Art. 4. Norme per la viticoltura 4.1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. In particolare sono da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i sabbiosi-argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli di recente bonifica. 4.2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Trebbiano, «Romagna» Pagadebit, la densita' minima di piante non dovra' essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Sangiovese, «Romagna» Sangiovese novello, la densita' minima di piante non dovra' essere inferiore a 3.300 ceppi per ettaro. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Sangiovese superiore, la densita' minima di piante non dovra' essere inferiore a 3.700 ceppi per ettaro. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Cagnina, la densita' minima di piante non dovra' essere inferiore a 3.300 ceppi per ettaro. 4.3. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso. 4.4. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna», di cui all'art. 1, sono le seguenti: ===================================================================== | | | Titolo alcolometrico | | | Produzione massima (t) | vol. naturale minimo | +===============+=========================+=========================+ | «Romagna» | | 13% vol. 16% vol. dopo | |Albana spumante| 9 | l'appassimento | +---------------+-------------------------+-------------------------+ | «Romagna» | | | | Cagnina | 13 | 10,5% vol. | +---------------+-------------------------+-------------------------+ | «Romagna» | | | | Pagadebit | 14 | 10,5% vol. | +---------------+-------------------------+-------------------------+ | «Romagna» | | | | Sangiovese | 12 | 11,5% vol. | +---------------+-------------------------+-------------------------+ | «Romagna» | | | | Sangiovese | | | | novello | 12 | 11% vol. | +---------------+-------------------------+-------------------------+ | «Romagna» | | | | Sangiovese | | | | passito | 12 | 11,5% vol. | +---------------+-------------------------+-------------------------+ | «Romagna» | | | | Sangiovese | | | | superiore | 10,5 | 12,5% vol. | +---------------+-------------------------+-------------------------+ | «Romagna» | | | | Trebbiano | 14 | 11% vol. | +---------------+-------------------------+-------------------------+ | «Romagna» | | | | Trebbiano | | | | frizzante | 14 | 10% vol. | +---------------+-------------------------+-------------------------+ | «Romagna» | | | | Trebbiano | | | | spumante | 14 | 10% vol. | +---------------+-------------------------+-------------------------+ Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. 4.5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna» definiti all'art.1 del presente disciplinare di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui al comma 4.1 purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. 4.6. La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, su proposta del Consorzio, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'organismo di controllo.