorziati
tra loro, le unioni di comuni nonche' le  comunita'  montane  possono
richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace  soppressi,
indicati  nella  vigente  tabella  A  allegata  al   citato   decreto
legislativo n. 156 del 2012, con competenza sui rispettivi territori,
anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente  carico
delle spese di funzionamento  e  di  erogazione  del  servizio  della
giustizia  nelle  relative  sedi,  ivi  compreso  il  fabbisogno   di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi. Al ripristino puo' procedersi anche previo accorpamento  di
territori limitrofi compresi nel circondario di un  unico  tribunale.
Entro il 28 febbraio 2016 il Ministro della  giustizia,  valutata  la
rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai  criteri  di
cui al presente comma, apporta con  proprio  decreto  le  conseguenti
modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del citato  decreto
legislativo n. 156 del 2012. Con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
della giustizia, sentito il Consiglio superiore  della  magistratura,
da emanare entro sessanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
decreto di cui al  quarto  periodo  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
determinate  le  piante  organiche  del  personale  di   magistratura
onoraria degli  uffici  del  giudice  di  pace  ripristinati  e  sono
altresi' apportate le necessarie  variazioni  alle  piante  organiche
degli altri uffici del giudice di pace. Il Consiglio superiore  della
magistratura definisce, entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto di cui al  periodo  precedente,  la  procedura  di
trasferimento  dei  magistrati  onorari  destinati  agli  uffici  del
giudice  di  pace  ripristinati.  Si  applicano  i  commi   4   e   5
dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n.  156  del  2012,  e
successive  modificazioni.  All'attuazione  del  presente  comma   si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
    Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 2-bis. -- (Proroga di interventi in materia di contratti di
solidarieta'). -- 1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno  2015  nel
limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento
di integrazione salariale relativo ai contratti  di  solidarieta'  di
cui all'articolo  1  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863,
e successive modificazioni, e' aumentato  nella  misura  del  10  per
cento della retribuzione persa a seguito della riduzione  di  orario.
Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via  prioritaria
ai trattamenti  dovuti  nell'anno  2015  in  forza  di  contratti  di
solidarieta' stipulati nell'anno 2014. Al relativo onere, pari  a  50
milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere  sulle  risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
    Art. 2-ter. -- (Proroga della disciplina transitoria per  l'esame
di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato).  --  1.
All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012,  n.  247,  la
parola: "due" e' sostituita dalla seguente: "quattro"». 
    All'articolo 3: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Il comma 5  dell'articolo  3-quinquies  del  decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, e successive  modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: 
    "5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire  dal
1º  gennaio  2013  per  gli  apparecchi  atti  a   ricevere   servizi
radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori  di
apparecchiature elettroniche al dettaglio  sul  territorio  nazionale
non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico.  Al  fine
di  assicurare  ai  consumatori  la  migliore  qualita'  di   visione
dell'alta definizione, a partire dal 1º luglio  2016  gli  apparecchi
atti  a  ricevere  servizi  radiotelevisivi  venduti  dalle   aziende
produttrici  ai  distributori  di  apparecchiature  elettroniche   al
dettaglio  sul  territorio  nazionale  integrano  un   sintonizzatore
digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte
le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione  internazionale  delle
telecomunicazioni (ITU). Per le medesime finalita', a partire dal  1º
gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere  servizi  radiotelevisivi
venduti  ai  consumatori  nel  territorio  nazionale   integrano   un
sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi  in  tecnologia
DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per  le
successive evoluzioni delle  codifiche,  gli  obblighi  previsti  dal
presente comma  decorrono  rispettivamente  dal  diciottesimo  e  dal
ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte  dell'ITU.
Con regolamento dell'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni
sono indicate le codifiche che devono  considerarsi  tecnologicamente
superate, in ordine alle quali non sussistono gli  obblighi  previsti
dal presente comma"»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis.  Al  fine  di  favorire  il  completamento  di  programmi
realizzativi nelle aree colpite da  eventi  calamitosi  di  cui  alle
delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio  2014,  il  termine
previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e' prorogato al 30 settembre 2015. 
    3-ter. Il termine oltre il quale si applica la previsione di  cui
al comma 4 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116, relativamente al  primo  e  al  secondo  raggruppamento  di  cui
all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 12 novembre 2011,  n.  226,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2015. 
    3-quater.  I  termini  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,   del
regolamento  di  cui  al   comma   3-ter,   relativi   alla   mancata
pubblicazione  del  bando  di  gara,  per  gli   ambiti   del   primo
raggruppamento di cui all'allegato 1 allo  stesso  regolamento,  sono
prorogati all'11 luglio 2015, con  esclusione  degli  ambiti  di  cui
all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    3-quinquies. La data di inizio  dell'anno  convenzionale  di  cui
all'articolo 3, comma 3, terzo periodo, del  decreto  legislativo  13
agosto 2010, n. 130, relativamente all'anno 2014/2015,  e'  differita
al 1º ottobre 2014. 
    3-sexies. All'articolo 3, comma 3,  del  decreto  legislativo  13
agosto 2010, n. 130, le parole: "A decorrere dall'1º aprile 2011, per
anno convenzionale si intende il periodo intercorrente tra l'1 aprile
di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo;" sono sostituite
dalle seguenti: "Per anno convenzionale  si  intende  l'anno  termico
intercorrente tra il 1º ottobre di ciascun anno  e  il  30  settembre
dell'anno successivo;". 
    3-septies. La misura di cui  all'articolo  1,  comma  110,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' confermata per l'anno  2015  e  il
relativo limite massimo di spesa e' incrementato  di  55  milioni  di
euro. L'onere derivante dal periodo precedente e' posto a carico  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». 
    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
    «Art. 3-bis. -- (Disposizioni concernenti il Fondo di garanzia  a
favore delle piccole e medie imprese). -- 1. Dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente  decreto  fino  al  31
dicembre 2015 e' sospesa l'efficacia dell'articolo 1, comma 7,  della
legge 23 dicembre  2014,  n.  190.  Fino  al  31  dicembre  2015,  le
disposizioni dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima  della
data di entrata in vigore della citata legge n. 190  del  2014.  Sono
fatte comunque salve le garanzie  eventualmente  concesse  fino  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto». 
    All'articolo 4: 
    al comma 2, le parole: «30 aprile  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 ottobre 2015»; 
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. All'articolo 38, comma 2,  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole: "entro tre anni  dalla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso" sono sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il  7
ottobre 2016". 
    2-ter. La proroga del termine di cui al comma 2-bis del  presente
articolo si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono
agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, entro
otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del  presente  decreto,  fermi  restando  gli  adempimenti   previsti
dall'articolo 4 del medesimo regolamento»; 
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
    «5-bis. Per l'anno 2015 sono confermate le modalita'  di  riparto
tra le province del Fondo sperimentale di riequilibrio gia'  adottate
con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle
risorse da ripartire e da attribuire per l'anno 2015 si provvede  con
decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze.  Per  l'anno  2015  i  trasferimenti
erariali non oggetto di fiscalizzazione,  corrisposti  dal  Ministero
dell'interno in  favore  delle  province  appartenenti  alla  Regione
siciliana e alla regione Sardegna,  sono  determinati  in  base  alle
disposizioni dell'articolo 10, comma 2,  del  decreto-legge  6  marzo
2014, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2  maggio
2014, n. 68. 
    5-ter. All'articolo 1, comma 418, secondo periodo, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "al periodo  precedente"  sono
inserite le seguenti: ", ripartite nelle misure del 90 per cento  fra
gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante
10 per cento fra gli enti della Regione  siciliana  e  della  regione
Sardegna". 
    5-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 573: 
    1) al primo periodo: 
    1.1) le parole: "Per l'esercizio 2014, gli enti locali che  hanno
avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio  comunale  del
piano  di  riequilibrio  finanziario,  come  previsto   dall'articolo
243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Gli  enti
locali  che,  alla  data  di  entrata  in   vigore   della   presente
disposizione, non abbiano presentato il piano di  riequilibrio  entro
il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive
modificazioni,"; 
    1.2) le parole: "entro il termine perentorio di centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2015"; 
    2) al secondo periodo, le parole:  "di  centoventi  giorni"  sono
soppresse; 
    b) al comma 573-bis, primo periodo, le parole: "entro il  termine
perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro  il  30
giugno 2015"»; 
    dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
    «6-bis. I termini di  cui  all'articolo  14,  comma  31-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,  sono
prorogati al 31 dicembre 2015. 
    6-ter. All'articolo  17,  comma  4-quater,  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno
2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"». 
    All'articolo 5: 
    al comma 1, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2015»; 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. Le attivita' della Fondazione di studi universitari e  di
perfezionamento sul turismo, di cui ai commi 2, 3 e  5  dell'articolo
67  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  sono  estese  al
settore dei beni e delle attivita' culturali e sono prorogate fino al
31 dicembre  2017  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
    1-ter. Con decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  e'
adottato il nuovo statuto della Fondazione di cui al comma 1-bis, che
assume la  denominazione  di  "Scuola  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo"». 
    All'articolo 6: 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. La durata complessiva dei rapporti  instaurati  ai  sensi
dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  e'
prorogata di due anni»; 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis.  All'articolo  18,  comma  8-ter,  secondo  periodo,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  e  successive  modificazioni,  le
parole: "31  dicembre  2014"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2015"»; 
    dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
    «6-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di  cui  all'articolo  1,
comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' differito  al  31
dicembre 2015. All'onere finanziario  derivante  dal  primo  periodo,
pari ad euro 19 milioni nell'anno 2015, si provvede, quanto  ad  euro
10 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma  199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto ad euro 9 milioni,  a
valere  sulle  risorse  di  cui  all'articolo  58,   comma   5,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    6-ter. Al  fine  di  individuare,  entro  il  31  dicembre  2015,
soluzioni  normative  o  amministrative  ai  problemi   occupazionali
connessi ai rapporti convenzionali di cui al comma 6-bis, il  Governo
attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli
enti  locali  e  le  organizzazioni  rappresentative  dei  lavoratori
interessati». 
    All'articolo 7: 
    al comma 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
    «g-bis) all'articolo 5, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
    "6-bis. Nelle  procedure  di  selezione  per  la  formazione  del
contingente di personale militare di cui  al  comma  6  del  presente
articolo,  centocinquanta   posti   sono   riservati   al   personale
appartenente al Corpo militare di cui all'articolo 6, comma 9,  terzo
periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2014,  ferma  restando
l'invarianza  del  numero  complessivo   di   unita'   stabilito   in
trecento"»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Le disposizioni dei  commi  425,  426,  427,  428  e  429
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  si  applicano
anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6  del  decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato  dal
presente articolo»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis. All'articolo 13, comma 1, del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, le parole: "al 90 percento nel  2015"  sono  sostituite
dalle seguenti: "al 90 per cento nel 2016". 
    4-ter. La concessione del contributo per il sostegno al  progetto
pilota per il trattamento di minori vittime di abuso  e  sfruttamento
sessuale, di cui all'avviso pubblico n. 1/2011, di cui al  comunicato
della Presidenza del Consiglio dei ministri --  Dipartimento  per  le
pari opportunita' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  208  del  7
settembre  2011,  aggiudicato  al   Dipartimento   di   pediatria   e
neuropsichiatria infantile dell'universita' degli studi di  Roma  "La
Sapienza" per il Servizio di assistenza, cura  e  ricerca  sull'abuso
all'infanzia e' prorogata al 31 dicembre  2015.  All'onere  derivante
dalla disposizione del primo periodo, pari a 100.000 euro per  l'anno
2015,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
    4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto
del concorso straordinario di cui all'articolo 11  del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27,  e  successive  modificazioni,  l'efficacia  delle
disposizioni in materia  di  requisiti  per  il  trasferimento  della
titolarita' della farmacia, di cui  all'articolo  12  della  legge  2
aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e' differita fino al
31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini  dell'acquisizione  della
titolarita' di una farmacia, e' richiesta esclusivamente l'iscrizione
all'albo dei farmacisti». 
    All'articolo 8: 
    al comma  2,  lettera  b),  le  parole:  «31  luglio  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2015»; 
    al comma 3, le parole: «31 dicembre 2015» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2016»; 
    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis.  Con  esclusivo  riferimento  ai  contratti  di   appalto
relativi  a  lavori,  disciplinati  dal  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  affidati  a  seguito  di  gare
bandite o di altra procedura di affidamento  avviata  successivamente
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'anticipazione  di  cui
all'articolo 26-ter, comma 1, primo  periodo,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, e' elevata al 20  per
cento dell'importo contrattuale. 
    3-ter.  All'articolo  23-ter,  comma  1,   primo   periodo,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: "1º  gennaio  2015"
fino alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "1º
settembre 2015". 
    3-quater. La disposizione di cui al comma 3-ter  non  si  applica
alle procedure gia' avviate alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto»; 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. All'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98,  le  parole:  "22  marzo  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2015"»; 
    al comma 8, le parole: «30 giugno  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2015»; 
    dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
    «10-bis. Nelle more dell'attuazione, per l'annualita'  2015,  del
decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  di  cui
all'articolo 11, comma 5, della legge 9  dicembre  1998,  n.  431,  e
successive modificazioni, e dell'effettiva attribuzione delle risorse
alle regioni, e comunque fino  al  centoventesimo  giorno  successivo
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, al fine di consentire il passaggio da casa  a  casa
per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio  per
finita locazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2014, n.  15,  il  competente  giudice  dell'esecuzione,  su
richiesta della  parte  interessata,  puo'  disporre  la  sospensione
dell'esecuzione di dette  procedure.  Ai  fini  della  determinazione
della misura dell'acconto  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche dovuto per l'anno 2016,  non  si  tiene  conto  dei  benefici
fiscali derivanti dalla sospensione delle procedure di cui  al  primo
periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,3  milioni
di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo del  fondo  di
parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo  49,  comma  2,
lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89». 
    All'articolo 9: 
    al comma 1, le parole: «30 giugno  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2015»; 
    al comma 2, le parole: «28 febbraio 2015» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2015»; 
    al comma 3, lettera  c),  le  parole:  «1º  febbraio  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «1º aprile 2015»; 
    al comma 4, le parole: «28 febbraio 2015» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2015»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis. All'articolo 27, comma  4,  del  decreto  legislativo  15
febbraio 2010, n. 31, le parole: "Entro i 60 giorni successivi"  sono
sostituite dalle seguenti: "Entro i centoventi giorni successivi". 
    4-ter. All'articolo 1, comma  1,  del  decreto-legge  14  gennaio
2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1º  febbraio
2013, n. 11, e successive  modificazioni,  le  parole:  "31  dicembre
2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015". 
    4-quater. La proroga di cui al comma 4-ter e' disposta nelle more
della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania. 
    4-quinquies.  Il  termine   del   31   dicembre   2014   relativo
all'efficacia delle disposizioni di cui all'ordinanza del  Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5  dicembre  2006,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.  288  del  12  dicembre  2006,  stabilito
dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,  e'
prorogato al 31 dicembre 2015. All'attuazione del presente  comma  si
provvede nei limiti delle risorse  gia'  previste  per  la  copertura
finanziaria della citata ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei
ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006». 
    Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
    «Art.  9-bis.  --  (Proroga  della  Commissione  istruttoria  per
l'autorizzazione ambientale integrata -- IPPC). -- 1. Ferma  restando
la possibilita' di rinnovo dopo l'originaria scadenza, stabilita  con
il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,  n.  90,  la
Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata  --
IPPC in carica  al  31  dicembre  2014  e'  prorogata  nelle  proprie
funzioni  fino  al  subentro  dei  nuovi  componenti   nominati   con
successivo decreto». 
    All'articolo 10: 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 di  cui  all'articolo  1,
comma 176, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' prorogato  al  31
dicembre 2018»; 
    dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Al quarto periodo del comma  484  dell'articolo  1  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole:  "ed  e'  destinato  dalle
regioni all'estinzione anticipata del debito" sono  sostituite  dalle
seguenti: "ed e' destinato dalle regioni alla riduzione del debito"»; 
    dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    «8-bis.  All'articolo  1,  comma  641,  alinea,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole: "per il 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "per il 2016"»; 
    dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: 
    «11-bis. All'articolo 11, comma 1,  del  decreto  legislativo  14
marzo  2011,  n.  23,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "a
decorrere  dall'anno  2015"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "a
decorrere dall'anno 2016". 
    11-ter. La sospensione del pagamento dovuto per  la  restituzione
del debito per quota capitale,  da  intendersi  automatica,  disposta
dall'articolo 1, comma 9-ter, del decreto-legge 12  maggio  2014,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93,
e' prorogata per ulteriori  dodici  mesi.  La  durata  del  piano  di
ammortamento e' prolungata di dodici mesi rispetto a quanto  previsto
dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio  2014,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,  n.  50.
Agli oneri per interessi derivanti dai  finanziamenti  rimodulati  ai
sensi del presente comma si provvede, nell'anno 2015, a valere  sulle
risorse dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  11,  comma
13, del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,  come  modificata
dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio  2014,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  giugno  2014,  n.  93,
versate e disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º  agosto  2012,  n.  122,  e  successive
modificazioni,  ricorrendo  eventualmente  alla  ridefinizione  degli
interventi programmati nella medesima contabilita' speciale. 
    11-quater. La Cassa depositi  e  prestiti  Spa  e  l'Associazione
bancaria italiana adeguano le convenzioni  di  cui  all'articolo  11,
comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.  213,  integrate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile  2013,  n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
e dell'articolo 3-bis  del  decreto-legge  28  gennaio  2014,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50,  in
coerenza con le disposizioni di cui  al  comma  11-ter  del  presente
articolo.  I  finanziamenti  contratti  ai  sensi  delle   rispettive
disposizioni normative, come modificati per  effetto  dell'attuazione
del comma 11-ter, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati  ai  sensi
del citato articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174  del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  213  del  2012,  del
citato articolo 1, comma 367, della legge n.  228  del  2012,  e  del
citato articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge  n.  43  del  2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  71  del  2013,  senza
ulteriori formalita' e con i medesimi criteri e  modalita'  operative
stabiliti nei predetti decreti»; 
    dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: 
    «12-bis. All'articolo 9, comma 10, del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, le parole: "per l'anno 2014, nel limite di 5 milioni  di
euro" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2014 e 2015,  nel
limite di 5 milioni di euro per ciascun anno". 
    12-ter. All'articolo 35, comma  2,  del  decreto  legislativo  21
novembre 2014, n. 175, le parole: "31 gennaio 2015"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2015". 
    12-quater. All'articolo 35, comma 3, del decreto  legislativo  21
novembre 2014, n. 175, le parole: "2015, 2016 e 2017" sono sostituite
dalle seguenti: "2016, 2017 e 2018". 
    12-quinquies. All'articolo 11-bis  del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
    1) alla lettera a), le parole: "22 giugno 2013"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; 
    2) alla lettera b), le parole: "31 luglio 2014"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 luglio 2015"; 
    b) al comma 2 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  "A
seguito della presentazione della richiesta del piano di  rateazione,
non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se  la  rateazione
e' richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi  dell'articolo
48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602,  e  successive  modificazioni,  la  stessa  non  puo'  essere
concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto". 
    12-sexies. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre  2009,
n. 184, e successive modificazioni, le parole: "2013 e 2014", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "2015 e 2016". 
    12-septies.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del   comma
12-sexies, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni  2015  e
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione  della  dotazione
finanziaria del fondo di cui all'articolo 2, comma 616,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
    12-octies. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, della legge 30
dicembre 2010, n. 238, e successive  modificazioni,  le  parole:  "31
dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017". 
    12-novies.  All'articolo  2,  comma   6,   primo   periodo,   del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e  successive  modificazioni,  le
parole: "15 maggio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2015". 
    12-decies. All'articolo 20, comma 1, del  decreto-legge  6  marzo
2014, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2  maggio
2014,  n.  68,  le  parole:  "all'esercizio  finanziario  2013"  sono
sostituite dalle seguenti: "agli esercizi finanziari 2013 e 2014". 
    12-undecies. In deroga a quanto previsto dall'articolo  1,  comma
85, lettere b) e c), della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a
115 e 117, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  successive
modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono  di
avvalersene, consentendone la relativa  scelta  nel  corso  dell'anno
2015. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni  di
euro per l'anno 2015, a 71,4 milioni di euro per l'anno 2016, a  46,7
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019  e  a  37,1
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma
5, del decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Le  maggiori
entrate derivanti dal presente comma, pari a 24,7 milioni di euro per
l'anno 2021, affluiscono  al  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica, di cui  al  citato  articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 307 del 2004. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
    12-duodecies. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, le parole: "per gli anni 2012, 2013  e  2014"
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2012 al 2017". 
    12-terdecies. All'articolo  31,  comma  6-bis,  secondo  periodo,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni,  le
parole: "entro il 30 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
30 aprile". 
    12-quaterdecies.   All'articolo   5-quater,    comma    4,    del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,  dopo  la  parola:  "accertamento"
sono inserite le seguenti: "e i termini di cui  all'articolo  20  del
decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.   472,   e   successive
modificazioni" e le  parole:  "comma  2-bis"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "commi 2-bis e 2-ter". 
    12-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 1,  comma  169,  della
legge 27 dicembre 2006, n.  296,  per  l'anno  2014  sono  valide  le
deliberazioni regolamentari e tariffarie  in  materia  di  tassa  sui
rifiuti (TARI) adottate dai comuni  entro  il  30  novembre  2014.  I
comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI
entro il 30 novembre 2014 procedono alla  riscossione  degli  importi
dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno
2013. Le eventuali differenze tra il  gettito  acquisito  secondo  le
previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate  nell'anno
successivo. 
    12-sexiesdecies. La disapplicazione  della  sanzione  di  cui  al
quinto periodo della lettera a) del comma 462 dell'articolo  1  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, opera per
le regioni che non hanno rispettato il patto  di  stabilita'  interno
anche nell'anno 2014. La predetta  disapplicazione  opera  anche  nei
confronti delle regioni che non hanno  rispettato  nell'anno  2014  i
vincoli del patto di stabilita' interno  e  che  hanno  destinato  al
pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, e successive modificazioni, una quota dell'obiettivo del
patto  di  stabilita'  superiore  al  50  per  cento  dello   stesso,
limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle  entrate  del
titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanita',  e
del titolo III registrate nell'ultimo consuntivo disponibile. 
    12-septiesdecies. Le regioni di  cui  al  comma  12-sexiesdecies,
secondo periodo, del  presente  articolo  possono  dare  applicazione
all'articolo 40, comma  3-quinquies,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il  rispetto  degli
ulteriori vincoli finanziari ivi previsti nonche' di quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
successive  modificazioni,  in  ogni  caso  compatibilmente  con   il
rispetto, nel 2015, dei  vincoli  di  bilancio  e  a  condizione  che
abbiano, altresi', provveduto alla regolare  costituzione  dei  fondi
per  la  contrattazione  integrativa.  Le  predette  regioni  possono
procedere  ad  assunzioni  a  tempo   indeterminato   unicamente   in
attuazione dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, e possono applicare quanto previsto dall'articolo 4, comma 2,
del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. 
    12-duodevicies. Nei confronti  delle  regioni  di  cui  al  comma
12-sexiesdecies,  secondo  periodo,  del  presente  articolo  non  si
applica nel 2015 la sanzione prevista dalla lettera c) del comma  462
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento
alle opere in corso di realizzazione, mentre continuano ad applicarsi
le rimanenti sanzioni. 
    12-undevicies. Per le regioni di cui  al  comma  12-sexiesdecies,
secondo periodo,  del  presente  articolo  il  mancato  rispetto  dei
vincoli  del  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno  2014   non
costituisce inadempimento ai fini dell'applicazione dell'articolo  2,
comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
    12-vicies. In  attesa  di  apposita  regolamentazione  in  ordine
all'estinzione della pretesa tributaria, e' differita al 31  dicembre
2017 l'esecuzione della pretesa tributaria nei confronti del soggetto
obbligato al pagamento  dell'accisa  qualora  dalla  conclusione  del
procedimento penale instaurato per i medesimi fatti  e  definito  con
sentenza anteriore  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il  coinvolgimento  del
medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo  o  colpa.  Resta  fermo
l'eventuale recupero nei confronti  dell'effettivo  responsabile  del
reato. 
    12-vicies semel. All'articolo 18, comma  1,  primo  periodo,  del
decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: "Per l'anno  2014"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2014 e 2015". 
    12-vicies bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno". 
    12-vicies ter. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma
12-vicies bis, pari a 0,3 milioni di euro  per  l'anno  2015,  a  0,5
milioni di euro per l'anno 2016 e a  0,6  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2017,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma
5, del decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 
    Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
    «Art. 10-bis. -- (Proroga di termini in  materia  previdenziale).
-- 1. Il primo periodo dell'articolo 1, comma  744,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: "Per i  lavoratori
autonomi, titolari di posizione  fiscale  ai  fini  dell'imposta  sul
valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui  all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  che  non  risultino
iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati,
l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e' del  27  per
cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per  l'anno  2016  e
del 29 per cento per l'anno 2017". 
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede, quanto  a  60
milioni di euro per l'anno 2015, a 120 milioni  di  euro  per  l'anno
2016 e a 85 milioni di euro per l'anno 2017, mediante  corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  relativa  al   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto  a  60
milioni di euro per l'anno 2015 e a 35 milioni  di  euro  per  l'anno
2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio». 
    All'articolo 11: 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,  n.
122, e successive  modificazioni,  le  parole:  "31  dicembre  2014",
ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31  dicembre
2015". 
    1-ter. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º  agosto
2012, n. 122, e successive modificazioni,  le  parole:  "31  dicembre
2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"». 
    All'articolo 12: 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. All'articolo 11, comma 7,  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 116, le parole: "entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro
il 31 dicembre 2015"». 
    All'articolo 14: 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 418, le parole: "15 febbraio  2015"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 2015"; 
    b) al comma 419, le parole: "30  aprile"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 maggio"».