(Annesso-art. 8)
                               Art. 8. 
                           Confezionamento 
 
    8.1. E' consentito il  confezionamento  del  vino  DOC  «Romagna»
Trebbiano e «Romagna» Sangiovese anche in recipienti di ceramica. 
    8.2. Per i vini DOC «Romagna» Trebbiano,  «Romagna»  Pagadebit  e
«Romagna» Sangiovese e' consentito  l'uso  di  contenitori  idonei  a
venire al contatto con gli alimenti, non inferiori a due litri e  non
superiori a 6 litri, in conformita' alle vigenti normative dell'UE  e
nazionali. 
    8.3. Esclusivamente per i vini  DOC  «Romagna»  Trebbiano,  anche
frizzante, e Sangiovese e' consentito l'uso dei recipienti di acciaio
inox e altri materiali idonei per capacita' fra 6 e 60 litri. 
    8.4. Per tutte i vini della DOC «Romagna» di cui  all'art.  1  e'
consentito l'utilizzo di tutti i  dispositivi  di  chiusura  previsti
dalla normativa vigente. 
    8.5. Sulle bottiglie della DOC «Romagna» Cagnina deve figurare la
specifica dolce.