Annesso PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ROMAGNA» Art. 1. Denominazione e vini 1.1. La Denominazione di origine controllata «Romagna» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni geografiche aggiuntive: Albana spumante dolce (categoria vino spumante); Cagnina; Pagadebit, anche nella versione frizzante; Sangiovese, anche con la specificazione novello e riserva; Sangiovese passito (categoria vino); Sangiovese superiore, anche con la specificazione riserva; Trebbiano, anche nella versione frizzante e spumante. 1.2. Le menzioni geografiche aggiuntive (sottozone) «Bertinoro», «Brisighella», «Castrocaro - Terra del Sole», «Cesena», «Longiano», «Meldola», «Modigliana», «Marzeno», «Oriolo», «Predappio», «San Vicinio» e «Serra» sono disciplinati tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto nei predetti allegati, per la produzione dei vini delle relative menzioni geografiche aggiuntive (sottozone) devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.