(Allegato A)
                             Allegato A 
LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEL COSTO AMBIENTALE E DEL COSTO DELLA
RISORSA PER I VARI SETTORI D'IMPIEGO DELL'ACQUA, IN ATTUAZIONE  DEGLI
OBBLIGHI DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 5 E 9  DELLA  DIRETTIVA  COMUNITARIA
                             2000/60/CE 
  **************************************************************** 
 
 
    Introduzione 
 
La Direttiva 2000/60/CE (DQA)  stabilisce  obiettivi  di  qualita'  e
disciplina   le   modalita'   per   conseguirli,   anche   attraverso
l'attuazione  di  una  idonea  politica  dei  prezzi  dell'acqua  che
incentivi un uso razionale della risorsa idrica  e,  in  applicazione
del principio chi inquina paga, consenta un  adeguato  contributo  al
recupero dei costi, compresi quelli ambientali e  della  risorsa.  Il
recupero dei costi nei vari settori d'impiego costituisce altresi' un
requisito di condizionalita' ex ante per la politica  di  Coesione  e
l'accesso ai fondi strutturali del prossimo ciclo di programmazione. 
 
Ai sensi del'art. 1,  comma  1  lett.d)  del  DPCM  20  luglio  2012,
pubblicato in Gazzetta ufficiale 3 ottobre 2012, n.  231,  i  criteri
omogenei per la determinazione dei costi ambientali e  della  risorsa
(Environmental and Resource Costs,  di  seguito  ERC)  devono  essere
disciplinati  dal  Ministero  dell'Ambiente  e   della   Tutela   del
Territorio e del Mare. 
 
Il documento si articola in tre sezioni dedicate rispettivamente a: 
  1. definizioni necessarie ad individuare gli ERC, 
  2. metodologia di stima degli ERC, 
  3. individuare l'approccio generale per  l'internalizzazione  degli
ERC. 
 
Lo scopo del presente documento e'  pertanto  quello  di  fornire  un
riferimento  tecnico  in  grado  di  supportare  le   Amministrazioni
competenti   ad   effettuare   la   ricognizione   degli   ERC   gia'
internalizzati negli  esistenti  strumenti  di  recupero  dei  costi,
l'identificazione degli ERC da internalizzare e  di  quelli  residui,
come riportato nella rappresentazione schematica delle linee guida  a
pagina 3. 
 
Nella fase di pianificazione e programmazione dei piani di  gestione,
relativa al periodo 2015-2021, sono fatte salve eventuali metodologie
di determinazione dei costi ambientali e della risorsa gia' impiegate
dalle   Autorita'    competenti    nell'approntare    l'aggiornamento
dell'analisi economica il cui  risultato  sia  equivalente  a  quello
conseguente  all'applicazione  delle  presenti   linee   guida,   con
l'obbligo di implementazione progressiva della nuova metodologia. 
 
Per quanto non espressamente indicato nelle presenti linee  guida  si
rimanda ai  documenti  guida  elaborati  nel  contesto  della  Common
Implemetation Strategy per la DQA e in particolare:  Documento  Guida
n.1 "Economics and the environment" (2003),  Drafting  Group  ECO1  e
ECO2 (2007) e Guidance Reporting 2016 (2014), pubblicati  su  CIRCABC
nella sezione "Biblioteca" della direttiva quadro sulle acque: 
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/containe
r.jsp 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
      Tabella 1 - Rappresentazione schematica delle linee guida 
 
 
  1. DEFINIZIONI 
 
Con  riferimento  al  quadro  normativo  nazionale,  alla  DQA  e  ai
documenti tecnici redatti  ufficialmente  a  livello  comunitario  in
materia di analisi economica e costi ambientali e della  risorsa,  ai
fini  delle  presenti  linee  guida,  si   forniscono   le   seguenti
definizioni: 
 
    1.1 Utilizzi 
Sono utilizzi idrici tutte le attivita' che impiegano la risorsa  e/o
impattano sullo stato  delle  acque  e  che  potrebbero  impedire  il
raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla DQA. I  vari
utilizzi devono essere individuati secondo l'analisi delle  pressioni
e degli impatti elaborata conformemente all'articolo 5 ed allegato II
della DQA. In conformita' al disposto dell'art. 2 punto 39 della  DQA
e dell'art. 74 comma 2 lett. pp) del d.lgs. 3 aprile  2006,  n.  152,
gli utilizzi comprendono gli usi idrici ed i servizi idrici. 
Usi idrici 
Sono usi idrici quelli indicati dall'art.  6  del  R.D.  11  dicembre
1933, n.1775 (T.U. 1775/1933), soggetti al regime della concessione e
gli usi soggetti ad autorizzazione, permessi o altro atto dispositivo
o costitutivo di diritti1 . 
Anche ai fini dell'applicazione del principio chi inquina paga,  sono
considerati i seguenti usi: 
  - potabile; 
  - produzione forza motrice (idroelettrico); 
  - agricolo di irrigazione; 
  - industriale; 
  - estrazione acque minerali e termali; 
  -  ogni  altro  uso  che  l'Autorita'  competente,   in   sede   di
pianificazione  di  bacino,  ha   identificato   come   significativo
(ittiogenico,  navigazione,  balneazione,  innevamento   artificiale,
ecc.). 
Servizi idrici 
Sono servizi idrici tutte le attivita' - pubbliche  o  private  -  di
prelievo, contenimento, stoccaggio, trattamento  e  distribuzione  di
acque  sotterranee  e/o  superficiali,  di   gestione   delle   acque
meteoriche, di raccolta e trattamento delle acque reflue  nonche'  le
attivita' finalizzate a preservare la risorsa idrica  e  tutelare  le
persone, i beni e le attivita' umane dai rischi  connessi  ad  eventi
estremi (alluvioni, siccita'). 
Sono servizi idrici: 
  a. il Servizio idrico integrato (di seguito SII)  di  cui  all'art.
141, comma 2 del D.lgs 152/2006 costituito, ai sensi  della  Delibera
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il  sistema  idrico
(AEEGSI) del 27 dicembre 2013, n. 643/2013/R/idr  (relativo  allegato
A), "dall'insieme dei servizi pubblici  di  captazione,  adduzione  e
distribuzione di acqua ad usi  civili,  di  fognatura  e  depurazione
delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti  singoli  servizi,
compresi i servizi di captazione e  adduzione  a  usi  multipli  e  i
servizi di depurazione ad usi misti  civili  e  industriali;  include
anche i seguenti servizi: 
    1. la  realizzazione  di  allacciamenti  idrici  e  fognari,  che
consistono  nelle  condotte  idriche  e   fognarie   derivate   dalla
principale e dedicate al servizio  di  uno  o  piu'  utenti;  include
l'installazione dei relativi accessori, le separazioni  di  rete,  la
rimozione  dei  punti  presa,  la  realizzazione   di   pozzetti   di
derivazione; 
    2.  le  attivita'  di  raccolta  e  allontanamento  delle   acque
meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e  manutenzione
di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia  e
la manutenzione delle caditoie  stradali;  tuttavia,  ai  fini  della
determinazione dei corrispettivi, laddove non gia'  incluse  nel  SII
alla  data  di  pubblicazione  del  presente   provvedimento,   dette
attivita' sono da considerarsi incluse tra le "attivita' non  idriche
che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato"; 
  b. Servizio Idrico  di  gestione  delle  reti  bianche:  costituito
dall'insieme dei servizi pubblici di gestione delle  condotte  urbane
separate a  servizio  delle  sole  acque  meteoriche  di  dilavamento
(fognatura bianca), comprese quelle che utilizzano infrastrutture del
Servizio Idrico di bonifica e ad esclusione di quelle gia' ricomprese
nel Servizio Idrico Integrato; 
  c. il Servizio  idrico  industriale:  costituito  dall'insieme  dei
servizi di captazione, adduzione e  distribuzione  di  acqua  ad  usi
industriali, di fognatura e depurazione di acque reflue  industriali,
ad esclusione di quello ricompreso nel servizio idrico integrato; 
  d. il Servizio idrico di irrigazione: costituito  dall'insieme  dei
servizi di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione  di  acqua
ad usi agricoli, di irrigazione; 
  e. il Servizio idrico di regolazione dei laghi Maggiore,  di  Como,
d'Iseo e di Garda: costituito dall'insieme dei  servizi  pubblici  di
regolazione del livello idrometrico dei grandi laghi,  delle  portate
derivate e della gestione delle opere di  regolazione  dei  medesimi,
finalizzati  alla  tutela  degli  ecosistemi  connessi   all'ambiente
lacustre, alla ripartizione della risorsa idrica per l'irrigazione ed
alla distribuzione su aree vaste  della  risorsa  idrica  che  svolge
anche un ruolo di rimpinguamento della falda; 
  f. il Servizio di  gestione  degli  invasi  e  di  altre  opere  di
laminazione,  accumulo,  adduzione  e/o  vettoriamento  delle  acque:
costituito dall'insieme dei servizi di  regolazione  degli  invasi  e
delle  altre  opere   di   laminazione,   accumulo,   adduzione   e/o
vettoriamento delle acque,  comprendente  la  regolazione  degli  usi
plurimi (ad esempio: produzione  programmata  di  energia  elettrica,
balneazione, navigazione, pesca sportiva, oltre che vendita di  acqua
all'ingrosso), il mantenimento della capacita' d'invaso, la  gestione
delle opere di scarico, la laminazione delle piene; 
  g. il Servizio idrico di gestione  della  rete  e  delle  opere  di
bonifica ai fini di difesa idraulica  e  di  presidio  idrogeologico:
costituito dall'insieme dei servizi di progettazione, realizzazione e
gestione delle opere di bonifica con destinazione d'uso (esclusiva  o
promiscua) di scolo e allontanamento delle acque di origine meteorica
nonche' delle opere  di  bonifica  montana  per  la  regimazione  dei
deflussi del territorio collinare e montano2 ; 
  h. Servizio idrico di gestione dei corsi d'acqua naturali  e  delle
opere  idrauliche:  costituito  dall'insieme  dei  servizi   pubblici
finalizzati  alla  sicurezza,  alla   salvaguardia   ambientale,   al
risanamento  delle  acque  (ad  esempio:  riqualificazione  fluviale,
potenziamento delle capacita' di auto - depurazione; rinaturazioni  e
ripristino  ambientale;  vivificazione  specchi  acquei  lagunari   e
vallivi; ecc.) nonche' alla manutenzione ordinaria e straordinaria: 
    1. delle opere di  sistemazione  idraulica  e  di  riduzione  del
rischio  connesso  con  eventi  meteorologici  estremi  e  pertinenze
idrauliche; 
    2. delle aree golenali, greto, aree o beni destinati alla  tutela
idraulica; 
    3. alvei fluviali. 
  i. Servizio idrico multisettoriale: costituito  dall'insieme  delle
opere di approvvigionamento idrico e di adduzione che,  singolarmente
o perche' parti  di  un  sistema  complesso,  siano  suscettibili  di
alimentare, direttamente o indirettamente, piu' aree  territoriali  o
categorie differenti di utenti. 
Al fine di attuare il principio generale di copertura  dei  costi  si
devono considerare  sia  i  servizi  idrici,  sia  le  attivita'  che
comportano importanti livelli di sfruttamento della risorsa idrica  o
di impatto su questa e sugli ecosistemi connessi. Con  riferimento  a
queste ultime devono essere esaminate  e  valutare  compiutamente  le
specifiche del settore idroelettrico (produzione forza  motrice)  nei
distretti ove cio' sia rilevante. 
 
 
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Scheda 1 - Servizi ecosistemici 
Alcuni ecosistemi acquatici naturali e ricostruiti sono in  grado  di
esplicare delle funzioni  (ritenzione  idraulica,  laminazione  delle
piene, abbattimento dei nutrienti,  fitodepurazione,  ricarica  della
falda, etc.) che, in  determinate  condizioni,  possono  configurarsi
come "servizi" suscettibili  di  remunerazione  o  compensazione  (in
analogia  ai   servizi   idrici   sopra   definiti,   caratterizzati,
generalmente, da un'obbligazione reciproca tra il  soggetto  gestore,
che eroga il servizio o  una  prestazione,  e  l'utente  beneficiario
tenuto a pagare il relativo corrispettivo, che sia canone, tariffa  o
tributo).  Tuttavia,  il  riconoscimento  e  la  determinazione   dei
pagamenti di tali funzioni (Payments for Ecosystem  Services  -  PES)
richiede almeno l'esistenza di una consolidata struttura di relazioni
tra risorse ambientali, sistemi economici e azione di governance e la
possibilita',  nonche'  la   capacita'   di   definire   una   idonea
contabilita' ambientale in grado di valorizzare in termini  economici
le esternalita' in un dato  territorio  di  riferimento  (es.  bacino
idrografico, sottobacino, area protetta ecc.). 
Nel caso le condizioni  sopra  riportate  siano  soddisfatte,  i  PES
possono essere contemplati nel contesto  dell'analisi  economica  dei
piani di gestione coerentemente alle indicazioni  fornite  in  queste
linee guida, in assenza di tali essenziali condizioni risulta  invece
impossibile considerare i PES. 
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    Utilizzatori 
Sono utilizzatori: 
  a. i titolari di una concessione di derivazione  d'acqua  ai  sensi
del  T.U.  1775/1933  successive  modifiche  ed  integrazioni  o   di
qualsiasi altra autorizzazione, permesso o altro atto  dispositivo  o
costitutivo di diritti sulla base di normative nazionali o regionali,
escluse eventuali autorizzazioni o licenze rilasciate dai consorzi di
bonifica agli utenti del servizio idrico di irrigazione di  cui  alla
lett. d) del precedente elenco sub "servizi idrici"; 
  b. i soggetti beneficiari ed utenti dei servizi idrici. 
 
 
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Scheda 2 - Beneficiari ed utenti dei servizi idrici 
A titolo esemplificativo, si identificano per ciascun servizio idrico
i seguenti soggetti: 
  a. Servizio  idrico  integrato:  gli  utenti  del  servizio  idrico
integrato; 
  b. Servizio  Idrico  di  gestione  delle  reti  bianche:  cittadini
serviti; 
  c. Servizio idrico industriale: le aziende  che  si  avvalgono  del
servizio (consorziate, in convenzione, ecc.); 
  d. Servizio idrico di irrigazione: aziende agricole  e  agricoltori
consorziati; 
  e. Servizio idrico di regolazione  dei  Laghi  Maggiore,  di  Como,
d'Iseo e di Garda: soggetti ai quali sono  primariamente  indirizzate
le attivita' di  regolazione  dei  grandi  laghi  (consorzi  irrigui,
produttori di energia, ecc); 
  f.  Servizio  di  gestione  degli  invasi  e  di  altre  opere   di
laminazione, accumulo, adduzione e/o vettoriamento: tutti i  soggetti
che, a vario titolo, beneficiano delle opere di regolazione  e  della
adduzione e distribuzione d'acqua ad usi plurimi; 
  g. Servizio idrico di gestione della rete e delle opere di bonifica
ai fini di difesa idraulica e di presidio idrogeologico:  i  soggetti
proprietari di immobili che beneficiano di tali attivita'; 
  h. Servizio idrico di gestione dei corsi d'acqua naturali  e  delle
opere idrauliche: la generalita'  della  popolazione  del  territorio
interessato dalle attivita' di tutela (comunita' territoriali); 
  i. Servizio idrico multisettoriale: tutti i soggetti che,  a  vario
titolo, beneficiano delle opere di approvvigionamento  idrico,  della
adduzione e  distribuzione  d'acqua  per  diversi  servizi  idrici  e
diversi usi; 
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    1.2 Costi finanziari, costi ambientali e costi della risorsa 
    Costi finanziari 
Sono i costi legati alla fornitura ed alla gestione degli usi  e  dei
servizi idrici. Sono i costi imputabili a un'attivita' o  transazione
economica (produzione o servizio) che si avvale della risorsa  idrica
sia  come  bene  di  consumo  finale  sia  come  bene  (fattore)   di
produzione. I costi  finanziari  comprendono  i  costi  operativi  di
gestione e di manutenzione (costi O&M) e i costi di capitale. I costi
finanziari   possono,   relativamente   ai   precedenti   cicli    di
pianificazione e programmazione, contenere anche costi  riferibili  a
misure di rilievo ambientale  che  dovranno  essere  identificati  ed
esplicitati come costi ambientali internalizzati in sede  di  analisi
economica3 . 
    Costi ambientali 
Sono i costi legati ai danni  che  l'utilizzo  stesso  delle  risorse
idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi o ad altri  utilizzatori,
nonche' costi legati alla alterazione/riduzione  delle  funzionalita'
degli ecosistemi acquatici o al degrado  della  risorsa  sia  per  le
eccessive quantita' addotte sia per la  minore  qualita'  dell'acqua,
tali da danneggiare gli usi dei corpi idrici o il benessere derivante
dal valore assegnato al non-uso di una certa risorsa. 
E', quindi, "costo ambientale" qualsiasi spesa, intervento o  obbligo
(vincoli e limiti nell'uso) per il  ripristino,  la  riduzione  o  il
contenimento del danno prodotto dagli utilizzi  per  raggiungere  gli
obiettivi di qualita' delle acque previsti  nei  piani  di  gestione,
imputabile direttamente al  soggetto  che  utilizza  la  risorsa  e/o
riceve uno specifico servizio idrico. 
Per il Servizio Idrico Integrato si  richiamano  le  definizioni,  in
quanto compatibili con  le  presenti  linee  guida,  contenute  nella
deliberazione 27 dicembre 2013 643/2013/R/IDR dell'AEEGSI. 
 
 
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Scheda 3 - Danno 
Ai fini delle presenti linee guida, in particolare per la valutazione
economica  dei  costi   ambientali,   il   concetto   di   danno   va
esclusivamente ricondotto ad una perdita qualitativa  o  quantitativa
della    risorsa    (deterioramento/depauperamento),    ovvero     ad
un'alterazione o modificazione della stessa, ancorche' in assenza  di
dolo, negligenza o colpa grave da parte del soggetto che utilizza  il
bene  acqua.  Quindi,  e'  da  considerare  danno   il   riferimento,
quantificabile anche in termini di costo,  per  il  ripristino  o  il
mantenimento quali quantitativo del bene che subisce o  abbia  subito
una qualsiasi perdita per il solo fatto dell'utilizzo o per il quale,
ai fini delle necessarie misure da  approntare,  sia  riscontrato  il
nesso di  causalita'  tra  l'utilizzo  e  la  sua  alterazione  quali
quantitativa. 
Il danno derivante da un utilizzo si ha, pertanto, quando  l'utilizzo
stesso provoca una qualsiasi alterazione dello stato ambientale di un
corpo idrico discostandolo dagli  obiettivi  definiti  nei  piani  di
gestione e/o pregiudicandone il futuro raggiungimento. 
Pertanto,  l'analisi  delle  pressioni  e   degli   impatti   diventa
necessaria  per  la   caratterizzazione   fisica   delle   situazioni
descriventi il danno ambientale e per determinare se il corpo idrico,
in conseguenza degli utilizzi,  sia  a  rischio  di  non  raggiungere
l'obiettivo ambientale. 
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    Costi della risorsa 
Sono i costi delle mancate opportunita' imposte ad  altri  utenti  in
conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di la'  del
loro livello di ripristino e ricambio naturale tenendo  conto:  della
disponibilita' idrica spazio - temporale, dei  fabbisogni  attuali  e
futuri, della riproducibilita' della risorsa e della  qualita'  della
stessa, dei vincoli di  destinazione  e  degli  effetti  economico  -
sociali  e  ambientali  producibili  dai  diversi  usi  e  non   usi.
Concorreranno, cioe', alla scelta dell'uso o non uso a cui  destinare
l'acqua, la scarsita' della risorsa da utilizzare, la qualita'  della
stessa e la rinuncia ai  benefici  dell'uso  alternativo  rispetto  a
quello scelto4 . 
Tali costi si generano in sede di allocazione della risorsa idrica se
la differenza tra il valore  economico  (attuale  e  futuro)  che  si
avrebbe nel caso del suo migliore utilizzo alternativo ed  il  valore
economico (attuale e futuro) dell'acqua  nelle  attivita'  a  cui  e'
stata assegnata e' positiva. 
Il costo della risorsa, quindi, esiste solo  se  l'alternativa  d'uso
dell'acqua genera un valore economico (d'uso e di non  uso)  maggiore
rispetto  all'uso  corrente  dell'acqua  ed  e'   determinato   dallo
spiazzamento (sottrazione/indisponibilita' di risorsa)  che  gli  usi
attuali determinano in rapporto: 
• a una domanda inevasa a maggiore valore aggiunto; 
• a volumi presuntivamente utili al raggiungimento degli obiettivi di
qualita'. 
 
 
 
    2. METODO DI STIMA DEI COSTI 
 
La valutazione delle tre tipologie di costo sopra definite, su cui si
articola l'analisi economica della  DQA,  necessita  di  informazioni
differenziate, non sempre note o accertabili con procedure omogenee. 
I costi definiti "finanziari", sono di norma  rilevabili  come  costi
diretti gia' contabilizzati o possono essere  stimati  (quantificati)
sulla base di procedure e parametri noti. 
Diverso e' il caso dei costi ambientali, per la valutazione dei quali
e' per lo  piu'  necessario  procedere  attraverso  metodi  indiretti
(proxy). In proposito, le presenti linee guida adottano un metodo  di
stima "cost based", basato  cioe'  sulla  valutazione  dei  costi  di
intervento per la riparazione del danno  ambientale  nonche'  per  il
miglioramento  e  la  protezione  del   bene   ambientale,   comunque
funzionali  al  raggiungimento  di   obiettivi   dati   di   qualita'
ambientale5 . 
Questa opzione traduce la considerazione che il costo  necessario  al
mantenimento di un certo livello di qualita' del bene ambientale  sia
una  stima  plausibile  del   valore   del   bene   stesso,   sebbene
tendenzialmente  sottostimato  per  effetto  della   difficolta'   di
calcolare il "valore totale" del bene in questione. Il  recupero  del
costo ambientale non coperto potra' avvenire,  ove  sia  sostenibile,
per fasi successive di revisione dei programmi di misure attraverso i
vari cicli di programmazione e  attuazione  dei  piani  di  gestione.
Peraltro, il sistema concessorio italiano  impone  agli  utilizzatori
della  risorsa  idrica  anche  obblighi  di  tutela  e   salvaguardia
ambientale che contribuiscono a controllare la  eventuale  formazione
di costi ambientali. 
Diverso ancora e' il caso del costo della risorsa la  cui  stima,  in
base alla definizione adottata di "costo di scarsita'",  e'  affidata
al  possesso   di   svariate   informazioni   (quantita'   scambiate,
allocazioni, prezzi) e ad un calcolo relativamente complesso. 
 
    2.1 Stima dei costi finanziari 
In base alla definizione datane, per il relativo calcolo o stima,  si
rinvia alle metodologie in essere o a quelle che saranno definite dai
soggetti competenti nei vari settori di impiego della  risorsa  o  di
gestione dei servizi. Per  la  valutazione,  si  rinvia  ai  consueti
metodi di accertamento di  equilibrio  gestionale,  sostenibilita'  e
convenienza. 
 
    2.2 Stima dei costi ambientali 
La  stima   dei   costi   ambientali   e'   un   passaggio   cruciale
nell'elaborazione dei piani  di  gestione  e  avviene  attraverso  il
processo di seguito schematizzato. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
Figura 1- Procedura di individuazione dei costi ambientali  (adattato
     da: WFD CIS Drafting Group ECO2 - Information sheet - 2004) 
 
 
Dunque, una volta rilevata la natura e le cause del danno, a  seguito
dell'analisi delle pressioni e degli impatti elaborata  conformemente
all'articolo  5  della  DQA,  sulla  base  del  complesso  di  misure
(obblighi,  restrizioni  e/o  interventi  diretti  ecc.)  necessarie,
realizzabili  ed  effettivamente  funzionali  al   ripristino   dello
stato-obiettivo atteso  dal  piano  di  gestione  per  ciascun  corpo
idrico, occorre: 
- procedere alla  quantificazione  dei  costi  da  sostenere  per  la
riduzione o rimozione del danno stesso; 
- attribuire gli oneri di copertura in applicazione dei principi "chi
inquina paga" e "chi usa paga". 
 
Sulla  base  di  tale  approccio,   i   costi   ambientali   potranno
considerarsi internalizzati quando il programma di misure sara' stato
attuato  e  i  relativi  costi  (ritenuti  efficienti)  sostenuti   o
compensati. In tal caso, e' necessario identificarli ed  esplicitarli
nell'analisi economica. 
Nel caso residui una parte di costo ambientale questo  potra'  essere
recuperato,  in  tutto  o  in  parte,  nelle   fasi   successive   di
pianificazione  (proroghe)  o,  purche'  economicamente  sostenibile,
attraverso  la  programmazione  di  ulteriori  misure   supplementari
necessarie  a  raggiungere  l'obiettivo  ambientale  non   altrimenti
conseguibile. La persistenza di  un  costo  ambientale  residuo  puo'
altresi'  essere  ritenuta  inevitabile  o  accettabile  in  base   a
parametri  tecnici  o  socio-economici,  coerentemente   con   quanto
previsto dai criteri di deroga di cui all'articolo 4 della Direttiva,
in particolare i punti 4.3, 4.4 e 4.5. (cfr. cd exemptions). 
 
 
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Scheda 4 - Costi finanziari e costi ambientali: una precisazione 
 
Puo' essere utile  illustrare  la  particolare  interconnessione  tra
costi finanziari e  costi  ambientali  che  emerge  dalla  DQA  e  in
particolare dalle definizioni e dagli schemi processuali proposti dal
documento guida N. 1 (Economics and the Environment). 
Con riferimento  all'attuale  ciclo  di  pianificazione  distrettuale
(2015): 
•  Costi  finanziari:  spese  sostenute  dai   servizi   idrici   per
l'esercizio delle attivita' di protezione ambientale  sulle  acque  e
gli ecosistemi connessi.  Dovrebbero  corrispondere  grosso  modo  ai
costi delle misure  attuative  delle  direttive  precedenti  la  DQA,
denominate misure di base. 
• Costi ambientali: valore economico del danno ambientale in  essere,
approssimato dal costo degli interventi necessari a  colmare  il  gap
tra "stato iniziale" e "stato-obiettivo". Dovrebbero corrispondere al
costo delle misure supplementari. 
Con riferimento ai cicli successivi (2021 o 2027): 
•  Costi  finanziari:  spese  sostenute  dai   servizi   idrici   per
l'esercizio  delle  attivita'  di  protezione  delle  acque  e  degli
ecosistemi connessi, una volta  ottenuti  gli  standard  di  qualita'
assegnati. Dovrebbero corrispondere  ai  nuovi  "costi  di  sistema",
includendo i costi addizionali del programma di misure  supplementari
ormai a regime (ammortamento misure + costi di gestione). 
• Costi ambientali: valore economico  del  danno  ambientale  residuo
(esternalita'   ambientali   negative),   ritenuto   inevitabile    o
accettabile  in  base  a  parametri  tecnici  o  socio-economici,  in
analogia  con  quanto  previsto  dai  criteri  di   deroga   di   cui
all'Articolo 4 della Direttiva, in particolare ai punti  4.3,  4.4  e
4.5. 
In questa logica, i costi ambientali  possono  essere  internalizzati
come componente attuale o futura della tariffa dei  servizi  e/o  dei
canoni di concessione d'uso, a copertura del costo economico  di  una
esternalita' da recuperare a carico del soggetto che la produce  o  a
compensazione  di  chi  la  subisce.  Essi  si  traducono  in   costi
finanziari se e quando assumono la forma di "spesa" (uscita di cassa)
per il soggetto chiamato o a sostenere direttamente un intervento  di
protezione  ambientale  o  ad  acquistare   un   servizio   parimenti
finalizzato. 
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    2.3 Stima dei costi della risorsa 
Il costo della risorsa, assunto come "costo di scarsita'",  non  puo'
essere trattato in modo simmetrico al costo  ambientale,  cioe'  come
una  componente  di  costo  da  trasferire  tout  court  nel   prezzo
dell'acqua. Il  costo  della  risorsa  e'  infatti  generato  da  una
"inefficienza allocativa", e'  cioe'  un  costo  economico  che  puo'
prodursi sotto condizioni di mercato inefficiente6 . 
Trattandosi di un  costo  opportunita',  puo'  presentare  variazioni
rispetto a contesti territoriali e temporali diversi e  nei  casi  in
cui non vi sia competizione tra gli utilizzi il costo  della  risorsa
e' nullo. 
Il costo della risorsa va pertanto accertato attraverso un  complesso
di azioni concatenate e conseguenti: 
- conoscere adeguatamente la ripartizione amministrativa dei  diritti
di prelievo (concessioni) e  dei  consumi  reali;  i  consumi  devono
essere tarati  in  termini  di  bilancio  (oltre  che  di  prelievo),
prendendo in considerazione i tassi di restituzione, almeno per macro
usi (fino ai cosiddetti  "usi  -  non  consumi",  come  nei  casi  di
restituzione quasi integrale dei volumi derivati); 
-  verificare  la  convenienza  del  rapporto  tra  funzioni  idriche
differenti (usi) e dei relativi rapporti tra queste  e  i  rispettivi
consumi, anche attraverso l'elaborazione di standard  di  riferimento
(ad esempio la dotazione  idrica  ottimale  pro-capite  per  gli  usi
domestici, la dotazione specifica per ettaro per gli usi irrigui, ecc
); 
- analizzare gli  squilibri  piu'  evidenti,  identificare  le  cause
valutando se siano addebitabili alla  mappa  "storica"  dei  diritti,
alle priorita' di uso stabilite dalla legge o anche - e in che misura
- a carenze tecnologiche o inefficienze dei sistemi di  distribuzione
ecc. (le perdite di rete sono una componente del costo di  scarsita',
cosi' come lo sono le inefficienze gestionali); 
- stabilire quale volume  di  prelievi,  in  sottrazione  ai  livelli
attuali di concessione/consumo, sarebbe sufficiente a  supportare  un
regime idrologico coerente con il raggiungimento degli  obiettivi  di
qualita' biologica (deflusso minimo vitale - DMV di cui alla  vigente
legislazione,   flusso   ecologico),   a    costi    comparativamente
convenienti. 
 
Ognuno di questi passaggi puo' restituire una quantita' idrica e/o un
moltiplicatore per calcolare segmenti  di  costo  della  risorsa,  in
relazione a fattori di inefficienza differenziati. 
Si deve essere consapevoli che in assenza di dati e riferimenti  come
quelli su elencati, qualsiasi tentativo di stabilire un  costo  della
risorsa in termini di "differenza tra valore economico del  beneficio
netto degli usi attuali e valore delle migliori alternative attuali o
future" sarebbe privo di fondamento. 
 
Una volta stabilito il principio di compensazione e di copertura  del
consumo di risorsa idrica, si presentano in primo luogo  due  opzioni
strategiche: 
-   disincentivare   e   tendenzialmente   ridimensionare   gli   usi
inefficienti; 
-  ridurre  i  consumi  e  approssimare  un  rendimento  ottimale   e
sostenibile della risorsa7 . 
In altre parole, accertare un costo della risorsa e  "tenerne  conto"
(to take account) nella copertura del costo  dei  servizi  significa,
almeno tendenzialmente, agire  in  modo  da  comprimere  quanto  piu'
possibile il costo marginale della risorsa,  risolvendo  e  superando
progressivamente le inefficienze strutturali del sistema dei  diritti
d'uso (concessioni). Nella determinazione  del  costo  della  risorsa
entrano, tuttavia, in  gioco  anche  ragioni  di  superiore  pubblico
interesse rispondenti a specifiche strategie politico  -  economiche.
Ovvero, l'efficiente allocazione della risorsa non  significa  sic  e
sempliciter che tutti gli usi e il non uso siano soddisfatti, ne' che
i sacrifici siano equamente ripartiti tra gli uni e gli altri, o  tra
i concessionari e gli utenti  dei  servizi;  si  trattera'  piuttosto
della  migliore  allocazione  possibile  in  termini   di   efficacia
ambientale, considerata ottimale sotto l'aspetto economico e  sociale
e contemperati gli interessi coinvolti. 
 
In  ragione  della  causa,  l'Autorita'  competente   procedera'   ad
applicare gli istituti normativi previsti o  ad  adottare  le  misure
idonee a conseguire la migliore allocazione possibile  della  risorsa
come riportato nella Scheda 6 sottostante, fatta  salva  l'azione  di
regolazione  dei  grandi  laghi  alpini  ad  opera  dei  consorzi  di
regolazione  che  provvedono  annualmente  alla  ripartizione   della
risorsa per i vari usi, in ragione della disponibilita' di risorsa  e
delle derivazioni regolarmente assentite. 
 
 
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Scheda 5 - Gestione delle inefficienze allocative e gestionali. 
 
Al fine del  raggiungimento  dell'obiettivo  ambientale  fissato  nel
piano di gestione e allo scopo di soddisfare gli usi  possibili  e  i
fabbisogni dei concessionari, fatto salvo il rispetto del  DMV7bis  e
dell'equilibrio  del  bilancio  idrico,  l'autorita'  competente,  al
verificarsi di una  o  piu'  delle  cause  sotto  elencate,  puo'  in
presenza di: 
  a) inefficienza allocativa temporale: 
    I. ai sensi dell'art. art.  43,  comma  3,  del  T.U.  1775/1933,
nominare un regolatore governativo; 
    II. ai sensi dell'art. 168 del D.lgs. 152/2006, comma 1, lett.b),
imporre al concessionario di derivazioni idroelettriche,  servite  da
invasi, rilasci sufficienti a soddisfare, oltre  che  il  DMV7bis,  i
bisogni minimi delle derivazioni regolarmente assentite a valle degli
invasi; 
  b) inefficienza allocativa ciclica o  stagionale  e/o  inefficienza
allocativa strutturale, oltre alle misure di cui al punto a): 
    I.  ai  sensi  dell'art.  95,  comma   5,   del   d.lgs.152/2006,
nell'ambito  della  pianificazione  del  bilancio  idrico,   disporre
prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative ai  concessionari
(revisione delle concessioni senza indennizzo); 
    II.  ai  sensi  dell'art.  45  del  T.U.   1775/1933,   ricorrere
all'istituto della sottensione; 
    III. ai sensi dell'art. 48, co. 3, del T.U. 1775/1933, imporre la
cessazione o la modifica della derivazione; 
  c) inefficienze  gestionali:  prevedere  nel  programma  di  misure
interventi di recupero perdite, riutilizzo, ravvenamento della falda,
ecc., i cui costi saranno a carico del settore responsabile. 
 
Nota 7bis: Occorre tener conto, oltre che del DMV anche del "deflusso
ecologico", ove definito, necessario per  evitare  alterazioni  degli
habitat fluviali e delle loro componenti biotiche. 
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Nella figura seguente e' illustrato schematicamente  l'approccio  per
l'individuazione dei costi della risorsa. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
         Figura 2 - Individuazione dei costi della risorsa. 
 
 
 
    3. INTERNALIZZAZIONE DEI COSTI 
I costi, anche quelli ambientali e della risorsa, sono internalizzati
quando  trovano  compensazione  nella   corrispondente   contabilita'
dell'utilizzatore e tale compensazione puo' avvenire attraverso: 
  1. politiche dei prezzi (es. canoni, tariffe) ; 
  2. strumenti fiscali (es. tasse, tributi, contributi); 
  3. fissazione di obblighi come da normativa vigente di settore o da
disciplinare di concessione (es. rilasci di DMV,  scale  di  risalita
dei  pesci,  riqualificazione  fluviale,  ecc.)  ed  altri   obblighi
normativi imposti da situazioni contingenti (es. maggiori rilasci  in
alveo, ecc.) 
In ragione di quanto innanzi,  la  copertura  finanziaria  del  costo
delle misure dovra' essere garantita attraverso: 
  • una quota parte dei canoni di concessione per la  derivazione  di
acqua ai sensi del R.D. 1755/1933, con vincolo  di  destinazione.  Il
canone  di  concessione  sara'  determinato   tenendo   conto   della
destinazione  e  della  qualita'  della  risorsa,   della   quantita'
prelevata e della stagionalita'; 
  • una quota parte dei canoni per le  autorizzazioni  e  le  licenze
idrauliche ai sensi del R.D. 523/1904; 
  • una quota parte dei di canoni di  concessione,  autorizzazione  e
licenza sul demanio di bonifica ai sensi del R.D. 368/1904; 
  • una quota parte dei canoni di concessione per  occupazione  delle
aree del demanio idrico. 
Per quanto riguarda le misure  che  interessano,  in  particolare,  i
servizi idrici  la  copertura  finanziaria  dovra'  essere  garantita
attraverso: 
  • la tariffa del servizio idrico integrato; 
  • la tariffa del servizio idrico industriale; 
  • i contributi irrigui; 
  • i contributi di bonifica destinati  allo  scolo  ed  alla  difesa
idraulica  nonche'  al  presidio  idrogeologico  ai  sensi  del  R.D.
215/1933; 
  • i contributi per il recapito di scarichi nei canali  di  bonifica
ai sensi dell'art. 166 del D.lgs 152/2006; 
  • la fiscalita' generale; 
  • i contributi pubblici. 
 
Altre misure necessarie al conseguimento degli  obiettivi  ambientali
che non siano riconducibili alle ipotesi precedenti o che interessino
in particolar modo le derivazioni,  autorizzazioni  o  altro  diritto
d'uso potranno tradursi in obblighi e modalita' di prelievo nell'atto
autorizzativo o nel disciplinare di concessione e  saranno  a  totale
carico del titolare  della  concessione,  dell'autorizzazione  o  del
diritto d'uso. 
Al fine di evitare il doppio conteggio dei costi ambientali  e  della
risorsa sia nei canoni che nella tariffe, nei ruoli, nei  contributi,
ecc. (secondo l'esemplificazione di cui ai  punti  sopra  riportati),
sara' cura delle Autorita'  competenti  esplicitare  quale  quota  di
costo ambientale e' internalizzata a monte  attraverso  i  canoni  di
concessione. 
 
 
    3.1 Adeguatezza della copertura dei costi 
La Direttiva richiede che gli obiettivi ambientali siano conseguibili
anche attraverso lo strumento fondamentale  di  un'adeguata  politica
dei prezzi che tenga tuttavia conto degli effetti che  ne  conseguono
in termini di sostenibilita' ambientale, economica e sociale. In tale
contesto si coniuga il principio di adeguatezza della  copertura  dei
costi  con  l'obiettivo  di  un  uso  efficiente  della  risorsa  con
contestuale riduzione delle pressioni sulle risorse naturali. Pur non
fissando      specifiche      configurazioni      di       equilibrio
economico-finanziario  valide  per  tutti  i  piani,   la   direttiva
subordina  il  raggiungimento   degli   obiettivi   ambientali   alla
sostenibilita'.  Pertanto,  posto  che   lo   scopo   principale   e'
raggiungere gli obiettivi quali - quantitativi,  occorre  trovare  la
combinazione di misure che diano il miglior risultato in  termini  di
efficacia  al   minor   prezzo,   garantendo,   contestualmente,   la
sostenibilita' socioeconomica  e  l'equilibrio  economico-finanziario
alla gestione dei servizi idrici. 
Mediante  l'analisi  economica  vengono  individuati  gli   obiettivi
conseguibili in ogni ciclo di  programmazione  ed  i  relativi  costi
(finanziari, ambientali e della risorsa). Il recupero di  tali  costi
deve essere garantito, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.9
della DQA, attraverso la contribuzione dei singoli utilizzatori della
risorsa in coerenza con il principio del chi inquina paga,  ma  anche
del chi utilizza paga. 
I costi residui, comunque individuati ma non sostenibili  socialmente
ed economicamente, saranno oggetto di riesame nei successivi cicli di
programmazione. 
L'adeguatezza  del  recupero  dei  costi  discende  da  una  corretta
definizione degli obiettivi  ambientali  (comprensiva  delle  deroghe
previste dall'art. 4 della  DQA)  e,  soprattutto,  dall'applicazione
dell'analisi economica. Nell'applicare tale approccio la DQA permette
agli Stati  membri  di  tenere  conto  delle  ripercussioni  sociali,
ambientali, ed economiche, consentendo perfino di  non  applicare  il
principio di un adeguato contributo al recupero  dei  costi  per  una
determinata attivita'  di  impiego  delle  acque,  qualora  cio'  non
comprometta il raggiungimento degli obiettivi della DQA. 
Tali  valutazioni  devono  necessariamente  essere  condotte  con  la
massima trasparenza e supportate da fondate valutazioni ed analisi al
fine di fornire le relative motivazioni e giustificazioni  nei  Piani
di gestione dei distretti idrografici. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
Figura 3 - Interpretazione  del  concetto  di  "Full  Cost  Recovery"
    (FCR). Legenda: O&M= Operativi di gestione e di Manutenzione 
 
 
L'adeguatezza va, quindi,  vista  sotto  due  profili:  capacita'  di
copertura finanziaria  delle  misure  ritenute  efficaci  e  garanzia
dell'equilibrio economico - finanziario della gestione  dei  servizi.
In merito al  primo  profilo,  la  direttiva  non  impone  specifiche
modalita' di copertura dei costi, ma  lascia  agli  Stati  membri  la
potesta'  decisionale  di  adottare  politiche  di  finanziamento   e
contribuzione pubblica che, a margine del  residuo  non  coperto  dai
canoni, dalle tariffe, dai ruoli,  ecc.,  ovvero  non  sostenuto  dal
settore  d'impiego  che  ha  generato  l'impatto,   concorrano   alla
copertura dei costi delle misure. 
Per quanto riguarda il secondo aspetto, tenuto conto della  relazione
tra gli obiettivi ambientali identificati nei  piani  di  gestione  e
settoriali,   della   selezione   degli   interventi   necessari   al
raggiungimento   degli   stessi   e   dell'entita'    dei    relativi
corrispettivi, e' necessario che  la  politica  tariffaria  consenta,
oltre al conseguimento di un razionale utilizzo della risorsa,  anche
l'equilibrio economico - finanziario, ovvero l'autosufficienza  della
gestione  raggiungibile  attraverso  l'equilibrio  fra  i  costi  dei
fattori produttivi ed i ricavi risultanti dalla gestione. 
 
    

    3.2 Sostenibilita' economica-finanziaria
L'analisi della sostenibilita' deve articolarsi almeno  sui  seguenti
punti:
  • descrizione qualitativa e quantitativa degli impatti delle misure
di intervento (policy);
  • valutazione della convenienza economica della misura,  attraverso
un bilancio costi - benefici calcolato  nella  prospettiva  analitica
del costo pieno;
  • valutazione della sostenibilita' finanziaria, relativa  sia  alle
ipotesi di ripartizione dei costi (costi diretti o spesa)  tra  enti,
settori o  soggetti  in  genere  chiamati  a  contribuire,  sia  alle
modalita' strettamente finanziarie della provvista (tasse, titoli  di
debito ecc.)
L'analisi della  sostenibilita'  include,  pertanto,  la  valutazione
della sproporzionalita'  in  ordine  alla  verifica  della  quale  e'
necessario che:
  • siano state esaminate piu' combinazioni costo-efficacia e non  ve
ne sia nessuna esente da limiti di sostenibilita';
  •  i  costi   superino   abbondantemente   i   benefici,   mediante
dimostrazione evidente e affidabile;
  •  siano  considerati  e  valorizzati  anche  aspetti   qualitativi
dell'operazione, tenendo conto della particolare  configurazione  dei
beni naturali o ambientali (valore di opzione, di esistenza ecc.).
E'    evidente    che    la     valutazione     di     sostenibilita'
economico-finanziaria delle misure  e'  in  ultima  analisi  di  tipo
"politico",  esito  di  un  ragionamento   ponderato   su   strategie
ambientali ed economiche.  Per  quanto  riguarda  in  particolare  il
principio della "copertura dei costi", l'opportunita'  di  tenere  in
considerazione, oltre  al  contesto  ambientale,  anche  il  contesto
socio-economico complessivo, e' sancita come principio  dalla  stessa
DQA che all'articolo 9, comma 4, stabilisce che "Gli Stati membri non
violano la ... direttiva qualora decidano, per prassi consolidata, di
non applicare ..." il  principio  di  copertura  dei  costi  per  una
determinata  attivita'  d'impiego  delle  acque  purche'  cio'   "non
comprometta i fini e gli obiettivi ambientali  della  direttiva".  Le
linee guida Reporting 2016" (versione n.4 del 7 luglio 2014)  e  piu'
precisamente il capitolo 11  "Reporting  at  RBD/Sub-unit  level  for
economic analysis and cost recovery", richiedono  di  indicare  nello
Schema element: ServiceArticle9_4 per quali utilizzi  e' stato  fatto
ricorso al disposto dell'art. 9, co.4, fornendo i necessari  dettagli
e giustificazioni nei documenti concernenti i presupposti  istruttori
dei piani di gestione.

    
 
    3.3 Deroghe (exemptions) e costi sproporzionati 
La Direttiva prevede la possibilita' di ricorrere a deroghe (indicate
con il termine "exemption") a condizione  che  non  si  verifichi  un
ulteriore deterioramento del corpo idrico. 
Le deroghe, ai sensi dell'art.4 della DQA, devono intendersi: 
  1)  come  dilazione  temporale  della  scadenza  fissata   per   il
raggiungimento dell'obiettivo (proroga),  a  condizione  che  ricorra
almeno uno dei seguenti presupposti: 
    • non fattibilita' tecnica, che attiene ad ostacoli,  impedimenti
e problematiche di natura tecnica o procedimentale, alla mancanza  di
soluzioni rinvenibili allo stato attuale  delle  conoscenze  tecniche
e/o alla scarsa conoscenza del problema ambientale; 
    • condizioni  naturali  limitanti,  da  intendersi  tutte  quelle
situazioni legate al ripristino della naturalita'  del  corpo  idrico
che non consentono miglioramenti dello stato  del  corpo  idrico  nei
tempi richiesti; 
    • costo sproporzionato, da intendere - nel contesto della proroga
- quale scarto tra il costo delle  misure  necessarie  a  raggiungere
l'obiettivo  ambientale  nei  tempi  ordinari  (2015)  e  le  risorse
disponibili nel sistema vigente di gestione della risorsa idrica;  si
tratta pertanto di uno scarto di natura transitoria, che  si  suppone
possa  essere  superato  e  reso  sostenibile  (affordable)  operando
adeguatamente sui tempi (timescales) e sui modi di  attuazione  delle
misure (Art. 4, comma 4/a(ii)). 
  2)  come  deroga  rispetto  al   raggiungimento   degli   obiettivi
ambientali: 
    l'Articolo 4, comma 5, della DQA  statuisce  la  possibilita'  di
definire un obiettivo meno stringente,  quindi  una  deroga  di  tipo
sostanziale, per particolari corpi idrici, per i quali le  necessita'
ambientali ed economiche cui sono finalizzate le attivita' umane  che
impediscono il raggiungimento del buono stato e  non  possano  essere
soddisfatte con altri mezzi che costituiscono  un'opzione  ambientale
significativamente   migliore   la   quale    non    preveda    costi
sproporzionati8 . 
    Alla base della deroga, c'e' un equilibrio incerto o negativo tra
vantaggi e svantaggi, che mette in discussione l'obiettivo stesso. In
linea di principio, il ricorso all'obiettivo meno stringente e quindi
alla  deroga  e'  consentito  quando  tutte  le  misure  tecnicamente
fattibili e non sproporzionate dal punto  di  vista  dei  costi  sono
state attuate. Qui i "costi sproporzionati" scaturiscono  tipicamente
dall'analisi costi-benefici, ove il  valore  economico  dei  benefici
associabili all'obiettivo ambientale di base (stato buono) si  riveli
significativamente inferiore  al  valore  dei  benefici  perduti  con
l'adozione della misura. Tutto questo, per quanto attiene  alla  fase
pianificatoria, si traduce  in  un  approccio  graduale  e  calibrato
("stepwise") che  considera  le  varie  opzioni  sopra  definite  non
escludendo l'applicazione contemporanea dei commi 4  e  5  dell'art.4
della DQA stessa. 
    Inoltre, i successivi commi 6 e 7  prevedono  rispettivamente  la
possibilita' di ricorrere a deroghe sostanziali dovute a  circostanze
eccezionali e deroghe per nuove modificazioni di  interesse  pubblico
prioritario (modifiche  fisiche  per  i  corpi  idrici  superficiali,
alterazioni  del  livello  per  i  corpi  idrici   sotterranei)   che
impediscano  o  abbiano  impedito  il  raggiungimento  dell'obiettivo
ambientale. 
 
    In questo contesto  piu'  stringente,  il  costo  sproporzionato,
costituisce  un  giudizio  basato   sulle   risultanze   dell'analisi
economica e supportato da un'analisi costi benefici che qualifica  un
intervento  per  il  miglioramento  della  qualita'  ambientale  come
eccessivamente costoso qualora: 
    • i costi superino i  benefici  (condizione  necessaria,  ma  non
sufficiente); 
    • il margine con cui i costi superano i benefici sia apprezzabile
ed abbia un elevato grado di attendibilita'; 
    • i soggetti chiamati  a  contribuire  all'implementazione  delle
misure  non  siano  in  grado  di  sopportarne  i  relativi  costi  (
"affordability": concetto quest'ultimo  che  poggia  non  solo  sulla
capacita' di pagare in termini di sostenibilita'  ad  affrontare  una
spesa (ability to pay) ma che richiama  anche  una  disponibilita'  a
pagare in senso lato ( willingness to  pay),  cioe'  in  mancanza  di
disponibilita' anche in relazione  agli  effettivi  benefici  che  si
ottengono a fronte del sacrificio richiesto). 
 
    Tutto cio' va dimostrato anche mediante un'analisi adeguata delle
alternative di finanziamento, specificando con chiarezza tempi e modi
di soluzione del problema. 
    Si evidenzia che,  in  questo  contesto,  i  costi  delle  misure
obbligatorie computati ai sensi  dell'attuazione  della  legislazione
comunitaria antecedente la DQA non possono rientrare nel  calcolo  di
"costo sproporzionato" ne' concorrere percio' alla motivazione  della
dilazione temporale. Il concetto di "affordability" laddove  supporti
la  motivazione  al   ricorso   alla   proroga   dovra'   tenere   in
considerazione i meccanismi di finanziamento alternativi. 
 
 
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Scheda 6 - Corpi idrici fortemente modificati e artificiali 
I corpi idrici fortemente modificati o artificiali  di  cui  all'art.
4.3 della DQA, cosi' come identificati ai sensi del  DM  Ambiente  27
novembre 2013, n.156  (pubblicato  in  GU  Serie  Generale  n.10  del
14-1-2014), sono caratterizzati  da  situazioni  in  cui  i  benefici
economico-sociali che causano le modificazioni o l'artificialita' del
corpo  idrico,  non  potrebbero  essere  raggiunti  con  altri  mezzi
caratterizzati da un migliore assetto ambientale (art.  4.3.  b).  La
motivazione va cercata sia nell' impossibilita' tecnica sia nei costi
sproporzionati. Come nel caso  sopra  riportato  (applicazione  della
deroga ex art. 4.5), la  sproporzione  non  e'  tanto  tra  il  costo
(diretto) di realizzazione della misura  e  il  valore  dei  benefici
indotti, quanto tra i benefici economici persi e i benefici economici
acquistati con l'operazione  complessiva.  La  condizione  posta  per
questa casistica e' che, seppure i costi sproporzionati concorrano  a
classificare  il   corpo   idrico   come   "fortemente   modificato",
l'eccezione  all'obiettivo  e'   limitata   al   raggiungimento   del
potenziale ecologico. 
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Scheda 7 - Approccio sequenziale per l'analisi degli ERC 
Riassumendo,  per  conseguire  un'analisi   attendibile   dei   costi
ambientali e della risorsa e' possibile identificare una sequenza  di
fasi o passi: 
  1.  descrivere  lo  stato  dell'ambiente  e  le   interazioni   che
intercorrono tra attivita' umane e natura; 
  2. quantificare attraverso il bilancio idrico la disponibilita'  di
risorsa, il fabbisogno attuale e futuro,  la  risorsa  "prelevata"  e
quella utilizzata, la risorsa restituita; 
  3. stimare  i  costi  di  gestione  e  finanziari  connessi  con  i
possibili  utilizzi  della  risorsa.  Tale  stima   si   concentrera'
soprattutto su quegli usi che si traducono poi in un servizio idrico,
dove esistono strumenti ulteriori di pianificazione e  programmazione
(piano d'ambito,  piano  di  sviluppo  rurale,  ecc.)  e  da  cui  e'
possibile desumere le  informazioni  economiche  e  finanziarie.  Per
quanto riguarda gli usi che  non  si  traducono  nei  servizi  idrici
propriamente detti (es. uso idroelettrico ad  acqua  fluente,  con  o
senza derivazione, non collegato al Servizio di gestione invasi),  si
rimanda ai documenti a corredo delle domande di concessione quali  il
piano finanziario (ai sensi del combinato disposto degli artt. 7  del
T.U. 1775/1933 successive modifiche ed  integrazioni  e  9  del  R.D.
1285/1920, nonche' delle disposizioni contenute nel D.M. 16  dicembre
1923 (G.U. n. 151 del 2 giugno 1978), relativo  alle  "Norme  per  la
compilazione dei progetti di massima e di  esecuzione  a  corredo  di
domande per grandi e piccole derivazioni  d'acqua"  e  ai  sensi  dei
regolamenti  regionali)  o  ad  analisi  ed  indagini  economiche   e
statistiche di settore effettuate da organismi  preposti  allo  scopo
(ISTAT, INEA, ecc.) che abbiano una base attendibile di contributi ed
informazioni e i cui dati siano stati validati. 
  4. quantificare  gli  impatti  ambientali  delle  attivita'  umane,
individuare le criticita' ambientali e identificare gli elementi alla
base delle criticita' in ragione dei vari usi possibili tenendo conto
della specifica destinazione della risorsa idrica; 
  5.  determinare  i  costi  ambientali  conseguenti  alle  tipologie
dell'utilizzo, al netto di esternalita' positive quantificate  (PES).
In questa fase si elaborano gli obblighi e  i  limiti  o  divieti  al
prelievo da  imporre  agli  usi  regolarmente  assentiti,  le  misure
necessarie al ripristino del danno ove accertato e quelle  necessarie
al mantenimento e salvaguardia  dello  stato  qualitativo  dei  corpi
idrici gia' in linea con gli obiettivi di piano. 
  6. effettuare una valutazione economica sulla migliore combinazione
di misure per il raggiungimento degli obiettivi di  qualita'.  Questa
fase e' cruciale ai fini decisionali poiche'  concerne  l'adeguatezza
della copertura dei costi e la  sostenibilita'  economico-finanziaria
dei  programmi  di   misure.   La   valutazione   di   sostenibilita'
(razionalita'  economica)  dei  programmi  e'  da  condurre  in   via
ordinaria   con   l'applicazione   di   analisi   costi-efficacia   o
equivalenti; quando il raggiungimento dello  stato  "buono"  comporti
costi manifestamente sproporzionati, e' necessario un supplemento  di
valutazione attraverso analisi di tipo  costi-benefici.  Qualora  sia
accertato un chiaro difetto  di  sostenibilita'  (affordability),  si
colloca in questa fase la  formulazione  di  proroghe  o  di  deroghe
rispetto agli obiettivi ambientali. Il caso della proroga concerne un
deficit di sostenibilita' finanziaria, sostanzialmente  riconducibile
alla relazione tra tempi di conseguimento dell'obiettivo ambientale e
costi di realizzazione della misura. 
  7. verificare l'esistenza di costi della  risorsa  imputabili  alle
modalita' di utilizzazione esistenti e quantificarne  il  valore.  In
questa fase deve essere effettuata l'analisi del bilancio idrico e in
caso di squilibrio va quantificato il costo della  risorsa  che  puo'
essere  azzerato  operando  mediante   misure   di   riequilibrio   e
riallocazione delle quantita' disponibili tra l'uso e il non uso  e/o
misure gestionali. 
  8. pianificare utilizzi sostenibili  ricorrendo  anche  ad  analisi
comparative  tra  le  possibili  opzioni  d'uso,  tenendo  conto  del
migliore impiego della risorsa, che comporti cioe' il  minor  impatto
ambientale, sociale ed economico; 
  9. monitorare i progressi di politiche e strategie adottate per  la
conservazione, il  ripristino  e  la  tutela  dell'ambiente  e  della
risorsa,  verificando  il  grado  di  attuazione  delle  misure  e  i
risultati conseguiti. 
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Allegato Tecnico  -  Proposta  metodologica  per  la  rendicontazione
(reporting) degli aspetti economici 
 
 
 
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 1 Altri usi, disciplinati da norme diverse dal T.U. 1775/1933, sono,
a titolo esemplificativo: acquacoltura;  acque  minerali  e  termali;
navigazione; balneazione; pesca; uso ricreativo e  sportivo;  uso  di
pertinenze idrauliche; concessione di spiagge lacuali. 
 2 la Corte Costituzionale con la sentenza n.66/92, ha affermato  che
le attivita' di bonifica fanno parte della piu' ampia azione pubblica
per la difesa del suolo, la tutela, la valorizzazione e  il  corretto
uso delle risorse idriche, la tutela dell'ambiente  come  ecosistema,
in una concezione globale degli interventi sul territorio. Azione che
coinvolge preminenti interessi pubblici facenti capo  alle  comunita'
territoriali nel loro complesso  piu'  che  a  singole  categorie  di
soggetti privati. 
 3 Per maggiori dettagli, si rimanda alla scheda 4 del capitolo 2. 
 4 Si tenga conto che la normativa  vigente  pone  dei  vincoli  alla
destinazione della risorsa idrica in funzione  della  qualita'  della
stessa preferendo, tra tutti gli usi concorrenziali, quello  potabile
e, in subordine, l'irriguo. 
 5 Nel caso specifico, si tratta degli obiettivi  di  qualita'  delle
acque attesi dalla DQA e assunti dai piani di gestione idrografici. 
 6 In un modello astratto, trasferire un  "costo  di  scarsita'"  sul
prezzo di vendita del bene o servizio avrebbe lo scopo di  correggere
la distorsione creata dall'assenza di mercato (prezzo come segnale di
equilibrio); se tale componente si traduce in compensazione a  favore
dei soggetti economici spiazzati  e  danneggiati  dalla  distorsione,
l'equilibrio e' ristabilito. Insomma, stabilire un costo di scarsita'
ed esigerne l'equivalente monetario dall'utilizzatore inefficiente  -
cioe' tradurlo in un costo  finanziario,  per  quanto  sia  difficile
immaginarne il computo e l'esigibilita'  -  avrebbe  in  astratto  lo
scopo di ristabilire il "giusto" prezzo di equilibrio tra  domanda  e
offerta.  Possiamo  anche  pensare  che  un  costo   della   risorsa,
corrisposto nel prezzo pagato dal consumatore  inefficiente,  vada  a
finanziare una qualche misura a favore dell'ecosistema idrico  e  dei
suoi utilizzatori; vada cioe' a compensare  il  costo  della  risorsa
attraverso benefici complementari. 
 7 Che si tratti in primo luogo di prendere in considerazione  azioni
di "riduzione" del costo della risorsa,  piu'  che  di  compensazione
economica, e' suggerito dallo stesso Articolo 9 della DQA  che,  dopo
avere posto la copertura del costo dei servizi in una prospettiva  di
Valore  economico  totale  (VET)  di  un  bene   ambientale   (almeno
tendenziale),  passa  poi  a  una  richiesta  di  adeguato  riscontro
(accounting) circa le politiche di prezzo in atto e gli obiettivi  di
risparmio idrico e di efficienza di sistema. 
 8 Ovvero, ai sensi dell'art. 4, comma  5,  della  Direttiva  2000/60
"...qualora,  a  causa  delle  ripercussioni  dell'attivita'   umana,
definita  ai  sensi  dell'articolo  5,  paragrafo  1,  o  delle  loro
condizioni naturali, il  conseguimento  di  tali  obiettivi  sia  non
fattibile  o  esageratamente  oneroso,  e   ricorrano   le   seguenti
condizioni: 
  a) i bisogni ambientali e socioeconomici cui sono finalizzate dette
attivita' umane del corpo idrico non possono essere  soddisfatti  con
altri  mezzi  i  quali  rappresentino  un'opzione  significativamente
migliore  sul  piano  ambientale  e  tale  da  non  comportare  oneri
esagerati; 
  b) gli Stati membri garantiscono: per  le  acque  superficiali,  il
raggiungimento del migliore  stato  ecologico  e  chimico  possibile,
tenuto conto degli impatti che non avrebbero  potuto  ragionevolmente
essere   evitati   data   la   natura    dell'attivita'    umana    o
dell'inquinamento, per le  acque  sotterranee,  le  minime  modifiche
possibili allo stato delle  acque  sotterranee,  tenuto  conto  degli
impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati  data
la natura dell'attivita' umana o dell'inquinamento; 
  c) non si verifica alcun ulteriore deterioramento dello  stato  del
corpo idrico in questione; 
  d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni
figurano espressamente nel piano di gestione del  bacino  idrografico
prescritto dall'articolo 13 e tali obiettivi sono  rivisti  ogni  sei
anni."