(Accordo-art. V)
 
                             Articolo V 
 
 
                         Risarcimento danni 
 
    l. Nei casi in cui i membri di una Parte  provochino  danni  alla
Parte ricevente, durante o  in  relazione  alla  propria  missione  o
esercitazione, essa dovra' risarcire  i  danni  causati  secondo  gli
importi che le Parti definiscono di comune accordo. 
    2. Nel caso in cui e' accertato che le Parti sono  congiuntamente
responsabili di perdite o di danni, esse concorreranno  in  solido  a
rimborsare tale perdita o danno.