(Annesso-art. 1)
                                                              Annesso 
 
                PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE 
               DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE 
                  DI ORIGINE CONTROLLATA «ROMAGNA» 
 
 
                               Art. 1. 
                        Denominazione e vini 
 
    1.1.  La  Denominazione  di  origine  controllata  «Romagna»   e'
riservata ai vini che  rispondono  alle  condizioni  e  ai  requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione,  per  le  seguenti
tipologie,   specificazioni   aggiuntive   o   menzioni   geografiche
aggiuntive: 
    Albana spumante dolce (categoria vino spumante); 
    Cagnina; 
    Pagadebit, anche nella versione frizzante; Sangiovese, anche  con
la specificazione novello e riserva; 
    Sangiovese passito (categoria vino); 
    Sangiovese superiore, anche con la specificazione riserva; 
    Trebbiano, anche nella versione frizzante e spumante. 
    1.2. Le menzioni geografiche aggiuntive (sottozone)  «Bertinoro»,
«Brisighella», «Castrocaro - Terra del Sole»,  «Cesena»,  «Longiano»,
«Meldola»,  «Modigliana»,  «Marzeno»,  «Oriolo»,  «Predappio»,   «San
Vicinio» e «Serra» sono disciplinati tramite  allegati  in  calce  al
presente  disciplinare.  Salvo  quanto  espressamente  previsto   nei
predetti allegati, per la produzione dei vini delle relative menzioni
geografiche aggiuntive (sottozone) devono essere applicate  le  norme
previste dal presente disciplinare di produzione.