Art. 8. Confezionamento 8.1. E' consentito il confezionamento del vino DOC «Romagna» Trebbiano e «Romagna» Sangiovese anche in recipienti di ceramica. 8.2. Per i vini DOC «Romagna» Trebbiano, «Romagna» Pagadebit e «Romagna» Sangiovese e' consentito l'uso di contenitori idonei a venire al contatto con gli alimenti, non inferiori a due litri e non superiori a 6 litri, in conformita' alle vigenti normative dell'UE e nazionali. 8.3. Esclusivamente per i vini DOC «Romagna» Trebbiano, anche frizzante, e Sangiovese e' consentito l'uso dei recipienti di acciaio inox e altri materiali idonei per capacita' fra 6 e 60 litri. 8.4. Per tutte i vini della DOC «Romagna» di cui all'art. 1 e' consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente. 8.5. Sulle bottiglie della DOC «Romagna» Cagnina deve figurare la specifica dolce.