(Annesso-art. 4)
                               Art. 4. 
                      Norme per la viticoltura 
 
    4.1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati
alla produzione dei vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  al
vino  derivato  le  specifiche  caratteristiche   di   qualita'.   In
particolare  sono  da  considerarsi  idonei  i   terreni   collinari,
pedecollinari e, fra quelli  della  zona  di  pianura  delimitata,  i
sabbiosi-argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre  sono
da escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli  di
recente bonifica. 
    4.2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti
di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Trebbiano,
«Romagna» Pagadebit, la densita' minima di piante non  dovra'  essere
inferiore a 2.500 ceppi per ettaro. Per i vigneti di  nuovo  impianto
atti a produrre  uve  per  la  DOC  «Romagna»  Sangiovese,  «Romagna»
Sangiovese novello, la densita' minima di piante  non  dovra'  essere
inferiore a 3.300 ceppi per ettaro. Per i vigneti di  nuovo  impianto
atti a produrre uve per la DOC  «Romagna»  Sangiovese  superiore,  la
densita' minima di piante non dovra' essere inferiore a  3.700  ceppi
per ettaro. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre  uve  per
la DOC «Romagna» Cagnina, la densita' minima  di  piante  non  dovra'
essere inferiore a 3.300 ceppi per ettaro. 
    4.3.  E'  vietata  ogni  pratica   di   forzatura.   E'   ammessa
l'irrigazione di soccorso. 
    4.4. La produzione massima  di  uva  ad  ettaro  dei  vigneti  in
coltura  specializzata  e  la  gradazione  minima  naturale  per   la
produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna»,
di cui all'art. 1, sono le seguenti: 
    
=====================================================================
|               |                         |   Titolo alcolometrico  |
|               | Produzione massima (t)  |  vol. naturale minimo   |
+===============+=========================+=========================+
|   «Romagna»   |                         | 13% vol. 16% vol. dopo  |
|Albana spumante|            9            |     l'appassimento      |
+---------------+-------------------------+-------------------------+
|   «Romagna»   |                         |                         |
|    Cagnina    |           13            |       10,5% vol.        |
+---------------+-------------------------+-------------------------+
|   «Romagna»   |                         |                         |
|   Pagadebit   |           14            |       10,5% vol.        |
+---------------+-------------------------+-------------------------+
|   «Romagna»   |                         |                         |
|  Sangiovese   |           12            |       11,5% vol.        |
+---------------+-------------------------+-------------------------+
|   «Romagna»   |                         |                         |
|  Sangiovese   |                         |                         |
|    novello    |           12            |        11% vol.         |
+---------------+-------------------------+-------------------------+
|   «Romagna»   |                         |                         |
|  Sangiovese   |                         |                         |
|    passito    |           12            |       11,5% vol.        |
+---------------+-------------------------+-------------------------+
|   «Romagna»   |                         |                         |
|  Sangiovese   |                         |                         |
|   superiore   |          10,5           |       12,5% vol.        |
+---------------+-------------------------+-------------------------+
|   «Romagna»   |                         |                         |
|   Trebbiano   |           14            |        11% vol.         |
+---------------+-------------------------+-------------------------+
|   «Romagna»   |                         |                         |
|   Trebbiano   |                         |                         |
|   frizzante   |           14            |        10% vol.         |
+---------------+-------------------------+-------------------------+
|   «Romagna»   |                         |                         |
|   Trebbiano   |                         |                         |
|   spumante    |           14            |        10% vol.         |
+---------------+-------------------------+-------------------------+
    
    Fermo restando il limite massimo  sopra  indicato,  la  resa  per
ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalla vite. 
    4.5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  origine
controllata «Romagna» definiti all'art.1 del presente disciplinare di
produzione, devono essere riportati nei limiti di cui  al  comma  4.1
purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. 
    4.6. La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, su  proposta
del Consorzio, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di
anno in anno, prima della vendemmia, tenuto  conto  delle  condizioni
ambientali di coltivazione,  puo'  stabilire  un  limite  massimo  di
produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato
dal  presente   disciplinare   di   produzione,   dandone   immediata
comunicazione al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali ed all'organismo di controllo.