(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  21
                         maggio 2015, n. 65 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, numero 2), le parole:  «e'  inserito  il  seguente»
sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo  le
parole: «b) a decorrere  dall'anno  2016  nella  misura  del  50  per
cento.» e' aggiunto il seguente capoverso: 
    «25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis  sono
rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla  base  della  normativa
vigente.»; 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. All'articolo 34, comma 1, della legge 23  dicembre  1998,  n.
448,  e'  aggiunto,  in  fine,  il   seguente   periodo:   "Ai   fini
dell'applicazione del meccanismo  di  rivalutazione  si  tiene  conto
altresi' dell'importo degli  assegni  vitalizi  derivanti  da  uffici
elettivi."». 
 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, le  parole:  «70  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «140 milioni»; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    «1-bis. Il finanziamento previsto dall'articolo 2-bis,  comma  1,
del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,  e'  incrementato
di 150 milioni di euro per l'anno 2015 a  valere  sulle  risorse  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  il
quale, a tale fine, e' incrementato di 150 milioni  di  euro  per  il
medesimo anno 2015. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 150
milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. Il rifinanziamento di cui al primo periodo  fa
riferimento ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e
presentate prima  dell'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo
attuativo dell'articolo 1,  comma  2,  lettera  a),  della  legge  10
dicembre 2014, n. 183. 
    1-ter.  Il  limite  di  spesa  previsto  all'articolo  3,   comma
3-septies, del decreto-legge 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2015,  n.   11,   e'
incrementato di 20 milioni di euro per l'anno  2015  a  valere  sulle
risorse del Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dal presente decreto»; 
      alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  e
all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre  1984,  n.  726,  nonche'
rifinanziamento della proroga dei trattamenti di cui all'articolo  1,
comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249». 
 
    All'articolo 5: 
      al comma 1, le parole:  «e'  inserito»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, e' aggiunto»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. In sede di  prima  applicazione  delle  disposizioni  del
terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto  1995,
n. 335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo
al  recupero  sulle  rivalutazioni  successive  di  cui  al  medesimo
periodo»; 
      al comma 2: 
        all'alinea, le parole: «dal comma 1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dai commi 1 e 1-bis» e le parole da: «2,2 milioni di  euro
per l'anno 2016» fino a: «a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite
dalle seguenti: «3,3 milioni di euro per l'anno 2016, 4,3 milioni  di
euro per l'anno 2017, 6 milioni di euro per l'anno 2018, 8 milioni di
euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro per l'anno 2020, 15  milioni
di euro per l'anno 2021, 22 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  28
milioni di euro per l'anno 2023, 37 milioni di euro per l'anno  2024,
44 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 55 milioni di euro per l'anno 2027,  59  milioni  di  euro  per
l'anno 2028, 62 milioni di euro per l'anno 2029, 64 milioni  di  euro
per l'anno 2030 e 65 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2031,»; 
        alla lettera a), le parole  da:  «0,4  milioni  di  euro  per
l'anno  2016»  fino  a:  «per  l'anno  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «0,6 milioni di euro per l'anno 2016, 0,8 milioni  di  euro
per l'anno 2017, 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni  di
euro per l'anno 2019, 1,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  2,7
milioni di euro per l'anno 2021, 4 milioni di euro per  l'anno  2022,
5,1 milioni di euro per l'anno 2023, 6,7 milioni di euro  per  l'anno
2024, 8 milioni di euro per l'anno 2025,  9,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 10,7 milioni di euro
per l'anno 2028, 11,3 milioni di euro per l'anno 2029,  11,6  milioni
di euro per l'anno 2030 e 11,8 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2031,» e le parole: «dal comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dai commi 1 e 1-bis»; 
        alla lettera b), le parole  da:  «1,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2018» fino a: «dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«3 milioni di euro per l'anno 2018, 4,6 milioni di  euro  per  l'anno
2019, 6,3 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di  euro  per
l'anno 2021, 16,1 milioni di euro per l'anno 2022, 21 milioni di euro
per l'anno 2023, 28,4 milioni di euro per l'anno 2024,  34,1  milioni
di euro per l'anno 2025, 39 milioni di euro  per  l'anno  2026,  43,1
milioni di euro per l'anno 2027, 46,4  milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 48,8 milioni di euro per l'anno 2029, 50,5 milioni di euro  per
l'anno 2030 e 51,3  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2031,»; 
      dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) quanto a 0,9 milioni  di  euro  per  l'anno  2016  e  1,9
milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2017,   mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e  2017,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2015-2017,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero». 
 
    Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
    «Art. 5-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 1,  comma
112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  in  materia  di  benefici
previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto).  -  1.  Ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, per "lavoratori attualmente in servizio" si intendono i
lavoratori che, alla data di entrata in vigore della medesima  legge,
non erano beneficiari di trattamenti pensionistici». 
 
    All'articolo 6: 
      al comma 2, lettera a), le  parole:  «attraverso  la  riduzione
delle commissioni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «attraverso  i
risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni»; 
      il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. L'INPS provvede annualmente al riversamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi ottenuti
a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a)»; 
      sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    «3-bis. Ai sensi dell'articolo  17,  comma  12,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al  comma  2  del
presente articolo. Nel caso si verifichino o  siano  in  procinto  di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui  al  medesimo
comma 2, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede  con  proprio
decreto a rideterminare conseguentemente gli obiettivi  di  risparmio
di cui alla lettera b) del predetto comma 2, nella misura  necessaria
alla  copertura  del  maggior  onere  risultante  dall'attivita'   di
monitoraggio. 
    3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3-bis. 
    3-quater.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio».