(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           SCHEDA TECNICA INDICAZIONE GEOGRAFICA «GRAPPA» 
 
    1.  Denominazione  della  bevanda   spiritosa   con   indicazione
geografica: Grappa. 
    Categoria della bevanda  spiritosa  con  indicazione  geografica:
Acquavite di vinaccia. 
    La   denominazione   «Grappa»   e'    esclusivamente    riservata
all'acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate  da  uve
prodotte e vinificate in Italia, distillata ed elaborata in  impianti
ubicati sul territorio nazionale. 
    2. Descrizione della bevanda spiritosa: 
      a) caratteristiche fisiche, chimiche e/o  organolettiche  della
categoria: 
        tenore di alcole metilico (metanolo)  non  superiore  a  1000
g/hl di alcole a 100% in vol.; 
        titolo alcolometrico volumico minimo pari a 37,5% in volume. 
      b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa  rispetto
alla categoria cui appartiene: 
        liquido trasparente e brillante; 
        incolore  e  cristallino,  o  con  sfumature  di  colore   in
relazione alle tipologie di piante o frutti eventualmente  utilizzati
per l'aromatizzazione,  o  colore  variamente  ambrato  per  prodotti
maturati in legno; 
        vivacita'  ed  ampiezza  aromatica,  sensazioni  olfattive  e
retronasali; 
        contenuto in zuccheri  (espressi  come  zucchero  invertito):
massimo 20 g/l; 
        sostanze volatili diverse dagli  alcoli  etilico  e  metilico
pari ad almeno 140 g/hl di alcole a 100% in vol.; 
        non  e'  aromatizzata,  salvo  quanto  disposto  dai   metodi
tradizionali descritti alla  seguente  lettera  d)  con  aggiunta  di
piante aromatiche o loro parti, nonche' di frutta o loro  parti,  nel
qual caso cio' deve risultare nella denominazione di vendita; 
        contenuto di  caramello  (solo  nelle  grappe  sottoposte  ad
invecchiamento per almeno 12 mesi) max 2% in vol. 
      c)  Zona  geografica  interessata:  il   territorio   nazionale
italiano. 
      d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa: tutte le  fasi
di elaborazione della Grappa devono essere effettuate nel  territorio
dell'indicazione geografica. 
    La distillazione delle vinacce e' la prima fase  di  elaborazione
della «Grappa». La distillazione delle vinacce,  che  possono  essere
fermentate o semifermentate,  avviene  direttamente  mediante  vapore
acqueo, oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco  insieme  alle
vinacce.  Gli  impianti  di  distillazione  possono  essere  di  tipo
continuo o discontinuo, essi tipicamente sono composti da uno o  piu'
alambicchi, o da apparecchi per  la  disalcolazione,  cui  segue  una
separazione  degli  alcoli  in  colonna  di   distillazione,   e   un
raffreddamento per ottenere la  condensazione  dei  vapori  alcolici.
Nella distillazione della grappa e'  consentito  l'impiego  di  fecce
liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg  di
vinacce utilizzate. La quantita' di alcole  proveniente  dalle  fecce
non puo' superare il 35 per cento della quantita'  totale  di  alcole
nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali  di  vino
puo' avvenire mediante aggiunta delle fecce alle  vinacce  prima  del
passaggio  in  distillazione,  oppure  mediante   disalcolazione   in
parallelo della vinaccia e delle fecce  e  invio  alla  distillazione
della miscela delle due flemme, o dei vapori alcolici, oppure  ancora
mediante disalcolazione  separata  delle  vinacce  e  delle  fecce  e
successivo invio  diretto  alla  distillazione  della  miscela  delle
flemme. Dette operazioni  devono  essere  effettuate  nella  medesima
distilleria di produzione. La distillazione delle vinacce  fermentate
o  semifermentate,  in  impianto   di   disalcolazione   continuo   o
discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume.
Entro tale limite  e'  consentita  la  ridistillazione  del  prodotto
ottenuto. L'osservanza  dei  limiti  previsti  deve  risultare  dalla
tenuta di registri vidimati in  cui  sono  riportati  giornalmente  i
quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce  liquide
naturali di vino avviate alla distillazione,  nonche'  delle  flemme,
nel caso in cui l'avvio  di  queste  ultime  alla  distillazione  sia
effettuato successivamente alla loro produzione. 
    Non  sono  ammesse  addizioni  di  alcole  etilico  di  qualsiasi
origine,  diluito  o  non  diluito,   in   alcuna   delle   fasi   di
distillazione/ridistillazione o di preparazione. 
    Il distillato cosi' ottenuto «a tutto grado» non e' ancora pronto
per  essere  destinato  al  consumo  umano  diretto,  viene,  quindi,
sottoposto alle seguenti operazioni,  che  il  produttore  di  Grappa
modula in funzione delle  caratteristiche  del  «tutto  grado»  e  in
relazione alle caratteristiche che  intende  conferire  alla  Grappa,
nell'ambito della tradizione produttiva italiana: 
      la riduzione del grado alcolico mediante diluizione con  acqua,
in modo da ottenere, nella zona di produzione, la gradazione alcolica
definitiva  per  l'immissione  al  consumo;  questa   e'   una   fase
preliminare fondamentale di elaborazione poiche' essa  stabilisce  un
nuovo equilibrio nella complessa  soluzione  di  differenti  composti
aromatici e solo su questo equilibrio le ulteriori operazioni possono
essere correttamente implementate per realizzare la Grappa; 
      la  refrigerazione  e/o  la  filtrazione,  con  lo   scopo   di
insolubilizzare, ed estrarre gli oli di flemma  ed  altri  componenti
oleosi indesiderati; 
      l'eventuale aggiunta di  zuccheri  nel  limite  massimo  di  20
grammi per litro, espresso in zucchero invertito; 
      l'eventuale aggiunta di piante aromatiche o loro parti, nonche'
frutta o loro parti che costituiscono i  metodi  tradizionali.  Nella
produzione della Grappa e'  vietata  l'aromatizzazione  con  sostanze
diverse da quelle  espressamente  menzionate  nella  presente  scheda
tecnica  cosi'  come  e'  vietata  l'aggiunta  di   qualsiasi   altro
ingrediente; 
      eventuale invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti  di
legno non verniciati ne' rivestiti, per un periodo  non  inferiore  a
dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale,  in  impianti  ubicati
nel territorio nazionale. Sono consentiti i  normali  trattamenti  di
conservazione del legno dei recipienti; 
      eventuale aggiunta di caramello, solo per la grappa  sottoposta
ad  invecchiamento  almeno  dodici  mesi,  secondo  le   disposizioni
comunitarie e nazionali vigenti; 
      eventuale assemblaggio tra partite diverse, effettuato sotto la
direzione del produttore di Grappa. 
    Tali fasi di  elaborazione  vengono  eseguite  a  regola  d'arte,
ovvero secondo i metodi sviluppati e consolidati in Italia nel  corso
del tempo, e solo al  termine  di  questo  processo  tradizionale  il
prodotto acquisisce tutte le caratteristiche necessarie per fregiarsi
della denominazione di IG Grappa. 
      e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente  geografico
o con l'origine geografica: 
        la produzione  della  «Grappa»,  cosi'  come  documentato  in
numerose  testimonianze  storiche,  e'  per   tradizione   effettuata
mediante  distillazione  diretta   delle   vinacce   ed   e'   legata
strettamente al territorio di origine. L'abbondante disponibilita' di
vinacce fresche e fermentate ha sviluppato un particolare sistema  di
distillazione.  I  vapori  alcolici,  ottenuti  a  bassa  gradazione,
consentono di mantenere nel prodotto molteplici componenti aromatiche
che contribuiscono a  conferire  il  tipico  carattere  organolettico
della grappa; 
        l'origine  delle  materie  prime  risulta  dai  documenti  di
accompagnamento e dai registri dei distillatori; 
        la  produzione   della   Grappa   risponde   alla   vocazione
vitivinicola italiana in relazione anche alla  consolidata  attivita'
di distillazione dei sottoprodotti. 
      f)  Condizioni  da  rispettare   in   forza   di   disposizioni
comunitarie e/o nazionali e/o regionali: 
        decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari  e
forestali n. 5396 del 27 novembre 2008 con  il  quale,  tra  l'altro,
sono fissati per le vinacce  requisiti  piu'  restrittivi  di  quelli
previsti dalla regolamentazione comunitaria. 
      g)  Termini  aggiuntivi  all'indicazione  geografica  e   norme
specifiche in materia di etichettatura: 
        il termine «Grappa» puo' essere completato dal riferimento: 
          a) al nome di un vitigno, qualora  sia  stata  ottenuta  in
distillazione da materie prime provenienti dalla vinificazione di uve
di tale vitigno: e' ammessa una tolleranza di altri vitigni  fino  ad
un massimo del 15% in peso; 
          b) ai nomi di non piu' di due vitigni,  qualora  sia  stata
ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti
dalla vinificazione  di  uve  ottenute  dalla  coltivazione  di  tali
vitigni. I vitigni devono essere menzionati in  etichetta  in  ordine
ponderale decrescente. Non e'  consentita  l'indicazione  di  vitigni
utilizzati in misura inferiore al  15%  in  peso.  L'indicazione  dei
vitigni in  etichetta  deve  avvenire  con  lo  stesso  carattere  ed
evidenza tipografica. 
          c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT  qualora  le  materie
prime provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in
tal caso e' vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC,  DOCG  e
IGT) (DOP, IGP) sia in sigla che per esteso. Non e' consentito  l'uso
di nomi DOC, DOCG e IGT contenenti in tutto o  in  parte  nomi  delle
Indicazioni Geografiche «Grappa» elencate all'allegato III  del  Reg.
110/2008   (Grappa    Piemontese/Grappa    del    Piemonte,    Grappa
lombarda/Grappa della Lombardia, Grappa trentina/Grappa del Trentino,
Grappa friulana/Grappa del Friuli, Grappa veneta/Grappa  del  Veneto,
Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige, Grappa siciliana/Grappa  di
Sicilia, Grappa di Barolo, Grappa di Marsala). 
          d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al
tipo di alambicco. 
    Per  le  grappe  che   rispondono   contemporaneamente   a   piu'
riferimenti di cui ai precedenti punti a),  b)  e  c)  deve  comunque
essere utilizzata una sola denominazione di vendita. 
    Nella  denominazione  di  vendita  della  «Grappa»  deve   essere
riportata l'indicazione di piante aromatiche o  loro  parti,  nonche'
frutta o loro parti,  se  utilizzate.  Nella  presentazione  e  nella
promozione e' consentito l'uso dei termini, «vecchia» o «invecchiata»
per la  grappa  sottoposta  ad  invecchiamento  per  un  periodo  non
inferiore a 12 mesi in botti, tini o altri recipienti  di  legno  non
verniciati ne'  rivestiti,  nei  magazzini  di  invecchiamento  sotto
controllo  fiscale.  E'  consentito,  altresi',  l'uso  dei   termini
«riserva» o «stravecchia» per la grappa invecchiata almeno  18  mesi.
Puo' essere specificata la durata  dell'invecchiamento,  espressa  in
mesi e in anni, o soltanto in mesi. 
    Ferme  restando   le   disposizioni   sull'invecchiamento   sopra
riportate, al fine di una corretta  informazione  al  consumatore  e'
possibile, inoltre, specificare la tipologia del contenitore in legno
impiegato (es. barrique, caratello, tonneau,  etc.),  anche  mediante
aggettivazioni, solo quando  la  Grappa  abbia  soggiornato  in  tale
tipologia di contenitore per almeno la meta' del  periodo  minino  di
invecchiamento previsto per la categoria (invecchiata, riserva). 
      h) Nome e indirizzo del richiedente: Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee
e internazionali e dello sviluppo rurale,  Via  XX  settembre,  20  -
00187 Roma.