(Accordo-art. 2)
                             ARTICOLO 2 
 
                  REALIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE 
 
  2.1 L'organizzazione e la promozione della cooperazione  bilaterale
nel campo della difesa saranno condotte dal  Ministero  della  Difesa
della  Repubblica  Italiana  e  dal  Ministero   della   Difesa   del
Montenegro. 
  2.2 Le consultazioni tra i Rappresentanti delle Parti  si  terranno
alternativamente a Roma e a Podgorica, di norma con cadenza annuale o
secondo quanto diversamente concordato,  al  fine  di  individuare  e
definire le  misure  specifiche  volte  all'attuazione  del  presente
Accordo.