(Annesso-art. 7)
                               Art. 7. 
                    Designazione e presentazione 
 
    7.1. Nella presentazione e designazione dei vini a  Denominazione
di origine controllata «Romagna» e' vietata l'aggiunta  di  qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da  quella  prevista  dal  seguente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra»,  «fine»,  «scelto»,
«selezionato» e similari. 
    7.2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento
a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
    7.3. Le indicazioni tendenti a specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  «viticoltore»,   «fattoria»,   «tenuta»,
«podere», «cascina» ed altri  termini  similari  sono  consentite  in
osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia. 
    7.4. Nella presentazione e designazione dei vini  DOC  «Romagna»,
con l'esclusione delle tipologie Trebbiano spumante e  frizzante,  e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 
    7.5. E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive
che facciano riferimento alle  «vigne»,  dalle  quali  effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato alle condizioni 21
di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.  5.2.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome, deve essere
riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al  carattere
usato per la denominazione di origine. 
    7.6. Le specificazioni superiore e  riserva  devono  figurare  in
etichetta  in  caratteri  di  dimensioni  non  superiori   a   quelli
utilizzati per la DOC «Romagna». 
    7.7. Per la tipologia «Romagna» Sangiovese passito e'  consentito
riportare in etichetta la specificazione «Appassimento», in caratteri
di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC «Romagna».