(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modifica della Convenzione  sulla  protezione  fisica  delle  materie
                              nucleari 
 
 
1. Il titolo della Convenzione sulla protezione fisica delle  materie
nucleari, adottata il 26 ottobre 1979 (qui di seguito denominata  «la
Convenzione») e' modificato come segue: 
 
CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE FISICA  DELLE  MATERIE  E  INSTALLAZIONI
NUCLEARI 
 
 
2. Il preambolo della Convenzione e' sostituito dal seguente testo: 
 
Gli Stati parte alla presente Convenzione, 
riconoscendo il diritto d'ogni Stato a sviluppare e a  utilizzare  le
applicazioni  pacifiche  dell'energia  nucleare,  nonche'   il   loro
legittimo interesse per i relativi vantaggi, 
convinti che occorre agevolare la cooperazione  internazionale  e  il
trasferimento di  tecnologie  nucleari  ai  fini  delle  applicazioni
pacifiche  dell'energia  nucleare,  consapevoli  del  fatto  che   la
protezione fisica riveste un'importanza vitale  per  la  salvaguardia
della  salute  pubblica,  dell'incolumita',  dell'ambiente  e   della
sicurezza nazionale e internazionale, 
consapevoli degli scopi e dei principi dello  Statuto  delle  Nazioni
Unite  circa  il  mantenimento   della   pace   e   della   sicurezza
internazionale, l'impegno a favore di rapporti di buon vicinato e  di
amicizia, e la cooperazione tra gli Stati, 
considerando che, ai sensi del  paragrafo  4  dell'articolo  2  dello
Statuto delle Nazioni Unite, i «Membri devono  astenersi  nelle  loro
relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della  forza,  sia
contro  l'integrita'  territoriale  o  l'indipendenza   politica   di
qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile  con  i
fini delle Nazioni Unite», 
memori  della  Dichiarazione  sulle  misure  volte  a  eliminare   il
terrorismo, allegata alla Risoluzione 49/60  adottata  dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1994, 
desiderosi di prevenire i possibili rischi di  traffico,  ottenimento
ed uso illeciti di materie nucleari oppure di sabotaggio di materie e
installazioni nucleari, e consapevoli del  fatto  che  la  protezione
fisica di  dette  materie  e  installazioni  contro  simili  atti  e'
divenuta  motivo  di  forte  preoccupazione  a  livello  nazionale  e
internazionale, 
profondamente preoccupati  dalla  moltiplicazione  nel  mondo  intero
degli atti di terrorismo, in tutte le sue forme e  manifestazioni,  e
dalla  minaccia  del  terrorismo   internazionale   e   del   crimine
organizzato, 
certi che la protezione fisica svolga un ruolo importante  contro  la
non proliferazione nucleare e la lotta al terrorismo, 
desiderosi di contribuire con la presente  Convenzione  a  rafforzare
nel mondo intero la protezione fisica delle materie nucleari e  delle
installazioni nucleari utilizzate a scopi pacifici, 
certi che gli illeciti penali  concernenti  materie  e  installazioni
nucleari siano motivo di grave  preoccupazione  e  che  sia  pertanto
urgente prendere appropriati ed efficaci provvedimenti, o  potenziare
i provvedimenti esistenti, per assicurare la prevenzione, la scoperta
e la repressione di tali illeciti, 
desiderosi di rafforzare la cooperazione internazionale per  definire
misure efficaci, conformi  alla  legislazione  nazionale  di  ciascun
Partecipante  e  alla  presente  Convenzione,   per   assicurare   la
protezione fisica delle materie e installazioni nucleari, 
certi che  la  presente  Convenzione  ottimizzera'  la  sicurezza  di
utilizzazione, di  immagazzinamento  e  di  trasporto  delle  materie
nucleari nonche' di gestione delle installazioni nucleari, 
prendendo   atto   delle   raccomandazioni   elaborate   a    livello
internazionale  in   materia   di   protezione   fisica,   aggiornate
regolarmente e in grado di  indicare  come  ottenere  una  protezione
fisica effettiva con i mezzi attuali, 
riconoscendo che una  efficace  protezione  fisica  delle  materie  e
installazioni nucleari impiegate a fini  militari  e'  di  competenza
dello Stato che possiede  dette  materie  e  installazioni,  e  nella
certezza che tali materie e installazioni sono,  e  continueranno  ad
essere, oggetto di una protezione fisica rigorosa, 
hanno convenuto quanto segue: 
 
 
3. Dopo il comma c) dell'articolo 1 della Convenzione sono aggiunti i
seguenti commi: 
d) con «installazione nucleare» si intende un'installazione  (inclusi
edifici e attrezzature) in cui sono fabbricate, trattate, utilizzate,
manipolate,  immagazzinate   o   definitivamente   smaltite   materie
nucleari, e in cui danni o interferenze possono causare  un'emissione
di significative quantita' di radiazioni o sostanze radioattive; 
e) con «sabotaggio»  si  intende  qualsiasi  atto  deliberato  contro
un'installazione  nucleare  oppure  materie  nucleari  in   fase   di
utilizzazione,  immagazzinamento  o  trasporto  che,  direttamente  o
indirettamente, possa mettere a repentaglio la salute e la  sicurezza
del personale, della collettivita', ovvero dell'ambiente a  causa  di
un'esposizione a radiazioni o di rilascio di sostanze radioattive. 
 
 
4. Dopo l'articolo  1  della  Convenzione  e'  aggiunto  il  seguente
articolo 1A. 
 
Articolo 1A 
 
Gli obiettivi della presente Convenzione sono quelli di instaurare  e
mantenere nel mondo  intero  una  efficace  protezione  fisica  delle
materie e installazioni nucleari utilizzate  a  scopi  pacifici;  nel
prevenire e nel combattere ovunque i reati relativi a tali materie  e
installazioni; nel facilitare la cooperazione tra gli Stati Parte per
raggiungere detti obiettivi. 
 
 
5. L'articolo 2 della Convenzione e' sostituito dal seguente testo: 
(1)  La  presente  Convenzione  si  applica  alle  materie   nucleari
destinate a scopi pacifici durante il loro utilizzo, immagazzinamento
e trasporto, nonche' a  installazioni  nucleari,  destinate  a  scopi
pacifici. Le disposizioni degli articoli 3 e  4  e  del  paragrafo  4
dell'articolo 5 della presente Convenzione sono applicabili  a  dette
materie nucleari soltanto durante il trasporto internazionale. 
(2) Ogni Stato parte e' interamente  responsabile  dell'elaborazione,
dell'applicazione e della manutenzione di un  sistema  di  protezione
fisica sul proprio territorio. 
(3) Prescindendo dagli impegni espressamente  contratti  dagli  Stati
parte in virtu' della presente  Convenzione,  nulla,  nella  presente
Convenzione, puo' essere interpretato  come  limitativo  dei  diritti
sovrani di uno Stato. 
(4) a) Nulla, nella presente Convenzione, modifica gli altri diritti,
obblighi e le altre responsabilita' dei Stati  parte  risultanti  dal
diritto internazionale, in particolare dagli scopi e  principi  dello
Statuto delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale umanitario. 
b) Le attivita' delle forze armate durante conflitti armati,  secondo
le definizioni date  a  questi  termini  dal  diritto  internazionale
umanitario, non  sono  disciplinate  dalla  presente  Convenzione  se
rientrano  nel  campo  di  applicazione  del  diritto  internazionale
umanitario; le attivita' svolte  dalle  forze  armate  di  uno  Stato
nell'esercizio delle funzioni ufficiali non sono  disciplinate  dalla
presente   Convenzione   se   vigono   altre   norme   del    diritto
internazionale. 
c)  Nulla,  nella   presente   Convenzione,   va   considerato   come
un'autorizzazione  a  ricorrere   o   a   minacciare   di   ricorrere
legittimamente alla forza contro  materie  o  installazioni  nucleari
impiegate a scopi pacifici. 
d) Nulla, nella presente Convenzione,  giustifica  o  legittima  atti
normalmente illeciti ne' preclude procedimenti  in  virtu'  di  altre
legislazioni. 
(5) La  presente  Convenzione  non  si  applica  a  materie  nucleari
utilizzate o conservate a fini militari o  a  installazioni  nucleari
contenenti dette materie. 
 
 
6. Dopo l'articolo  2  della  Convenzione  e'  aggiunto  il  seguente
articolo 2A. 
 
Articolo 2A 
 
(1) Lo Stato stabilisce, applica e mantiene un appropriato regime  di
protezione fisica per le materie e le installazioni nucleari sotto la
propria giurisdizione allo scopo di: 
a) proteggere contro il furto o  l'ottenimento  illecito  le  materie
nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento e trasporto; 
b)  assicurare  l'attuazione  di  misure  rapide   e   accurate   per
individuare e, all'occorrenza, recuperare materie nucleari mancanti o
rubate; se tali materie si trovano al di fuori del suo territorio, lo
Stato parte agisce conformemente alla disposizioni di cui al'articolo
5; 
c) proteggere le  materie  e  le  installazioni  nucleari  contro  il
sabotaggio; 
d) attenuare o ridurre il piu' possibile le conseguenze  radiologiche
causate da un sabotaggio. 
(2) Per il raggiungimento di tali obiettivi ogni Stato parte: 
a) elabora e mantiene in vigore un quadro giuridico e  normativo  per
regolamentare la protezione fisica; 
b) crea o designa una o piu'  autorita'  competenti  per  attuare  il
suddetto quadro giuridico e normativo; 
c) adotta qualsiasi altro provvedimento necessario per assicurare  la
protezione fisica delle materie e installazioni nucleari. 
(3) Per adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, ogni Stato
parte applica, per quanto ragionevole e praticabile,  i  principi  di
protezione fisica delle materie e installazioni nucleari definiti  di
seguito,  senza  pregiudicare  altre  disposizioni   della   presente
Convenzione. 
 
PRINCIPIO A: Responsabilita' dello Stato 
 
La responsabilita' per la costituzione, lo sviluppo e il mantenimento
di un regime  di  Protezione  Fisica  all'interno  in  uno  Stato  e'
interamente a carico dello Stato stesso. 
 
PRINCIPIO B: Responsabilita' durante il trasporto internazionale 
 
La responsabilita' di uno Stato di assicurare una protezione adeguata
delle materie nucleari si estende al trasporto internazionale finche'
non e' eventualmente trasferita, in buona e debita forma, a un  altro
Stato. 
 
PRINCIPIO C: Quadro giuridico e normativo 
 
Ogni Stato stabilisce e mantiene in  vigore  un  quadro  giuridico  e
normativo per regolamentare la protezione fisica. Esso includera'  la
definizione dei requisiti di protezione fisica e  la  predisposizione
di un sistema di verifica indipendente e di  rilascio  delle  licenze
ovvero   prevedera'   altre   procedure   per   la   concessione   di
autorizzazioni. Esso contemplera', inoltre, un sistema  di  ispezioni
delle istallazioni nucleari e delle attivita' di trasporto di materie
nucleari per garantire l'osservanza dei requisiti applicabili e delle
prescrizioni  dei  atti  autorizzativi,  e  per  stabilire  i   mezzi
necessari ad imporre la loro attuazione, inclusa  la  predisposizione
di un efficace regime sanzionatorio. 
 
PRINCIPIO D: Autorita' competente 
 
Ogni Stato istituisce o designa un'autorita' competente  per  attuare
il quadro giuridico e normativo  e  le  conferisce  le  facolta',  le
competenze e le risorse finanziarie  e  umane  per  svolgere  le  sue
funzioni. Lo Stato  adotta  inoltre  i  provvedimenti  necessari  per
garantire che le funzioni svolte da tale autorita' siano indipendenti
da quelle di  qualsiasi  altro  organismo  che  promuove  o  utilizza
energia nucleare. 
 
PRINCIPIO E: Responsabilita' dei titolari di licenze 
 
Le responsabilita' in materia di attuazione  delle  varie  componenti
del sistema di protezione fisica sul territorio di  uno  Stato  vanno
definite in modo chiaro. Lo Stato  assicura  che  la  responsabilita'
dell'attuazione della protezione fisica delle materie e installazioni
nucleari ricada in primo luogo sui titolari di  licenze  o  di  altri
atti autorizzativi (per esempio operatori o speditori). 
 
PRINCIPIO F: Cultura della sicurezza 
 
Tutti gli enti  impegnati  nell'attuazione  della  protezione  fisica
accordano la debita priorita' allo sviluppo e al mantenimento di  una
cultura  della  sicurezza,  necessaria  per  assicurare   l'effettiva
realizzazione della protezione fisica a  tutti  i  livelli  dell'ente
stesso. 
 
PRINCIPIO G: Minaccia 
 
La protezione fisica in uno Stato si fonda sulla valutazione da parte
di questo Stato della minaccia corrente. 
 
PRINCIPIO H: Approccio graduato 
 
I requisiti  di  protezione  fisica  dovranno  essere  basati  su  un
approccio graduato, e valutando  la  minaccia  corrente,  i  relativi
vantaggi, la natura delle materie e  le  conseguenze  che  potrebbero
risultare dalla rimozione non autorizzata di tali  materie  o  da  un
atto di sabotaggio contro materie e installazioni nucleari. 
 
PRINCIPIO I: Difesa in profondita' 
 
I requisiti stabiliti dagli Stati per la protezione  fisica  dovranno
riflettere il concetto di diverse strutture e  metodi  di  protezione
(di tipo strutturale, tecnologico ed organizzativo) del  materiale  e
delle installazioni nucleari, che un  eventuale  avversario  dovrebbe
superare per raggiungere il proprio obiettivo. 
 
PRINCIPIO J: Garanzia della qualita' 
 
Al fine di garantire  che  i  requisiti,  specificati  per  tutte  le
attivita'  importanti  ai  fini  della  protezione  fisica,   vengano
soddisfatti  dovranno  essere  stabiliti  ed  attuati  programmi   di
garanzia della qualita'. 
 
PRINCIPIO K: Piani di emergenza 
 
I titolari di licenze e le autorita' competenti preparano  e  testano
in modo appropriato piani di emergenza per reagire a sottrazioni  non
autorizzate di materie  nucleari  o  ad  atti  di  sabotaggio  contro
installazioni o materie nucleari ovvero a tentativi di compiere  tali
atti. 
 
PRINCIPIO L: Riservatezza 
 
Ogni Stato definisce le disposizioni sulla tutela della  riservatezza
dei dati la cui divulgazione non autorizzata  potrebbe  compromettere
la protezione fisica di materie e installazioni nucleari. 
 
(4) a) Il presente articolo non si applica alle materie nucleari  che
lo Stato decide a ragion veduta  di  non  includere  nel  sistema  di
protezione fisica di cui al paragrafo 1 per la  natura,  quantita'  e
vantaggi relativi di tali  materie,  per  le  potenziali  conseguenze
radiologiche o altre conseguenze  causate  da  atti  non  autorizzati
contro le materie e per la valutazione della minaccia esistente. 
b) Le materie nucleari non soggette alle  disposizioni  del  presente
articolo in virtu' del comma a) vanno protette seguendo i principi di
una gestione prudente. 
 
 
7. L'articolo 5 della Convenzione e' sostituito dal seguente testo: 
(1) Gli Stati parte designano e si comunicano, direttamente o tramite
l'AIEA, i punti di contatto per  questioni  concernenti  la  presente
Convenzione. 
(2) In caso di furto,  rapina  o  altra  appropriazione  illecita  di
materie nucleari, o di minaccia credibile di  tali  atti,  gli  Stati
parte, giuste le rispettive legislazioni nazionali, aiuteranno quanto
possibile ogni Stato che lo richiedesse  a  ricuperare  e  proteggere
dette materie. In particolare: 
a) Lo Stato  parte  prendera'  le  misure  necessarie  per  informare
immediatamente gli altri Stati,  presumibilmente  interessati,  circa
ogni furto, rapina od altra appropriazione illecita, come anche circa
ogni credibile  minaccia  d'un  tale  atto,  nonche'  per  informare,
all'occorrenza, l'AIEA e le organizzazioni internazionali competenti; 
b) Gli Stati parte interessati scambieranno informazioni, tra loro  o
con l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali  competenti,  per
proteggere   le   materie   nucleari   minacciate,   per   verificare
l'integrita' dei contenitori di spedizione o  ricuperare  le  materie
nucleari illecitamente sottratte; essi: 
i)  coordineranno  gli  sforzi  per  via  diplomatica  o  altra   via
convenuta; 
ii) si presteranno assistenza qualora venisse richiesta; 
iii) assicureranno la  restituzione  delle  materie  nucleari  rubate
ovvero mancanti in seguito a uno degli atti summenzionati. 
Le modalita' di attuazione di questa cooperazione  verranno  definite
dagli Stati parte interessati. 
(3) In caso di sabotaggio di materie o installazioni nucleari,  o  di
minaccia credibile di un tale atto, gli Stati parte  coopereranno  in
ogni modo possibile, in conformita' con la legislazione  nazionale  e
con gli obblighi  imposti  dal  diritto  internazionale,  secondo  le
seguenti modalita': 
a) se un Stato parte e' a conoscenza di  una  credibile  minaccia  di
sabotaggio di materie o installazioni nucleari  in  un  altro  Stato,
decide  le  misure   da   prendere   per   informare   immediatamente
quest'ultimo e, all'occorrenza,  l'AIEA  e  le  altre  organizzazioni
internazionali competenti, al fine di impedire il sabotaggio; 
b) in caso di sabotaggio di materie o installazioni nucleari  in  uno
Stato parte e qualora questi ritenesse che altri Stati  rischiano  di
essere danneggiati da un  evento  di  natura  radiologica,  lo  Stato
Parte,  senza  pregiudicare  altri  obblighi  derivanti  dal  diritto
internazionale,  prendera'  le  misure   necessarie   per   informare
immediatamente gli Stati a rischio e,  all'occorrenza,  l'AIEA  e  le
altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di ridurre il
piu'  possibile  o  attenuare   le   conseguenze   radiologiche   del
sabotaggio; 
c) se, in considerazione dei commi a) e b), uno Stato Parte  richiede
assistenza,  ogni  Stato  Parte  a  cui  e'  rivolta  tale  richiesta
determinera'  rapidamente  e  comunichera'  allo  Stato  richiedente,
direttamente o tramite l'AIEA, se e' in grado di fornire l'assistenza
richiesta, in che misura e a che condizioni; 
d) le attivita' di cooperazione di cui ai commi  a),  b)  e  c)  sono
coordinate per via diplomatica  o  altra  via  convenuta.  Gli  Stati
interessati  decidono   bilateralmente   o   multilateralmente   come
implementare tale cooperazione. 
(4)  Gli  Stati  parte  si  coadiuvano  e  consultano,  ove  occorra,
direttamente   o   tramite   l'AIEA   e   le   altre   organizzazioni
internazionali competenti, al fine di ottenere pareri  sul  progetto,
la manutenzione e il perfezionamento dei sistemi di protezione fisica
delle materie nucleari nella fase di trasporto internazionale. 
(5) Gli Stati parte possono consultarsi e coadiuvarsi,  ove  occorra,
direttamente   o   tramite   l'AIEA   e   le   altre   organizzazioni
internazionali competenti, al fine di ottenere pareri  sul  progetto,
la  manutenzione  e  il  perfezionamento  del  proprio   sistema   di
protezione  fisica  delle  installazioni  nucleari  e  delle  materie
nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento e  trasporto  sul
territorio nazionale. 
 
 
8. L'articolo 6 della Convenzione e' sostituito dal seguente testo: 
(1) Ogni Stato parte prende le adeguate misure,  compatibili  con  la
legislazione nazionale, per proteggere il carattere riservato  d'ogni
informazione  ricevuta  a  titolo  confidenziale,  nel  quadro  della
presente Convenzione,  da  un  altro  Stato  parte,  oppure  ottenuta
durante la partecipazione ad attivita' svolta  per  l'implementazione
della Convenzione.  Allorche'  gli  Stati  parte  comunicano  in  via
confidenziale informazioni a organizzazioni internazionali o a  Stati
che non partecipano alla presente Convenzione, vanno  presi  adeguati
provvedimenti per  proteggerne  la  riservatezza.  Ogni  Stato  parte
comunichera' a terzi informazioni riservate fornite da un altro Stato
parte soltanto previo consenso di quest'ultimo. 
(2)  La  presente  Convenzione  non  prevede  che  gli  Stati   parte
forniscano informazioni che la rispettiva legislazione nazionale  non
consente di comunicare o che pregiudica la sicurezza nazionale  o  la
protezione fisica di materie o installazioni nucleari. 
 
 
9. Il paragrafo 1 dell'articolo 7 della Convenzione e' sostituito dal
seguente testo: 
(1) Ogni Stato Parte  considera  un  reato  punibile  in  virtu'  del
diritto nazionale: 
a) la ricettazione,  la  detenzione,  l'utilizzo,  il  trasferimento,
l'alterazione, la cessione, l'alienazione o  dispersione  di  materie
nucleari, senza la necessaria autorizzazione e in modo che cagionino,
o possano cagionare, morte o lesione grave di  altre  persone  oppure
danni sostanziali a beni o all'ambiente; 
b) il furto o la rapina di materie nucleari; 
c) la  sottrazione,  o  altra  appropriazione  illecita,  di  materie
nucleari; 
d) un atto volto a trasportare, inviare o trasferire materie nucleari
verso o da uno Stato senza l'autorizzazione necessaria; 
e) un atto diretto  contro  un'installazione  nucleare,  o  volto  ad
alterare il funzionamento di un'installazione nucleare per  provocare
intenzionalmente la morte o lesione grave di altre  persone  o  danni
sostanziali a beni o all'ambiente per l'esposizione  a  radiazioni  o
per il rilascio di sostanze radioattive, a meno che un tale atto  non
venga eseguito in conformita' con il diritto  nazionale  dello  Stato
parte sul cui territorio e' situata l'installazione nucleare; 
f) l'estorsione di materie nucleari mediante  minacce,  ricorso  alla
forza o altra forma d'intimidazione; 
g) la minaccia: 
i) d'impiegare materie nucleari per causare la morte o lesioni  gravi
ad altre persone ovvero danni sostanziali a beni  o  all'ambiente,  o
commettere un reato di cui al comma e); 
ii) di commettere un reato di cui al comma  b)  per  costringere  una
persona fisica o giuridica, un'organizzazione  internazionale  o  uno
Stato a commettere o non commettere un atto; 
h) un tentativo di commettere un reato di cui ai commi a), b) o c); 
i) la partecipazione a un reato di cui ai commi da a) a f); 
j) l'organizzazione o l'istigazione di uno dei reati di cui ai  commi
da a) a h); 
k) un atto che concorre alla commissione di uno dei reati di  cui  ai
commi da a) a h) da parte di  un  gruppo  di  persone  con  obiettivi
comuni. L'atto e' compiuto intenzionalmente: 
i) al fine di facilitare  l'attivita'  criminale  o  assecondare  gli
scopi criminali del gruppo, laddove tale attivita' e scopi  implicano
la commissione di un reato di cui ai commi da a) a g); 
ii) sapendo che il suddetto gruppo intende compiere un reato  di  cui
ai commi da a) a g). 
 
 
10. Dopo l'articolo 11 della Convenzione sono aggiunti  gli  articoli
11A e 11B. 
 
Articolo 11A 
 
Ai fini dell'estradizione o  dell'assistenza  giudiziaria  tra  Stati
Parte, nessuno dei reati di cui  all'articolo  7  e'  considerato  un
reato politico ovvero associato a un reato  politico  o  ritenuto  di
origine politica. Una  richiesta  di  estradizione  o  di  assistenza
giudiziaria presentata per un simile reato non puo'  pertanto  essere
rifiutata adducendo come  unica  giustificazione  il  reato  politico
ovvero l'associazione a un reato politico o  l'origine  politica  del
reato. 
 
Articolo 11B 
 
Nulla, nella presente Convenzione, obbliga uno  Stato  Parte  a  dare
seguito a una richiesta di estradizione o di  assistenza  giudiziaria
se lo Stato ha serie  ragioni  di  sospettare  che  la  richiesta  di
estradizione  o  di  assistenza  giudiziaria  per  i  reati  di   cui
all'articolo 7 e'  stata  presentata  per  perseguire  o  punire  una
persona in ragione  della  razza,  religione,  nazionalita',  origine
etnica o delle opinioni  politiche  oppure  se,  dando  seguito  alla
richiesta, pregiudicherebbe la situazione della persona  per  una  di
queste ragioni. 
 
 
11. Dopo l'articolo 13 della Convenzione e' aggiunto l'articolo 13A. 
 
Articolo 13A 
 
Nulla, nella presente Convenzione,  pregiudica  il  trasferimento  di
tecnologia nucleare a scopi pacifici, effettuato  per  potenziare  la
protezione fisica di materie ei installazioni nucleari. 
 
 
12. Il paragrafo 3 dell'articolo 14 della Convenzione  e'  sostituito
dal seguente testo: 
 
(3) Allorche' il reato e' commesso su materie  nucleari  in  fase  di
utilizzazione, immagazzinamento o di trasporto sul territorio di  uno
Stato parte e allorche' il presunto autore del  reato  e  le  materie
nucleari rimangono in detto territorio, ovvero allorche' e'  commesso
un reato contro un'installazione nucleare e il  presunto  autore  del
reato rimane nel  territorio  dello  Stato  Parte  in  cui  e'  stato
commesso il reato, nulla, nella  presente  Convenzione,  puo'  essere
interpretato come facente obbligo a  detto  Stato  parte  di  fornire
informazioni sulle relative procedure penali. 
 
 
13. L'articolo 16 della Convenzione e' sostituito dal seguente testo: 
(1) Cinque anni dopo l'entrata in vigore della modifica adottata  l'8
luglio 2005, il depositario convochera' una  conferenza  degli  Stati
parte per  esaminare  l'applicazione  della  presente  Convenzione  e
valutare l'efficacia del  preambolo,  del  corpo  normativo  e  degli
allegati al lume della situazione in corso. 
(2) Successivamente, ogni quinquennio almeno,  la  maggioranza  degli
Stati parte potra' ottenere la convocazione di  analoghe  conferenze,
facendone istanza al depositario. 
 
 
14. La notab/ dell'allegato II alla  Convenzione  e'  sostituita  dal
seguente testo: 
 b/ Materie non irradiate in un reattore o materie  irradiate  in  un
reattore con livello d'irraggiamento uguale o inferiore a 1  gray/ora
(100 rads/ora) a 1 metro di distanza e senza schermo. 
 
La  notae/  dell'allegato  II  alla  Convenzione  e'  sostituita  dal
seguente testo: 
 
 e/ Gli altri combustibili che, dato il  loro  tenore  originario  in
materie  fissili,  sono  classificati  in  categoria  I  o  II  prima
dell'irradiazione  possono  passare  nella  categoria  immediatamente
inferiore qualora il livello  d'irraggiamento  del  combustibile  non
superi 1 gray/ora (100 rads/ora)  a  1  metro  di  distanza  e  senza
schermo.