(Accordo-art. X)
 
                             Articolo X 
 
 
                 Entrata in vigore, durata e termine 
 
    1. Il presente Accordo entrera' in vigore  60  (sessanta)  giorni
dopo la data di ricezione  dell'ultima  notifica,  con  cui  ciascuna
Parte  informera'   l'altra,   attraverso   i   canali   diplomatici,
dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali. 
    2. Il presente Accordo restera' in vigore a tempo  indeterminato,
fino a quando una delle Parti non decida, in  qualsiasi  momento,  di
denunciarlo, attraverso i canali diplomatici. 
    3.  La  risoluzione  del  presente  Accordo  avra'   effetto   60
(sessanta) giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica. 
    4.  La  risoluzione  del  presente  Accordo  non  influira'   sui
programmi e le attivita' in corso previste dal presente  Accordo,  se
non diversamente concordato tra le Parti. 
    In fede di che, i sottoscritti,  debitamente  autorizzati  a  tal
fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo. 
    Fatto a Roma il 25 luglio 2014 in due originali,  ciascuno  nelle
lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede. 
    

    PER IL GOVERNO DELLA                       PER IL GOVERNO DELLA
    REPUBBLICA ITALIANA                        REPUBBLICA DEL CILE
          (Firma)                                    (Firma)

    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico