Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 21
maggio 2015, n. 65
All'articolo 1:
al comma 1, numero 2), le parole: «e' inserito il seguente»
sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo le
parole: «b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per
cento.» e' aggiunto il seguente capoverso:
«25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono
rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa
vigente.»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini
dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto
altresi' dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici
elettivi."».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «70 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «140 milioni»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il finanziamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 1,
del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e' incrementato
di 150 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sulle risorse del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il
quale, a tale fine, e' incrementato di 150 milioni di euro per il
medesimo anno 2015. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 150
milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Il rifinanziamento di cui al primo periodo fa
riferimento ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e
presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo
attuativo dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 10
dicembre 2014, n. 183.
1-ter. Il limite di spesa previsto all'articolo 3, comma
3-septies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e'
incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sulle
risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dal presente decreto»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e
all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, nonche'
rifinanziamento della proroga dei trattamenti di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249».
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «e' inserito» sono sostituite dalle
seguenti: «, e' aggiunto»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni del
terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo
al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo
periodo»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «dai commi 1 e 1-bis» e le parole da: «2,2 milioni di euro
per l'anno 2016» fino a: «a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite
dalle seguenti: «3,3 milioni di euro per l'anno 2016, 4,3 milioni di
euro per l'anno 2017, 6 milioni di euro per l'anno 2018, 8 milioni di
euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni
di euro per l'anno 2021, 22 milioni di euro per l'anno 2022, 28
milioni di euro per l'anno 2023, 37 milioni di euro per l'anno 2024,
44 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno
2026, 55 milioni di euro per l'anno 2027, 59 milioni di euro per
l'anno 2028, 62 milioni di euro per l'anno 2029, 64 milioni di euro
per l'anno 2030 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2031,»;
alla lettera a), le parole da: «0,4 milioni di euro per
l'anno 2016» fino a: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «0,6 milioni di euro per l'anno 2016, 0,8 milioni di euro
per l'anno 2017, 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di
euro per l'anno 2019, 1,8 milioni di euro per l'anno 2020, 2,7
milioni di euro per l'anno 2021, 4 milioni di euro per l'anno 2022,
5,1 milioni di euro per l'anno 2023, 6,7 milioni di euro per l'anno
2024, 8 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per
l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 10,7 milioni di euro
per l'anno 2028, 11,3 milioni di euro per l'anno 2029, 11,6 milioni
di euro per l'anno 2030 e 11,8 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2031,» e le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «dai commi 1 e 1-bis»;
alla lettera b), le parole da: «1,4 milioni di euro per
l'anno 2018» fino a: «dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«3 milioni di euro per l'anno 2018, 4,6 milioni di euro per l'anno
2019, 6,3 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per
l'anno 2021, 16,1 milioni di euro per l'anno 2022, 21 milioni di euro
per l'anno 2023, 28,4 milioni di euro per l'anno 2024, 34,1 milioni
di euro per l'anno 2025, 39 milioni di euro per l'anno 2026, 43,1
milioni di euro per l'anno 2027, 46,4 milioni di euro per l'anno
2028, 48,8 milioni di euro per l'anno 2029, 50,5 milioni di euro per
l'anno 2030 e 51,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2031,»;
dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2016 e 1,9
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero».
Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma
112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici
previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto). - 1. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, per "lavoratori attualmente in servizio" si intendono i
lavoratori che, alla data di entrata in vigore della medesima legge,
non erano beneficiari di trattamenti pensionistici».
All'articolo 6:
al comma 2, lettera a), le parole: «attraverso la riduzione
delle commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso i
risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'INPS provvede annualmente al riversamento all'entrata del
bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi ottenuti
a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a)»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del
presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo
comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio
decreto a rideterminare conseguentemente gli obiettivi di risparmio
di cui alla lettera b) del predetto comma 2, nella misura necessaria
alla copertura del maggior onere risultante dall'attivita' di
monitoraggio.
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3-bis.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».