(Annesso-art. 2)
                               Art. 2. 
                         Base ampelografica 
 
    2.1. I vini di cui all'art. 1 devono essere  ottenuti  dalle  uve
prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente
composizione ampelografica: 
      «Romagna» Albana spumante: 
    Albana: minimo 95%; 
    possono concorrere, fino ad un massimo del 5%,  altri  vitigni  a
bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna; 
      «Romagna» Cagnina: 
    Terrano: minimo 85%; 
    possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri  vitigni  a
bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna; 
      «Romagna» Pagadebit: 
    Bombino bianco: minimo 85%; 
    possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri  vitigni  a
bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna; 
      «Romagna» Sangiovese: 
    Sangiovese: minimo 85%; 
    possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri  vitigni  a
bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna; 
      «Romagna» Trebbiano: 
    Trebbiano Romagnolo: minimo 85%; 
    possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri  vitigni  a
bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.