(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  24
                         gennaio 2015, n. 3 
 
    All'articolo 1: 
    al comma 1: 
    alla lettera a), capoverso 2-ter, le parole:  «,  morte  o»  sono
sostituite dalle seguenti: «o di»; 
    alla lettera c), capoverso «Articolo 31», comma 1,  alinea,  dopo
le parole: «da cui risultino societa' per azioni»  sono  inserite  le
seguenti: «, le relative  modifiche  statutarie  nonche'  le  diverse
determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter,»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Gli statuti delle societa' per  azioni  risultanti  dalla
trasformazione delle banche popolari di cui  al  comma  2  o  da  una
fusione cui partecipino una o piu' banche popolari di cui al medesimo
comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto,
in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  nessun
soggetto avente diritto al voto puo' esercitarlo,  ad  alcun  titolo,
per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento  del  capitale
sociale avente diritto al voto, salva la facolta' di prevedere limiti
piu' elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione
ad azioni possedute direttamente e indirettamente,  tramite  societa'
controllate,  societa'  fiduciarie  o  interposta  persona  e  quelli
espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito,
a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni;  le
partecipazioni detenute da organismi di investimento  collettivo  del
risparmio, italiani o esteri, non sono  mai  computate  ai  fini  del
limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo  23  del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,
e successive modificazioni. In caso di violazione delle  disposizioni
del  presente  comma,  la  deliberazione  assembleare   eventualmente
assunta e' impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile,
se la maggioranza richiesta non sarebbe stata  raggiunta  senza  tale
violazione. Le azioni per le quali  non  puo'  essere  esercitato  il
diritto  di  voto  non  sono  computate  ai   fini   della   regolare
costituzione dell'assemblea». 
    L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  2 (Norme  sul  trasferimento  dei  servizi  di   pagamento
connessi al  rapporto  di  conto  di  pagamento). -  1.  Il  presente
articolo reca la disciplina  sulla  trasferibilita'  dei  servizi  di
pagamento connessi al conto di pagamento detenuto da  un  consumatore
presso  un  prestatore  di  servizi  di  pagamento  verso  un   altro
prestatore di servizi di pagamento secondo quanto  previsto  al  capo
III  della  direttiva  2014/92/UE  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 23 luglio 2014. 
    2. Ai fini del presente articolo, per «servizio di trasferimento»
si intende il trasferimento, su  richiesta  del  consumatore,  da  un
prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su
tutti o su alcuni ordini permanenti  di  bonifico,  addebiti  diretti
ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti  eseguiti  sul  conto  di
pagamento, o il trasferimento dell'eventuale  saldo  positivo  da  un
conto  di  pagamento  di  origine  a  un  conto   di   pagamento   di
destinazione, o entrambi, con  o  senza  la  chiusura  del  conto  di
pagamento di origine. 
    3. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di
trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a
tutti i consumatori che intendono aprire o che sono  titolari  di  un
conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento. 
    4. Il servizio di trasferimento  e'  avviato  dal  prestatore  di
servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore.  A  tale
fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi  di  pagamento
ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di
trasferimento. 
    5. Il prestatore di servizi  di  pagamento  ricevente  esegue  il
servizio  di  trasferimento  entro  il  termine  di   dodici   giorni
lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del  consumatore.  Nel
caso in cui il conto abbia due o piu' titolari,  l'autorizzazione  e'
fornita da ciascuno di essi. 
    6. Attraverso l'autorizzazione il consumatore: 
    a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento  trasferente  e
al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico
a  eseguire  ciascuna  delle  operazioni  relative  al  servizio   di
trasferimento, per quanto di rispettiva competenza; 
    b) identifica specificamente i bonifici  ricorrenti  in  entrata,
gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi  ad  addebiti
diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti; 
    c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti  di
bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a
valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data  e'  fissata
ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere  dal  giorno  in  cui  il
prestatore di servizi  di  pagamento  ricevente  riceve  i  documenti
trasferiti dal prestatore di servizi di pagamento trasferente. 
    7. Ai fini del presente  articolo  si  applicano  le  definizioni
previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.
11. 
    8.  Il  prestatore  di  servizi   di   pagamento   ricevente   e'
responsabile dell'avvio e della gestione della  procedura  per  conto
del consumatore.  Il  consumatore  puo'  chiedere  al  prestatore  di
servizi di pagamento ricevente  di  effettuare  il  trasferimento  di
tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di  bonifico
o ordini di addebito diretto. Il prestatore di servizi  di  pagamento
trasferente fornisce al prestatore di servizi di pagamento  ricevente
tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto
di   pagamento   di   destinazione.   Con   riguardo    alla    forma
dell'autorizzazione si applica l'articolo 117, commi 1 e 2, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 
    9. Per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi  del  presente
articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo  144,  comma
3-bis, del testo unico di cui al  decreto  legislativo  1º  settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni. Si applica il  titolo  VIII
del medesimo testo unico di cui al decreto  legislativo  n.  385  del
1993. 
    10. Per il periodo di sei mesi dal rilascio  dell'autorizzazione,
il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore  di
servizi  di   pagamento   ricevente   consentono   gratuitamente   al
consumatore l'accesso alle informazioni che lo  riguardano  rilevanti
per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini
permanenti e agli addebiti  diretti  in  essere  presso  il  medesimo
prestatore di servizi di pagamento. 
    11. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le
informazioni  richieste  dal  prestatore  di  servizi  di   pagamento
ricevente e relative all'elenco degli  ordini  permanenti  in  essere
relativi a bonifici e le informazioni  disponibili  sugli  ordini  di
addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici  ricorrenti  in
entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti  sul
conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza
addebito di spese a  carico  del  consumatore  o  del  prestatore  di
servizi di pagamento ricevente. 
    12. Se nell'ambito del servizio di trasferimento  il  consumatore
richiede la chiusura del conto di pagamento di  origine,  si  applica
l'articolo 126-septies, commi 1 e  3,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. 
    13. Fermo restando  quanto  previsto  dai  commi  precedenti,  il
prestatore di servizi di pagamento trasferente  e  il  prestatore  di
servizi di pagamento ricevente non addebitano  spese  al  consumatore
per il servizio di trasferimento. 
    14. I prestatori di servizi di pagamento mettono  a  disposizione
dei  consumatori  a  titolo  gratuito  informazioni  riguardanti   il
servizio di trasferimento.  Il  contenuto  delle  informazioni  e  le
modalita' con cui queste sono messe a  disposizione  del  consumatore
sono disciplinati ai sensi dei capi I e  II-bis  del  titolo  VI  del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,
e successive modificazioni. 
    15. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili e secondo le modalita' e i termini definiti  dai  decreti
di cui  al  comma  18,  anche  al  trasferimento,  su  richiesta  del
consumatore, di strumenti finanziari da un conto di  deposito  titoli
ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli  di
origine, senza oneri e spese per il consumatore. 
    16. In caso di mancato rispetto delle modalita' e dei termini per
il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore  di  servizi
di pagamento inadempiente e' tenuto  a  indennizzare  il  cliente  in
misura proporzionale al ritardo e alla disponibilita'  esistente  sul
conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento. 
    17.  All'articolo  116  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385,  e  successive  modificazioni,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti  gli
indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla  clientela,
quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche
attraverso gli  sportelli  automatici  e  gli  strumenti  di  accesso
tramite internet ai servizi bancari". 
    18. Con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i  criteri  per  la
quantificazione  dell'indennizzo  di  cui  al  comma  16  nonche'  le
modalita' e i termini per l'adeguamento alle disposizioni di  cui  al
comma 15 del presente  articolo.  In  sede  di  prima  attuazione,  i
decreti di cui al primo periodo sono emanati entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. I prestatori  di  servizi  di  pagamento  si  adeguano  alle
disposizioni del presente articolo sulla trasferibilita' dei  servizi
di pagamento entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
    19. I commi 584 e 585 dell'articolo 1  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, sono abrogati». 
    Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
    «Art.  2-bis  (Attuazione  dell'articolo   11   della   direttiva
2014/92/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  luglio
2014,  in  materia  di  agevolazione  dell'apertura   di   un   conto
transfrontaliero da parte dei consumatori). - 1. In caso di richiesta
di trasferimento del conto di pagamento o del conto  corrente  presso
un istituto bancario o un prestatore di servizi di pagamento  di  uno
Stato membro dell'Unione europea diverso da quello  in  cui  ha  sede
l'istituto bancario o il  prestatore  di  servizi  di  pagamento  che
riceve la  richiesta  di  trasferimento,  l'istituto  bancario  o  il
prestatore di  servizi  di  pagamento  che  riceve  la  richiesta  di
trasferimento fornisce al consumatore, in seguito alla sua  richiesta
e nei termini di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della  direttiva
2014/92/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  luglio
2014, la seguente assistenza: 
    a) fornire gratuitamente al consumatore un elenco  di  tutti  gli
ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti  ordinati  dal
debitore al  momento  attivi,  ove  disponibile,  e  le  informazioni
disponibili sui bonifici  in  entrata  ricorrenti  e  sugli  addebiti
diretti ordinati dal creditore eseguiti  sul  conto  del  consumatore
medesimo nei precedenti tredici mesi. Tale elenco non comporta per il
nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun  obbligo  di  attivare
servizi che non fornisce; 
    b) trasferire l'eventuale saldo positivo del conto  detenuto  dal
consumatore sul conto di pagamento o  sul  conto  corrente  aperto  o
detenuto dal consumatore presso il nuovo  prestatore  di  servizi  di
pagamento, purche' tale richiesta contenga informazioni complete  che
consentano l'identificazione  del  nuovo  prestatore  di  servizi  di
pagamento e del conto del consumatore; 
    c) chiudere il conto detenuto dal consumatore». 
    L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 3 (Esercizio del credito a supporto  delle  esportazioni  e
dell'internazionalizzazione dell'economia  italiana  da  parte  della
Cassa  depositi  e  prestiti  Spa). -  1.  Al  fine   di   rafforzare
l'attivita' della societa' Cassa depositi e prestiti Spa  a  supporto
delle  esportazioni   e   dell'internazionalizzazione   dell'economia
italiana e la sua competitivita'  rispetto  alle  altre  entita'  che
operano con  le  stesse  finalita'  sui  mercati  internazionali,  la
medesima societa', direttamente  o  tramite  la  societa'  SACE  Spa,
svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito
diretto. L'attivita' puo'  essere  esercitata  anche  attraverso  una
diversa  societa'  controllata,  previa  autorizzazione  della  Banca
d'Italia. 
    2. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, le  parole:  "quando
le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione  della  SACE
s.p.a. o di altro istituto  assicurativo  le  cui  obbligazioni  sono
garantite da uno Stato" sono soppresse». 
    All'articolo 4: 
    al comma 1: 
    all'alinea, le parole da: «All'articolo 1, del testo unico»  fino
a: «e' inserito il seguente: "5-undecies.» sono soppresse e  dopo  le
parole: «raccomandazione 2003/361/CE,»  sono  inserite  le  seguenti:
«societa' di capitali, costituite anche in forma cooperativa,»; 
    la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c)  le  loro   azioni   non   sono   quotate   in   un   mercato
regolamentato;»; 
    alla lettera e): 
    al numero 1), le parole: «ricerca e sviluppo», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «ricerca, sviluppo e innovazione», e,
al secondo periodo, dopo le parole: «le spese  per  l'acquisto»  sono
inserite le seguenti: «e per la locazione» e dopo  le  parole:  «beni
immobili» sono aggiunte le seguenti: «; nel computo sono  incluse  le
spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo»; 
    al numero 3), dopo le parole: «e all'attivita'  di  impresa.»,  i
segni di interpunzione: «".» sono soppressi; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda
in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni, rese  ai
sensi degli articoli 46 e  47  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni: 
    a) ragione sociale e codice fiscale; 
    b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; 
    c) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
    d) oggetto sociale; 
    e) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese  l'attivita'
e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione; 
    f)  elenco  dei  soci,  con  trasparenza  rispetto   a   societa'
fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle  imprese  di
cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni,  con  autocertificazione  di  veridicita',   indicando
altresi', per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi
per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il  cui  controllo  il
socio agisce; 
    g) elenco delle societa' partecipate; 
    h)  indicazione  dei  titoli  di  studio   e   delle   esperienze
professionali dei soci e del personale la cui prestazione  lavorativa
e' connessa all'attivita' innovativa  delle  PMI,  esclusi  eventuali
dati sensibili; 
    i) indicazione  dell'esistenza  di  relazioni  professionali,  di
collaborazione o commerciali con incubatori certificati,  investitori
istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca; 
    l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 
    m) elenco dei diritti di privativa su  proprieta'  industriale  e
intellettuale; 
    n) numero dei dipendenti; 
    o) sito internet»; 
    al comma 4, le parole: «al  comma  3»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 3» e le  parole:  «e  il  31
dicembre» sono soppresse; 
    al comma 6, le parole: «dall'articolo 1,  comma  5-undecies,  del
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  introdotto»  sono
soppresse; 
    al comma 7: 
    al primo periodo, le parole: «all'articolo 1,  comma  5-undecies,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal» sono
sostituite dalla seguente: «al»; 
    il terzo periodo e' soppresso; 
    al comma 9, le parole:  «cosi'  come  definite  dall'articolo  1,
comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,
introdotto dal comma 1 del presente articolo,» sono  soppresse,  dopo
le parole: «gli articoli 26,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo
l'obbligo  del  pagamento  dei  diritti  di  segreteria  dovuti   per
adempimenti relativi  alle  iscrizioni  nel  registro  delle  imprese
nonche'  del  diritto  annuale  dovuto  in  favore  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura,»  e  le  parole:  «,
costituite da non oltre 7 anni» sono sostituite dalle seguenti:  «che
operano sul mercato da meno di sette anni dalla  loro  prima  vendita
commerciale»; 
    dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
    «9-bis. Alle PMI innovative che operano sul mercato  da  piu'  di
sette anni dalla loro prima vendita commerciale,  l'articolo  29  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,  si
applica qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo  di
prodotti,  servizi  o  processi  nuovi  o  sensibilmente   migliorati
rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato.  Il  piano  di
sviluppo e' valutato e approvato  da  un  organismo  indipendente  di
valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale,  ovvero
da un organismo pubblico»; 
    al comma 10: 
    alla lettera a) e' premessa la seguente: 
    «0a) all'articolo 1: 
    1) al comma 5-novies, le parole:  "portale  per  la  raccolta  di
capitali per le start-up innovative" sono sostituite dalle  seguenti:
"portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative e per
le PMI innovative" e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",
delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del
risparmio o altre societa' che investono prevalentemente in  start-up
innovative o in PMI innovative,  come  individuati,  rispettivamente,
dalle lettere e) e f) del comma 2 dell'articolo  1  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 30  gennaio  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014"; 
    2) dopo il comma 5-decies e' inserito il seguente: 
    "5-undecies. Per 'piccola e  media  impresa  innovativa'  o  'PMI
innovativa' si intende la PMI definita dall'articolo 4, comma 1,  del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3"»; 
    dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 
    «c-bis) all'articolo 100-ter, comma 2, dopo le parole:  "start-up
innovativa" sono inserite le seguenti: "o della PMI innovativa"; 
    c-ter) all'articolo 100-ter, dopo il  comma  2  sono  aggiunti  i
seguenti: 
    "2-bis. In alternativa a  quanto  stabilito  dall'articolo  2470,
secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la
sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione di  quote
rappresentative  del  capitale  di  start-up  innovative  e  di   PMI
innovative  costituite  in  forma  di  societa'   a   responsabilita'
limitata: 
    a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere  effettuati  per
il tramite di intermediari abilitati alla resa  di  uno  o  piu'  dei
servizi di investimento previsti dall'articolo 1,  comma  5,  lettere
a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione
o  l'acquisto  delle  quote  in  nome  proprio  e   per   conto   dei
sottoscrittori o degli acquirenti  che  abbiano  aderito  all'offerta
tramite portale; 
    b) entro i trenta giorni successivi alla  chiusura  dell'offerta,
gli intermediari abilitati comunicano al registro  delle  imprese  la
loro titolarita' di soci per conto di terzi, sopportando il  relativo
costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel  portale
devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di
buon fine della stessa e qualora l'investitore  decida  di  avvalersi
del  regime  alternativo  di  cui  al  presente  comma,  comporti  il
contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli  intermediari
incaricati affinche' i medesimi: 
    1) effettuino l'intestazione delle quote in nome  proprio  e  per
conto  dei  sottoscrittori  o  degli  acquirenti,  tenendo   adeguata
evidenza dell'identita' degli stessi e delle quote possedute; 
    2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore  o  dell'acquirente,
un attestato di conferma comprovante la titolarita' delle quote; tale
attestato di conferma ha natura di puro titolo di legittimazione  per
l'esercizio dei  diritti  sociali,  e'  nominativamente  riferito  al
sottoscrittore o all'acquirente, non e' trasferibile, neppure in  via
temporanea ne' a qualsiasi titolo, a terzi e non  costituisce  valido
strumento per il trasferimento della proprieta' delle quote; 
    3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano
richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto  alla  lettera
c) del presente comma; 
    4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la  facolta'  di
richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle
quote di loro pertinenza; 
    c)  la  successiva  alienazione  delle  quote  da  parte  di   un
sottoscrittore o acquirente, ai sensi della lettera  b),  numero  3),
avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei  registri
tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il  trasferimento  non
comportano costi o oneri ne' per l'acquirente ne' per l'alienante; la
successiva  certificazione  effettuata  dall'intermediario,  ai  fini
dell'esercizio dei  diritti  sociali,  sostituisce  ed  esaurisce  le
formalita' di  cui  all'articolo  2470,  secondo  comma,  del  codice
civile. 
    2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di  cui
al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale,  ove  e'
altresi' prevista apposita  casella  o  altra  idonea  modalita'  per
esercitare l'opzione ovvero indicare  l'intenzione  di  applicare  il
regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del  codice
civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni. 
    2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione della parte  II,
titolo II,  capo  II,  l'esecuzione  di  sottoscrizioni,  acquisti  e
alienazioni di strumenti finanziari emessi da start-up  innovative  e
da PMI innovative ovvero di quote rappresentative del capitale  delle
medesime, effettuati secondo le modalita' previste alle lettere b)  e
c) del  comma  2-bis  del  presente  articolo,  non  necessita  della
stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23,  comma
1. Ogni corrispettivo, spesa o  onere  gravante  sul  sottoscrittore,
acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta,
con separata e chiara evidenziazione delle  condizioni  praticate  da
ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche'  in  apposita  sezione
del sito internet di ciascun  intermediario.  In  difetto,  nulla  e'
dovuto agli intermediari. 
    2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data  in  cui  la  societa'
interessata abbia cessato di essere una start-up  innovativa  per  il
decorso del termine previsto dall'articolo 25, commi 2, lettera b), e
3, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  e  successive
modificazioni, gli  intermediari  provvedono  a  intestare  le  quote
detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente
agli  stessi.  L'intestazione   ha   luogo   mediante   comunicazione
dell'elenco dei  titolari  delle  partecipazioni  al  registro  delle
imprese ed e' soggetta a un diritto di  segreteria  unico,  a  carico
dell'intermediario. Nel caso di opzione per il regime di cui al comma
2-bis del presente articolo, la successiva  registrazione  effettuata
dal registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalita'  di
cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile"»; 
    dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: 
    «10-bis.  Al  solo  fine  di  favorire   l'avvio   di   attivita'
imprenditoriale e con l'obiettivo  di  garantire  una  piu'  uniforme
applicazione delle disposizioni in materia di start-up  innovative  e
di  incubatori  certificati,  l'atto  costitutivo  e  le   successive
modificazioni di start-up innovative sono redatti per  atto  pubblico
ovvero per atto sottoscritto con le modalita' previste  dall'articolo
24 del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e  le  successive
modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme  adottato  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  sono  trasmessi  al
competente ufficio del registro delle imprese di cui  all'articolo  8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. 
    10-ter. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  istituisce  nel
proprio  sito  internet  istituzionale  un  portale  nel  quale  sono
indicati tutti i documenti e le informazioni necessari  per  accedere
ai bandi di finanziamento pubblici e privati diretti e  indiretti  in
favore delle piccole e medie imprese innovative di  cui  al  presente
articolo e delle start-up innovative di cui al comma 2  dell'articolo
25 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  e  successive
modificazioni.    Le    amministrazioni    interessate     provvedono
all'attuazione del presente comma nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; 
    dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: 
    «11-bis. E'  istituito,  entro  il  30  luglio  2015,  presso  il
Ministero  dello  sviluppo  economico,  un  portale  informatico  che
raccoglie tutti gli interventi normativi relativi  al  settore  delle
start-up innovative (SUI). Il portale informatico deve fornire chiare
informazioni  rispetto  alle  modalita'  di  accesso  ai  bandi,   ai
finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al settore dalle
strutture  governative,  indicando  anche  gli  enti  di  riferimento
preposti come interlocutori dei vari utilizzatori.  Il  portale  deve
altresi' contenere una sezione dedicata  ai  territori,  nella  quale
siano  indicati  tutti  i  riferimenti  regionali   e   locali,   con
particolare attenzione ad una mappatura dettagliata degli  incubatori
e  delle   strutture   di   sostegno   alle   start-up   stesse.   Le
amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del  presente
comma nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    11-ter. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    "b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi"; 
    b) all'articolo 26, comma 8, secondo periodo, le parole:  "quarto
anno" sono sostituite dalle seguenti: "quinto anno". 
    11-quater.   Agli   oneri   derivanti    dall'attuazione    delle
disposizioni di cui al comma 11-ter, pari a 2  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, a 16,9 milioni di euro per l'anno 2016, a  11,1  milioni
di euro per l'anno 2017, a 3,1 milioni di euro per l'anno  2018  e  a
6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede: 
    a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015, a 13,8 milioni  di
euro per l'anno 2016, a 8 milioni di euro per l'anno  2017  e  a  3,4
milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2019,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2015, allo scopo  parzialmente  utilizzando,
quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di  euro
annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  l'accantonamento  relativo  al
medesimo Ministero e, quanto a 0,5 milioni di euro per  l'anno  2015,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 
    11-quinquies.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
    11-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 12,  lettera  e),  dopo  la  parola:  "holding"  sono
inserite le seguenti: "ove non iscritte nel registro delle imprese di
cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni"; 
    b) al comma 16, il terzo periodo e' soppresso. 
    11-septies.  All'articolo  32,  comma  7,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole:  "entro
il primo marzo di ogni anno" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro
il 1º settembre di ogni anno". 
    11-octies. In deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni
assunte nel capitale delle  imprese  beneficiando  dell'anticipazione
finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, devono essere limitate  nel
tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato.  La  cessione
delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro
un periodo massimo di dieci anni dalla data di  acquisizione  ovvero,
qualora l'investitore sia una societa'  di  gestione  del  risparmio,
entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla  stessa
gestito  che  ha  acquisito  la  partecipazione.  Le  commissioni  di
gestione di cui al punto 12.1 delle disposizioni generali di  cui  al
decreto del Ministro delle  attivita'  produttive  19  gennaio  2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2004, dovute
all'investitore, non sono versate per il periodo  eccedente  i  sette
anni.  Restano  ferme  le  ulteriori  disposizioni   previste   dalla
normativa di riferimento degli interventi di cui al presente comma. 
    11-novies. Dopo  il  numero  7  della  lettera  a)  del  comma  1
dell'articolo 10 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' inserito  il
seguente: 
    "7-bis. per le start-up innovative, di cui  all'articolo  25  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  e  successive  modificazioni,
durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del  registro
delle imprese di cui al comma 8 del citato articolo 25, il limite  di
importo di cui al numero 7 della presente  lettera  e'  aumentato  da
15.000 euro a 50.000 euro"»; 
    al comma 12, le parole:  «dal  comma  9»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dai commi 9 e 9-bis»; 
    dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: 
    «12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono individuati le modalita'  di  attuazione  delle
agevolazioni e i requisiti degli organismi di cui al comma 9-bis. 
    12-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 9-bis  del
presente  articolo  e'  subordinata,  ai  sensi  dell'articolo   108,
paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
all'autorizzazione della Commissione europea; alla richiesta provvede
il Ministero dello sviluppo economico». 
    All'articolo 5: 
    al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente: 
    «0a) al comma 37, dopo la parola: "irrevocabile" sono aggiunte le
seguenti: "e rinnovabile"»; 
    i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
    «2. Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  la  Fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia puo' costituire ovvero partecipare  a
start-up innovative di  cui  all'articolo  25  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e altre  societa',
anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti
nei settori funzionali al raggiungimento  del  proprio  scopo,  anche
rivolte  alla  realizzazione  di  progetti  in  settori   tecnologici
altamente   strategici,   previa   autorizzazione    del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Decorsi  sessanta  giorni
dalla richiesta di autorizzazione, in  mancanza  di  osservazioni  da
parte delle amministrazioni vigilanti,  l'autorizzazione  si  intende
concessa. 
    3. Nel caso  in  cui  le  finalita'  di  cui  al  comma  2  siano
realizzate a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma  578,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano
di Tecnologia puo' destinare  alla  realizzazione  delle  stesse  una
quota fino a un massimo del 10 per cento  dell'assegnazione  annuale,
previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia  e  delle
finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta  di  autorizzazione,
in mancanza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti,
l'autorizzazione si intende concessa. 
    3-bis. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 2  e  3
la Fondazione Istituto Italiano  di  Tecnologia  predispone  apposite
linee   guida   da   trasmettere   al   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione delle linee guida,  in
mancanza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, le
stesse si intendono approvate»; 
    alla rubrica, le parole: «e credito d'imposta per  acquisto  beni
strumentali nuovi» sono soppresse. 
    All'articolo 7: 
    al comma 1, capoverso «Articolo 15»: 
    al comma 1, secondo periodo,  le  parole:  «imprese  industriali»
sono sostituite dalla seguente: «imprese»; 
    al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «e occupazionale,  anche  attraverso  la  predisposizione  di
piani di sviluppo e di investimento che consentano il  raggiungimento
delle prospettive industriali e di mercato di cui al comma 1»; 
    al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «, ivi compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria»; 
    al comma 6, al  primo  periodo,  le  parole:  «entro  il  termine
stabilito dallo statuto» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  il
termine piu' breve possibile, dopo il superamento della situazione di
temporaneo squilibrio patrimoniale o finanziario, e comunque entro il
termine stabilito dallo statuto» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il Ministro dello sviluppo economico  presenta  annualmente
alle Camere una relazione sull'attivita' della Societa', comprendente
il monitoraggio delle iniziative in corso»; 
    al comma 7: 
    al primo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri,» sono inserite le seguenti: «da emanare entro
due  mesi  dalla  data  di   entrata   in   vigore   della   presente
disposizione,» e le parole: «e gli obblighi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, anche con riguardo ai diritti dei soggetti  che  non  si
avvalgono della garanzia, nonche' gli obblighi»; 
    il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Il  decreto  e'
comunicato ai competenti organi dell'Unione europea». 
    Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
    «Art.   7-bis (Garanzia   dello   Stato   per   le   imprese   in
amministrazione straordinaria). - 1. Al comma 2  dell'articolo  2-bis
del  decreto-legge  30  gennaio  1979,   n.   26,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  3  aprile  1979,  n.  95,  e  successive
modificazioni,  le  parole:  "cinquecento  milioni  di   euro"   sono
sostituite dalle seguenti: "cinquecentocinquanta milioni di euro". 
    2. Al fine dell'integrazione delle risorse iscritte nel  bilancio
dello Stato destinate alle garanzie  rilasciate  dallo  Stato  per  i
debiti contratti da imprese in amministrazione straordinaria ai sensi
del comma 1, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2015 e di 21 milioni di euro per l'anno 2016. Al  relativo  onere  si
provvede: 
    a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo
del fondo di parte capitale iscritto nello stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo  49,  comma
2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
    b) quanto a 21 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo
del fondo di parte capitale iscritto nello stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo  49,  comma
2, lettere a)  e  b),  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
    All'articolo 8: 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  con  integrazioni  al
decreto di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, sono stabiliti i requisiti, le condizioni di  accesso  e
le modalita' di erogazione dei contributi concedibili  a  fronte  dei
finanziamenti erogati a valere su provvista diversa  dal  plafond  di
cui al comma 1 del presente articolo, nonche' la misura  massima  dei
contributi stessi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa  stabilita
per l'attuazione dell'intervento di cui  al  citato  articolo  2  del
decreto-legge n. 69 del 2013, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 98 del 2013, e successive modificazioni»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito non bancario  da
parte delle piccole e medie imprese, la garanzia  del  Fondo  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n.  662,  puo'  essere  concessa  anche  in  favore  di  imprese   di
assicurazione per le attivita' di cui all'articolo 114, comma  2-bis,
del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre  1993,  n.
385, nonche' degli organismi di investimento collettivo del risparmio
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  e  successive
modificazioni, a fronte  di  operazioni  finanziarie  rientranti  tra
quelle ammissibili alla garanzia del medesimo Fondo sulla base  della
vigente normativa nazionale e dell'Unione europea». 
    Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 8-bis (Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per  le
piccole e medie imprese). - 1. All'articolo 1, comma 1,  lettera  b),
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole:  "il
rilascio della garanzia" sono  inserite  le  seguenti:  "diretta,  ai
sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio  1999,  n.
248, e successive modificazioni, da parte". 
    2. Il quarto periodo del comma 53 dell'articolo 1 della legge  27
dicembre 2013, n. 147, e' soppresso. 
    3. Il diritto alla restituzione, nei confronti  del  beneficiario
finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle  somme  liquidate  a
titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  costituisce
credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto  di  prelazione,
da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio  per  spese
di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis  del  codice
civile, fatti salvi i precedenti diritti di  prelazione  spettanti  a
terzi.  La  costituzione  e  l'efficacia  del  privilegio  non   sono
subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito
si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto  legislativo  26  febbraio  1999,   n.   46,   e   successive
modificazioni. 
    Art. 8-ter  (Modifica  all'articolo  2-bis  del  decreto-legge  5
gennaio 2015, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
marzo 2015, n. 20, in materia di garanzie  in  favore  delle  imprese
fornitrici  di  societa'  che  gestiscono  almeno  uno   stabilimento
industriale  di  interesse   strategico   nazionale   sottoposte   ad
amministrazione   straordinaria). -   1.   All'articolo   2-bis   del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il
seguente: 
    "2-bis. Alle  richieste  di  garanzia  relative  alle  operazioni
finanziarie di cui al presente articolo e' riconosciuta priorita'  di
istruttoria e di delibera. Il Consiglio  di  gestione  del  Fondo  si
pronuncia  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta;
decorso inutilmente il predetto  termine,  la  richiesta  si  intende
accolta"».