Allegato 1 Ambiti del sistema di consulenza Il sistema di consulenza, rivolto alle aziende agricole, zootecniche e forestali, opera almeno nei seguenti ambiti: a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013; b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013; c) misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitivita', all'integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonche' alla promozione dell'imprenditorialita'; d) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE; e) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE; f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola; g) consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta; h) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attivita' economica; i) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante; j) i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'art. 28, paragrafo 3, e all'art. 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013; k) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversita' e alla protezione delle acque di cui all' allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013; l) misure rivolte al benessere e alla biodiversita' animale; m) profili sanitari delle pratiche zootecniche.