(Accordo-art. III)
 
                            Articolo III 
 
 
                         Aspetti finanziari 
 
    1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua  competenza  relative
all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse: 
    a. le spese di viaggio,  gli  stipendi,  l'assicurazione  per  la
malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi  ad  ogni  altra
indennita' dovuta al proprio personale in  conformita'  alle  proprie
norme; 
    b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti
dalla rimozione e dalla  evacuazione  di  proprio  personale  malato,
infortunato o deceduto. 
    2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui  sopra,  la
Parte ospitante fornira' cure mediche  a  tutto  il  personale  della
Parte inviante, presso infrastrutture sanitarie delle  proprie  Forze
Armate, o in loro assenza, nella struttura piu' idonea  e  vicina  al
luogo delle attivita'  che  sono  in  corso  ai  sensi  del  presente
Accordo. La Parte inviante rimborsera' le cure, le spese mediche e le
forniture sostenute per questo scopo. 
    3. Tutte le attivita' condotte  ai  sensi  del  presente  Accordo
saranno subordinate alla disponibilita' di risorse finanziarie  delle
Parti.