ARTICOLO 2 REALIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE 2.1 L'organizzazione e la promozione della cooperazione bilaterale nel campo della difesa saranno condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa del Montenegro. 2.2 Le consultazioni tra i Rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Roma e a Podgorica, di norma con cadenza annuale o secondo quanto diversamente concordato, al fine di individuare e definire le misure specifiche volte all'attuazione del presente Accordo.