(Accordo-art. II)
 
                             Articolo II 
 
 
                        Cooperazione generale 
 
    l. Attuazione. 
    a. Sulla base di questo  Accordo,  le  Parti  potranno  elaborare
piani annuali e pluriennali di cooperazione  bilaterale  nel  settore
della Difesa, con i quali determineranno le linee guida, i luoghi, le
date, il numero dei partecipanti nonche' le modalita'  di  attuazione
delle attivita' di cooperazione. 
    b. Il Piano di cooperazione annuale  dovra'  essere  sottoscritto
dalle  Parti  di   comune   accordo,   conformemente   alla   propria
legislazione nazionale in vigore. 
    c. Le Parti convengono che le attivita' di cooperazione nel campo
della Difesa saranno  organizzate  e  condotte  dal  Ministero  della
difesa  della  Repubblica  italiana  e  dal  Ministero  della  difesa
nazionale della Repubblica del Cile e dalle rispettive Forze armate. 
    d. Le consultazioni dei Rappresentanti delle  Parti  si  terranno
alternativamente in Italia ed in Cile  allo  scopo  di  elaborare  ed
approvare,  ove  opportuno  e  previo  consenso  bilaterale,  accordi
specifici ad  integrazione  e  completamento  del  presente  Accordo,
nonche' programmi di cooperazione tra le Forze armate italiane  e  le
Forze armate cilene. 
    e. Le disposizioni di questo Accordo non obbligano  le  Parti  ad
acquisire prodotti per la difesa dall'altra Parte. 
    2. Campi di Cooperazione. 
    La cooperazione tra le  Parti  potra'  includere,  ma  non  sara'
limitata, ai seguenti campi: 
    a. politica di sicurezza e di difesa; 
    b. ricerca e sviluppo, supporto logistico  ed  approvvigionamento
di beni e servizi per la Difesa; 
    c. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; 
    d.   organizzazione   delle   Forze    armate,    strutture    ed
equipaggiamento di unita' militari, gestione del personale; 
    e. organizzazione ed impiego delle Forze armate; 
    f. questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento  provocato
da attivita' militari; 
    g. formazione ed addestramento in campo militare; 
    h. sanita' militare; 
    i. storia militare; 
    j. sport militare; 
    k. sminamento umanitario; 
    l. cooperazione civile e militare in caso di calamita' naturali; 
    m. sicurezza informatica; 
    n. codificazione dei materiali della Difesa; 
    o. industria militare; 
    p. giustizia militare e diritto dei Conflitti Armati e Operazioni
di Pace; 
    q. altri settori militari di interesse  comune  per  entrambe  le
Parti. 
    3. Modalita'. 
    La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potra' avvenire
attraverso: 
    a. visite reciproche  di  delegazioni  alle  strutture,  navi  ed
aeromobili militari; 
    b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti; 
    c. incontri tra le Istituzioni della Difesa; 
    d. scambio di relatori e di personale di formazione,  nonche'  di
studenti provenienti da Istituzioni militari; 
    e.  partecipazione  a  corsi  teorici  e  pratici,  a  corsi   di
orientamento,  a   seminari,   conferenze,   dibattiti   e   simposi,
organizzati presso organi civili e militari della Difesa,  di  comune
accordo tra le Parti; 
    f. partecipazione ad esercitazioni militari; 
    g. partecipazione ad  operazioni  umanitarie  e  di  mantenimento
della pace; 
    h. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; 
    i. supporto alle iniziative relative ai materiali ed  ai  servizi
della difesa; 
    j. trasferimento di tecnologie; 
    k. altri settori militari di interesse  comune  per  entrambe  le
Parti.