(Accordo-art. 3)
 
                               Art. 3. 
           Tempo e modalita' dello scambio di informazioni 
 
  1. Ai fini degli obblighi in materia di scambio di informazioni  di
cui all'articolo 2,  l'importo  e  la  qualificazione  dei  pagamenti
effettuati  in  relazione  ad  un  conto  statunitense   oggetto   di
comunicazione possono essere determinati in conformita'  ai  principi
della normativa tributaria italiana e l'importo e  la  qualificazione
dei pagamenti effettuati in relazione ad un conto italiano oggetto di
comunicazione possono essere determinati in conformita'  ai  principi
della  legislazione  tributaria  relativa  all'imposta  sul   reddito
federale degli Stati Uniti. 
  2. Ai fini degli obblighi in materia di scambio di informazioni  di
cui all'articolo 2, le informazioni scambiate identificano la  valuta
in cui e' denominato ciascun relativo importo. 
  3.  Per  quanto  concerne  il  paragrafo  2  dell'articolo  2,   le
informazioni devono essere ottenute e scambiate in relazione al  2014
e a tutti gli anni successivi, salvo che: 
    a) nel caso dell'Italia: 
    (1) le informazioni che devono essere  ottenute  e  scambiate  in
relazione al 2014 sono esclusivamente le informazioni  descritte  nei
sub-paragrafi da (a)(1) a (a)(4); 
    (2) le informazioni che devono essere  ottenute  e  scambiate  in
relazione al 2015 sono le informazioni descritte nei sub-paragrafi da
(a)(1) a (a)(7), ad eccezione  degli  introiti  lordi  descritti  nel
sub-paragrafo (a)(5)(B), e 
    (3) le informazioni che devono essere  ottenute  e  scambiate  in
relazione al  2016  e  agli  anni  successivi  sono  le  informazioni
descritte nei sub-paragrafi da (a)(1) a (a)(7); 
    b) nel caso degli Stati Uniti, le informazioni che devono  essere
ottenute e scambiate in relazione al 2014 e agli anni successivi sono
tutte le informazioni indicate nel sub-paragrafo (b). 
  4. Nonostante il paragrafo 3  del  presente  articolo,  per  quanto
concerne ciascun conto oggetto di comunicazione  intrattenuto  al  30
giugno  2014  presso  una   istituzione   finanziaria   tenuta   alla
comunicazione, e fatto salvo il paragrafo 4 dell'articolo 6, le Parti
non sono tenute ad ottenere e includere nelle informazioni  scambiate
il TIN italiano o  il  TIN  statunitense,  a  seconda  dei  casi,  di
qualsiasi persona pertinente se tale numero  di  identificazione  del
contribuente non e' negli archivi dell'istituzione finanziaria tenuta
alla comunicazione. In tal caso, le Parti ottengono e  includono  tra
le informazioni  scambiate  la  data  di  nascita  della  persona  in
questione, se l'istituzione  finanziaria  tenuta  alla  comunicazione
possiede tale data di nascita nei propri archivi. 
  5. Fatti salvi  i  paragrafi  3  e  4  del  presente  articolo,  le
informazioni descritte all'articolo 2 sono scambiate entro nove  mesi
dalla fine dell'anno solare a cui le informazioni si riferiscono. 
  6.  Le  autorita'  competenti  dell'Italia  e  degli  Stati   Uniti
convengono per iscritto ai sensi della procedura  amichevole  di  cui
all'articolo 25 della Convenzione: 
    a) le procedure per gli obblighi in materia di scambio automatico
di cui all'articolo 2; 
    b) le norme e le procedure che si rendono necessarie per  attuare
l'articolo 5; e 
    c)  le  procedure  necessarie  per  lo  scambio  di  informazioni
riportate ai sensi del sub-paragrafo 1(b) dell'articolo 4. 
  7. Tutte le informazioni scambiate sono soggette agli  obblighi  di
riservatezza e alle altre tutele previste dalla Convenzione, comprese
le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate.