(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
             AL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 2015, n. 146 
 
    All'articolo 1 e' premesso il seguente: 
      «Art.  01.  (Livelli   essenziali   delle   prestazioni   nella
cultura). - 1. In attuazione dell'articolo 9 della  Costituzione,  la
tutela, la fruizione e la  valorizzazione  del  patrimonio  culturale
sono  attivita'  che  rientrano  tra  i  livelli   essenziali   delle
prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, nel rispetto degli statuti delle regioni  ad  autonomia
speciale e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  delle
relative norme di attuazione». 
    All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «l'apertura al pubblico»
e' inserita la seguente: «regolamentata», dopo le parole: «di  musei»
sono inserite le  seguenti:  «e  altri  istituti»,  dopo  le  parole:
«all'articolo 101» sono inserite le  seguenti:  «,  comma  3,»  e  le
parole: «del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art.  1-bis.  (Clausola  di  neutralita'  finanziaria). -   1.
All'attuazione   delle   disposizioni   del   presente   decreto   le
amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».